Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4011 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. II, 18/02/2020, (ud. 16/04/2019, dep. 18/02/2020), n.4011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11846-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO COLACINO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BRISTOL MYERS SQUIBB SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VICO 1, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MELIADO’, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- B.F., titolare della ditta “La Sanitaria Sestese Auxilia”, propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di Euro 258.968,22 in favore della Bristol Myers Squibb s.r.l. per fornitura di prodotti medicinali. Il B. chiese la revoca del decreto e la compensazione del credito azionato dalla opposta con quello da lui vantato in relazione ad un’attività promozionale svolta in favore della stessa in forza dell’accordo stipulato in data 1 marzo 2003 con il Dott. F.M., dirigente della Convatec – divisione operativa della Bristol – e comunque la riduzione dell’importo oggetto del decreto. La opposta riconobbe che la somma dovuta era inferiore, sicchè il Tribunale concesse la provvisoria esecuzione del decreto nei limiti dell’importo non contestato di Euro 115451,00. Il primo giudice ritenne invece non provato il credito di cui l’opponente chiedeva la compensazione con quello azionato dalla Bristol, non essendo sufficiente a tal fine l’esistenza di un contratto relativo ad attività promozionali, e, pertanto, condannò il B. al pagamento della somma ulteriore di Euro 110517,23.

2.- Proposto gravame dal B., che faceva valere l’accettazione da parte sua della proposta formulata dalla società opposta, nonchè il riconoscimento della sua attività promozionale in favore della Bristol da parte di un qualificato dipendente della stessa, il Dott. F. – che aveva sottoscritto, per accettazione, la comunicazione relativa alle fatture da lui emesse, pur se l’appellata contestava i poteri gestori di tale soggetto -, la Corte capitolina accolse parzialmente l’appello, revocando il decreto ingiuntivo opposto in primo grado, e non revocato dal Tribunale (che, pure, aveva condannato il B. per un importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto), e condannò l’appellante al pagamento della somma di Euro 225968,22, dando atto del già avvenuto versamento di Euro 115451,22.

Per ciò che ancora rileva nella presente sede, la Corte di merito giudicò inammissibile, in quanto non indispensabile, la deposizione del Dott. F.M. richiesta dal B., alla stregua della considerazione che, nell’ambito del giudizio che aveva avuto ad oggetto il licenziamento allo stesso F. intimato dalla Bristol – dichiarato illegittimo dalla Corte d’appello di Roma (sotto il profilo della violazione della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7) in riforma della decisione di primo grado, con sentenza n. 1578 del 2008 – il dipendente aveva insistito nell’escludere ogni carattere impegnativo della scrittura invocata dall’appellante a fondamento delle sue pretese, aggiungendo di essere perfettamente consapevole di non avere mai avuto il potere di concludere accordi commerciali per conto di Convatec.

Nel merito, il giudice di secondo grado osservò che il tenore letterale della scrittura del 1 marzo 2003, fatta valere dall’appellante, ne escludeva la valenza di impegno contrattuale perfezionatosi tra le parti, avendo la Convatec, con un documento intitolato “Bozza”, inviato alla Sanitaria Sestese Auxilia, come ad altri, una proposta con la quale sarebbe stata affidata ai destinatari una serie di attività di natura promozionale stanziando un budget di Euro 47000. La proposta, secondo la Corte di merito, aveva ad oggetto una sorta di acquisizione di disponibilità al perfezionamento di un accordo che comunque sarebbe dovuto intervenire successivamente. Peraltro, rilevò il giudice di secondo grado che la scrittura del 1 marzo 2003 era stata riscontrata dal B. solo in data 26 giugno 2003, mentre questi aveva chiesto la liquidazione di compensi per attività svolta in data antecedente rispetto alla asserita formalizzazione dell’accordo. Nè esisteva alcuna prova dell’effettivo svolgimento da parte del B. dell’attività promozionale di cui si tratta.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre il B. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la Bristol.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione di giudicato”. Deduce il ricorrente che con la sentenza n. 1578 del 2008, resa nell’ambito del giudizio avente ad oggetto il licenziamento intimato al Dott. F. dalla Bristol, dichiarato illegittimo dalla Corte d’appello di Roma – sotto il profilo della violazione della procedura di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 – in riforma della decisione di primo grado, si era riconosciuto che il F., pur travalicando i limiti delle sue competenze nell’ambito dell’azienda, aveva vincolato quest’ultima nei confronti della ditta di cui era titolare l’attuale ricorrente. Su tale punto si sarebbe formato il giudicato, costituendo la questione in esame il presupposto logico-giuridico delle statuizioni oggetto della decisione impugnata. Sostiene il ricorrente di aver ritenuto di potersi avvalere della richiamata pronuncia del 2008, che aveva in modo non equivoco riconosciuto il carattere vincolante per la Bristol Myers Squibb s.r.l. dell’accordo concluso dal Dott. F. con la ditta individuale dello stesso B., in coerenza con la posizione assunta dalla predetta Bristol per giustificare il licenziamento in tronco intimato al F.. Ciò posto, lamenta il ricorrente che la Corte di merito avrebbe ignorato il giudicato pur invocato nel giudizio di appello dal B..

2. – La censura è priva di fondamento.

2.1. – Qualora due giudizi abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo, a condizione, però, che i due giudizi si siano svolti tra le stesse parti (cfr., tra le altre, Cass., ord. n. 11314 del 2018). Ciò in quanto l’efficacia soggettiva del giudicato è circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo (v. Cass., decreto n. 3187 del 2015; sent. n. 2786 del 2006. Cfr. anche Cass., sent. n. 23045 del 2018, secondo la quale l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato).

2.2. – Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1578 del 2008, richiamata dal ricorrente, era stata emessa nel giudizio tra il Dott. F., dirigente della Bristol Myers Squibb s.r.l., e la stessa società, avente ad oggetto il licenziamento del F. per avere raggiunto un accordo, senza averne il potere, con la Sanitaria Sestese Auxilia, di cui era titolare il B., in forza del quale quest’ultima sarebbe stata legittimata a congelare il pagamento di quanto dovuto alla Bristol in attesa della formalizzazione di un contratto che avrebbe regolato i rapporti tra le due società. Tale sentenza, che aveva ritenuto che l’accordo raggiunto non fosse solo una bozza da confermare successivamente, ma che configurasse un accordo già vincolante, relativo ad un’attività promozionale in favore della Bristol, anche se non formalizzato dai soggetti competenti, pervenendo poi alla declaratoria di illegittimità del licenziamento solo per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 era passata in giudicato: donde la evocazione della stessa da parte dell’attuale ricorrente con riguardo al presente giudizio quanto al punto del carattere vincolante per la Bristol dell’accordo intervenuto tra il Dott. F. ed il ricorrente stesso, che avrebbe quale effetto la possibilità della compensazione del credito vantato dalla Bristol nei confronti del B. con quello nascente a favore di quest’ultimo dal predetto accordo. Ma, per le ragioni dianzi esposte, alla stregua dell’indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato sub 2.1., la decisione della Corte capitolina del 2008 non poteva vincolare anche la controversia all’esame odierno.

La sentenza oggi impugnata ha ritenuto la tesi dell’attuale ricorrente del tutto smentita dall’attività istruttoria espletata, alla stregua della quale il giudice di secondo grado ha desunto che la scrittura del 1 marzo 2003, intitolata “bozza”, facesse in realtà riferimento ad un budget di Euro 47000,00, puramente indicativo, che la Bristol avrebbe stanziato per una serie di attività di natura promozionale, ed oggetto di una informativa inviata dalla predetta società a tutti i clienti, senza alcuna valenza di impegno contrattuale tra le parti. La Corte territoriale ha, quindi, concluso, nel corretto esercizio del potere, riservato al giudice di merito, di accertamento dei fatti, che la proposta di cui alla predetta scrittura avesse ad oggetto una mera acquisizione di disponibilità al perfezionamento di un accordo che sarebbe comunque eventualmente intervenuto in un momento successivo, con la individuazione delle modalità di svolgimento dell’attività da affidare al promotore e dei criteri di determinazione dei compensi.

3.- Le ragioni esposte danno altresì conto della infondatezza del secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”. Il ricorrente si duole ancora, sotto un diverso profilo, del mancato esame della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1578 del 2008, acquisita agli atti del giudizio ed oggetto di deduzioni delle parti, con la quale, nella vertenza tra la Bristol Meyers Squibb s.r.l. ed il Dott. F., era stato riconosciuto il carattere vincolante dell’accordo intervenuto tra il predetto dirigente ed il B.. La citata pronuncia – alla quale, si sarebbe dovuto, secondo il ricorrente, attribuire carattere decisivo per la controversia in esame, in quanto comprovante la validità dell’accordo invocato dal B. – era stata, invece, del tutto trascurata dalla Corte di merito.

Ebbene, se, per quanto riferito sub 2.1., la Corte capitolina non era vincolata alle affermazioni di cui alla sentenza del 2008 in ordine al carattere impegnativo della scrittura invocata dal B. a fondamento delle sue pretese, va, peraltro, e conclusivamente, sottolineato che essa non ha affatto ignorato la predetta sentenza, della quale ha dato anzi conto (v. pag. 6 della sentenza), giungendo ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella ivi operata sulla base dell’esame delle acquisizioni probatorie (già in parte illustrate sub 2.2.), ivi comprese proprio le dichiarazioni rese dal F., che, nel corso del giudizio che diede luogo alla sentenza n. 1578 del 2008 – ed ancor prima, in sede di giustificazioni alla Bristol, rese con missiva del 23 aprile 2004 – aveva escluso di aver perfezionato intese informali con la Sanitaria Sestese Auxilia, aggiungendo di essere ben consapevole di non aver mai disposto della competenza a concludere accordi commerciali per conto di Convatec. Non senza considerare, come puntualmente sottolineato dal giudice di secondo grado, che la richiamata scrittura del 1 marzo 2003 era stata riscontrata solo in data 26 giugno 2003 dal B., il quale, poi, aveva chiesto la liquidazione dei compensi per attività asseritamente svolta in data antecedente rispetto alla affermata formalizzazione del relativo accordo.

3. – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura espressa in dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013”, che ha aggiunto il comma 1 -quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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