Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4011 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4011 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 10912-2007 proposto da:
PASQUARIELLO

VINCENZA

MARIA,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo
studio dell’avvocato SABIA VINCENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PESARESI ADOLFO giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2012
contro

2020

INTESA SAN PAOLO S.P.A.societa’ incorporante il
SanPaolo IMI S.P.A.

10810700152,

in persona del

legale rappresentante pro tempore e per esso

Data pubblicazione: 19/02/2013

dell’Avv. DAVIDE MAERO, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 27, presso lo studio
dell’avvocato PERRINI ARRIGO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;

controricorrente

CATANZARO, depositata il 15/11/2006 R.G.N. 2987/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2012 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato ADOLFO PESARESI;
udito l’Avvocato ARRIGO PERRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2038/2006 del TRIBUNALE di

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso depositato il 22 ottobre 2004 Vincenza Maria
Pasquariello propose opposizione all’esecuzione immobiliare
promossa nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Catanzaro
dal San Paolo Imi S.p.a. (così indicato nella sentenza impu-

del Tribunale di Cassino in data 6 dicembre 1995.
L’opponente dedusse che gli immobili pignorati erano stati costituiti in fondo patrimoniale con atto del 16 giugno 1995,
trascritto in Catanzaro in data 8 luglio 1995 ed annotato nel
registro degli atti matrimoniali del Comune di Caserta prima
del pignoramento.
1.2.-

Instaurato

il

contraddittorio

nei

confronti

dell’opposta, questa si costituì e contestò la fondatezza
dell’opposizione.
2.- Accolta dal giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione del processo esecutivo e proseguito il giudizio di merito, con sentenza pubblicata il 15 novembre 2006, il Tribunale
di Catanzaro ha rigettato l’opposizione all’esecuzione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
3.- Avverso la sentenza, Vincenza Maria Pasquariello propone
ricorso straordinario affidato a tre motivi, ciascuno dei quali seguito da relativo quesito di diritto_
Intesa Sanpaolo S.P.A., incorporante per fusione Sanpaolo IMI
S.p.A., si difende con controricorso e memoria ex art. 378
cod. proc. civ.

3

gnata) sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente

Anche la ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- Preliminarmente, va detto dell’eccezione di inammissibili-

tà del ricorso sollevata dalla resistente Intesa Sanpaolo
S.p.A., società incorporante il Sanpaolo IMI S.p.A.

il

pignoramento sarebbe stato effettuato dal Sanpaolo IMI

S.p.A., incorporante il Banco di Napoli S.p.A., non in proprio, ma nella qualità di mandatario e procuratore della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.. Deduce altresì che nel procedimento di opposizione all’esecuzione si
sarebbe costituito il Sanpaolo IMI S.p.A., non in proprio, ma
nella qualità di mandatario e procuratore della Società per la
Gestione di Attività – S.G.A. s.p.A., cessionaria del credito
in base al quale si è agito, in persona del procuratore speciale sig. Francesco Liberato, come sarebbe stato espressamente specificato nell’epigrafe della memoria difensiva di costituzione del 21 febbraio 2005 e nella procura all’uopo rilasciata in calce all’atto medesimo dallo stesso sig. Francesco
Liberato. Conclude, rilevando che, essendo stato proposto il
ricorso nei confronti del Sanpaolo IMI S.p.A., in proprio e
non nella qualità di mandatario e procuratore di S.G.A.
S.p.A., ed essendo stato notificato il ricorso alla società,
in proprio, esso sarebbe inammissibile perché rivolto nei confronti di soggetto diverso da quello che ha partecipato al
grado di merito del giudizio, quindi a soggetto diverso da

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Quest’ultima deduce che il precetto sarebbe stato intimato ed

quello nei confronti del quale la sentenza è stata pronunciata.
1.2.- Ritiene il Collegio che l’eccezione debba essere disat-

tesa, in ragione di quanto risulta dalla sentenza impugnata.
Nell’epigrafe della sentenza è indicata come parte opposta

pro-tempore»;

nell’intero corpo della motivazione, sia nel3a

parte dedicata allo svolgimento del processo che in quella riservata ai motivi della decisione, si fa riferimento
all’opposta come a

<>,

senza ulteriori

specificazioni o accenni alla qualità di mandataria o procuratrice di diverso soggetto; il dispositivo è diretto nei riguardi di <>

(così già Cass. n. 134/84,

seguita da Cass. n. 11683/01, citata nella sentenza impugnata;
nonché,

di recente, da Cass. n. 15862/09).

Si è quindi preferita una nozione di bisogni della famiglia

siano soltanto quelli essenziali del nucleo familiare, ma vi
si comprendono anche altre esigenze, purché il loro soddisfacimento sia funzionale alla vita della famiglia; inoltre, si
attribuita rilevanza non solo ai bisogni oggettivi, ma anche a
quelli soggettivamente ritenuti tali dai coniugi, adottandosi
peraltro un parametro di valutazione negativo, secondo quanto
sopra.
Come è noto, controversa è la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi, anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia (cfr.
Cass. n. 11683/01 cit.).
E’ vero che, come sostenuto dalla ricorrente, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ed, in particolare, Case.
12998/06), la destinazione ai bisogni della famiglia non può
dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto
nell’esercizio dell’impresa, tuttavia è evidente che la richiamata circostanza non è, a contrario,

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nemmeno idonea ad e-

piuttosto ampia, per la quale si esclude che bisogni rilevanti

scludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni (così Cass. n. 15862/09).
Piuttosto, occorre che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura di questa: i beni costituiti in fondo patri-

creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse
quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi
non in senso meramente oggettivo, ma nel senso ampio di cui
sopra, nel quale sono ricompresí anche i bisogni ritenuti tali
dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e
del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari.
2.3.-

Il Tribunale di Catanzaro non si è affatto discostato

dai principi appena richiamali.
Ed invero, dopo aver ribadito l’interpretazione estensiva della norma quanto all’individuazione dei bisogni della famiglia
rilevanti ex art. 170 cod. civ., l’ha riferita al caso di specie motivando nel senso che non vi sono state, non solo prove,
ma nemmeno allegazioni da parte dell’opponente sulle ragioni
del debito assunto nei riguardi del San Paolo Imi, né sulla
destinazione a scopi estranei ai bisogni della famiglia delle
somme utilizzate dal debitore. Ha quindi concluso per il rigetto dell’opposizione, ritenendo che l’opponente non avesse
assolto l’onere della prova.

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moniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei

La statuizione è basata su un accertamento in fatto. Questo,
in quanto relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia, è istituzionalmente riservato al giudice
del merito e non è censurabile in cassazione, se congruamente
motivato (cfr., da ultimo, Casa. n. 12730/07, n. 933/12).

provato detto presupposto, perché non desumibile dal contratto, che era fonte del debito, in sé solo considerato (lettera
di fideiussione), essendo mancata ogni ulteriore allegazione
in punto di fatto da parte dell’opponente quanto al contesto
nell’ambito del quale l’obbligazione era stata assunta.
Trattasi di motivazione logica e coerente con i principi di
diritto di cui sopra.
L’assunto della ricorrente secondo cui la sentenza sarebbe errata perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della fonte e delle ragioni del rapporto obbligatorio che avrebbero dovuto far presumere l’inerenza immediata e diretta di
questo ai bisogni della famiglia – assunto, che, peraltro, avrebbe dovuto essere dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione (e, non per violazione di legge)- è comunque privo
di fondamento.
Quanto alla fonte del credito, il Tribunale, ha espressamente
precisato che, volendo considerare soltanto la lettera di fideiussione, questa avrebbe condotto ad una presunzione contraria a quella favorevole all’opponente.

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Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non adeguatamente

Quanto alle ragioni che avrebbero indotto la Pasquariello a
stipulare l’obbligazione, si è già detto che il Tribunale ha
evidenziato proprio la mancata allegazione delle ragioni del
rapporto obbligatorio, sicché non è dato comprendere come il
giudice avrebbe potuto tenere conto di un dato, che ha espres-

In conclusione, il primo motivo di ricorso va rigettato.
3.- Col secondo motivo di ricorso si denuncia nullità della
sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per violazione
perché il Tribunale avrebbe

dell’art. 112 cod. proc. civ.

fondato il rigetto dell’opposizione sulla norma dell’art. 170
cod. civ., laddove la difesa dell’opposta si sarebbe limitata
ad eccepire l’annullabilità del contratto ex art. 1442, comma
quarto, cod. civ.

Così decidendo, il giudice di prime cure,

secondo la ricorrente, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione per avere respinto l’opposizione, non in guanto inefficace ex art. 1442 cod. civ., come eccepito dal creditore opposto, quanto perché i beni costituiti in fondo non erano aggredibili ex art. 170 cod. civ., così introducendo una

causa pe-

tendi che non sarebbe stata invocata dall’istituto di credito
opposto.
3.1.- Col terzo motivo di ricorso si denuncia nullità della
sentenza (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.) per omessa indicazione delle conclusioni, in violazione dell’art. 132 cod. proc.
civ., perché nella sentenza è indicato solo che

– all’udienza

del 8/6/2006 i procuratori delle parti concludevano riportan-

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samente ritenuto non solo non dimostrato, ma nemmeno allegato.

dosi al reciproci scritti difensivi e verbali di causa”,

senza

riportare nel dettaglio tali conclusioni. Secondo la ricorrente, si avrebbe nullità della sentenza perché il giudice, oltre
a non avere riportato le conclusioni, neppure ne avrebbe tenuto conto, avendo erroneamente richiamato l’art. 1444 cod.

ritto sollevata dall’opposta mediante il riferimento all’art.
1442, coma quarto, cod. civ.

3.2.- I motivi, che, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Non vi è alcuna mancata corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato.
Il Tribunale ha valutato la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 cod. civ., vale a dire che ha limitato la delibazione alla

causa petendi

dell’opposizione

all’esecuzione, escludendone la fondatezza. Ha così rispettato

civ., senza nemmeno entrare nel merito della questione di di-

(;)
l’art. 112 cod. proc. civ. riguardo alla domanda/
dell’opponente, senza entrare nel merito delle eccezioni
dell’opposta.
La

causa petendi

dell’opposizione all’esecuzione, basata

sull’impignorabilità dei beni, comprende tutti i fatti ai quali questa impignorabilità consegue; si tratta cioè dei fatti
costitutivi della domanda di accertamento dell’impignorabilità
dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sottesa
all’opposizione: di questi fatti, correttamente, si è occupato

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il giudice chiamalo a pronunciarsi sulla fondatezza o meno del
motivo di opposizione prospettato dalla debitrice esecutata.
Ed invero, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, spetta
all’opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati

ditivi o modificativi delll’obbligazione ovvero, come nel caso
di specie, fatti comportanti l’impignorabilità dei beni) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione;
l’opposto, a sua volta, può contestare tali deduzioni, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l’esistenza dei fatti che l’opponente
assume a fondamento dell’opposizione ovvero le conseguenze che
da tali fatti l’opponente vuole trarre

(cfr.

Cass. n.

1328/11).
Avendo ritenuto insussistente la prova del fatto posto a fondamento dell’opposizione, il Tribunale non si sarebbe dovuto
occupare, e correttamente non si è occupato, e quindi non
entrato nel merito, dell’eccezione della parte opposta, fondata sull’art. 1442, comma quarto, cod. civ., pur avendo dato
atto in motivazione di tale eccezione dell’opposta.

(

A quest’ultimo riguardo, va reputato mero errore materiale il
richiamo

dell’art.

«1444»

cod.

civ.,

piuttosto

che

dell’art.<<1442>> cod. civ., per come è reso evidente dal riferimento fatto, nello stesso contesto della motivazione,

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(che, di norma, in sé considerati, sono fatti estintivi, impe-

all’eccezione di «inefficacia-annullabilità>>, senza alcun
cenno al diverso istituto della convalida.
Il richiamo per relationem alle conclusioni svolte dalle parti
nei rispettivi atti difensivi e la considerazione di queste
conclusioni da parte del giudice

a quo,

con riguardo ai punti

ra di cui al terzo motivo di ricorso (cfr. Cass. n. 4079/05,
n. 6094/06).
4.-

In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono

la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore
della resistente nella somma di C 7.200,00, di cui E 200,00
per esborsi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

decisivi del giudizio, rendono la sentenza immune dalla censu-

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