Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4011 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4011 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Notifica- Vizio
nullità.

ORDINANZA

fA/

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
EDIL MONTEVERGINE SRL con sede in Monteforte Irpino, in
persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.355/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.02,
in data 04.11.2010, depositata il 12 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.

5A 9

1

Data pubblicazione: 19/02/2014

7
I

Antonino Di Blasi;
Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.1238/2012 è stata

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.355,
pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di
Salerno n.02, il 04.11.2010 e DEPOSITATA il 12.11.2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato l’appello
inammissibile, ritenendo e dichiarando che lo stesso
non risultava essere stato correttamente notificato
alla società.
2 – Il ricorso dell’Agenzia, che riguarda impugnazione
del diniego di condono, ex art.9 bis della legge
n.289/2002, è affidato ad un mezzo, con il quale la
decisione della CTR viene impugnata per violazione e
falsa applicazione dell’art.17 comma 2 ° del D. Lgs
n.546/1992 e dell’art. 156 del cpc.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La questione posta dall’unico mezzo sembra fondata,
in base al principio secondo cui la
dell’impugnazione,

notifica

effettuata non già nel domicilio

eletto per il primo grado, bensì, personalmente,
alla parte, che sia rimasta contumace in appello,

e,

depositata in cancelleria la seguente relazione:

nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur
se viziato,

poiche’ eseguito al di fuori delle

previsioni dell’art.330, commi primo e terzo, cod.
proc. civ., puo’ essere riconosciuto come appartenente

a produrre in modo definitivo gli effetti propri del
tipo di atto (Cass.SS.UU. n.10817/2008, n.16952/2006);
conseguentemente, nel caso, in cui la parte è rimasta
assente nel giudizio di appello, la CTR avrebbe dovuto
disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi
dell’art. 291 cod.proc.civ. (Cass.n.28223/2008,
n.12381/2009).
5 – Si propone la trattazione del ricorso in camera di
consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, e la
relativa definizione con l’accoglimento, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va
accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa

alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo

in altra sezione della CTR della Campania, procederà al
riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il Presidente

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

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