Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4011 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4011 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 3232-2016 proposto da:
MAIORANO ALESSANDRO MRNLSN81A29E882P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ABRUZZI 3, presso lo studio
dell’avvocato SERENELLA LONGO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE POMARICO giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

ZURICH INSURANCE COMPANY SA , in persona del suo
procuratore – legale rappresentante pro tempore Dott.
MARIO MANFREDI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI, 232, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO CUGINI, rappresentata e difesa

1

Data pubblicazione: 20/02/2018

dall’avvocato GIOVANNI DI MAGGIO giusta procura a
margine del controricorso;
– con troricorrente nonchè contro

BIASI COSIMO;

avverso la sentenza n. 315/2015 della CORTE D’APPELLO
SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 30/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

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– intimato –

FATTI DI CAUSA
Alessandro Maiorano ricorre per la cassazione della sentenza
della Corte d’Appello di Lecce del 30/10/2015 che, confermando la
sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato improponibile
la domanda di risarcimento del danno azionata dallo stesso Maiorano

mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 145 e 148 d.Lgs. n.
209/2005 ed ha statuito, con una seconda subordinata

ratio

decidendi, che, pur nell’ipotesi in cui la domanda fosse ritenuta
proponibile, in ogni caso essa sarebbe infondata per mancata prova
del nesso causale tra il comportamento del convenuto e l’incidente
verificatosi.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la nota della Zurich del 5/7/2007,
con cui la compagnia aveva declinato la richiesta di risarcimento,
ritenendo assente il nesso causale tra la condotta dell’assicurato e
l’evento, avrebbe dovuto essere depositata all’atto di introduzione del
giudizio e cioè in una con il deposito del ricorso. Essendo stata,
invece, depositata tardivamente, all’udienza di discussione della
causa, in violazione dell’art. 420, 5 0 co. c.p.c., tale vizio ha reso la
domanda del Maiorano improcedibile. La Corte d’Appello, con una
secondo ratio decidendi ha statuito che, in ogni caso, ove riconosciuta
procedibile, la domanda del Maiorano fosse infondata. Avverso la
sentenza Alessandro Maiorano propone ricorso per cassazione affidato
a tre motivi. Resiste con controricorso la Zurich Insurance.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia l’omessa acquisizione e omesso
esame di documento assolutamente decisivo e rilevante della
controversia, oggetto di discussione tra le parti. Con il secondo la
violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 145 e 148 d.Lgs. n.
2097/2005 e con il terzo l’omessa applicazione dell’art. 420, comma 5

3

nei confronti di Cosimo Biasi e di Zurich Insurance Company S.A., per

e 7 c.p.c., con conseguente erronea dichiarazione di improponibilità
della domanda. Infine il ricorrente denuncia, con inammissibile
formulazione, un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio nonché la
violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia, in

causale tra il comportamento dell’assicurato e l’evento.
I motivi primo, secondo e terzo possono essere trattati
congiuntamente e rigettati perché infondati.
Detti motivi afferiscono tutti al capo di sentenza che ha ritenuto la
comunicazione di Zurich del 5/7/2007 tardivamente depositata
all’udienza di discussione anziché contestualmente al ricorso
introduttivo del giudizio. I motivi sono infondati. Essendo infatti
pacifica tra le parti che la procedura risarcitoria fosse disciplinata
dagli artt. 145 e 148 del d.Lgs. n.209/2005, correttamente la
sentenza impugnata ha ritenuto che il documento con cui la Zurich
aveva declinato la domanda di risarcimento, datato 5/7/2007, fosse
tardivo in quanto il giudizio era stato introdotto con ricorso del
25/2/2008 a fronte di una comunicazione di Zurich del 5/7/2007.
Né appare corretto sostenere che la comunicazione potesse essere
prodotta solo dopo la proposizione dell’eccezione di improponibilità
della domanda di Zurich perché, come ineccepibilmente motivato
dall’impugnata sentenza, il Maiorano doveva essere a conoscenza
della condizione di proponibilità di cui all’art. 145 del d.Lgs. n.
209/2005 e, non avendo dato riscontro alla richiesta di integrazioni
documentali avanzata dalla compagnia con nota del 20/12/2016,
doveva prospettarsi la necessità di evidenziare nel giudizio,
tempestivamente, la sussistenza della condizione di proponibilità della
propria domanda risarcitoria. Quindi, a fronte di un documento con il
quale la Zurich aveva comunicato di non poter formulare alcuna
richiesta di risarcimento perché “i/ suo cliente usciva autonomamente
4

relazione al capo di sentenza che ha ritenuto la mancanza del nesso

di strada senza alcun coinvolgimento del mezzo garantito”,

il

Maiorano aveva l’onere di depositare il documento al più tardi con il
ricorso introduttivo del giudizio.
Correttamente il Giudice di appello ha ritenuto che il documento del
5/7/2007 avrebbe dovuto essere depositato e allegato in una con la

giudizio, strutturato sul modello di quello di lavoro, prevede, ai sensi
dell’art. 420 co. V, c.p.c. che all’udienza di discussione possa essere
richiesta l’ammissione di altri mezzi di prova, oltre quelli indicati nel
ricorso, solo relativamente a “quelli che le parti non abbiano potuto
produrre prima”. Il documento del 5/7/2007 avrebbe dovuto essere
depositato unitamente al ricorso, introdotto in data 25/2/2008, né
sussisteva alcuna ragione per differirne l’acquisizione all’udienza di
discussione. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel
senso di interpretare, in termini restrittivi, la possibilità consentita
dall’art. 420 co. V c.p.c. di indicare altri mezzi di prova che la parte
non abbia potuto produrre prima e che siano giustificati dalle difese di
controparte, a casi di effettiva impossibilità di una tempestiva
produzione in una con il ricorso introduttivo del giudizio (Cass. L, n.
18206 del 21/8/2006; Cass., 3, n. 5026 del 26/2/2008).
Mentre i motivi relativi alla violazione di legge devono essere rigettati
perché infondati, il motivo di ricorso che afferisce al vizio di
motivazione è inammissibile perché formulato alla luce della abrogata
dizione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., inapplicabile

ratione temporis, e

perché, comunque, volto a riproporre, peraltro in modo generico e
non autosufficiente, questioni di fatto rimesse all’esclusivo
apprezzamento del giudice del merito.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente
condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo, ed al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.

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proposizione del ricorso introduttivo del giudizio in quanto detto

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del
giudizio di cassazione, liquidate in C 5.200 (di cui C 200 per esborsi),
oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13
co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

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