Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4011 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NICASTRO 11, presso lo studio dell’avvocato STIVALI SILVIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STRACUZZI OTTAVIO;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSIC SPA (OMISSIS) in persona del suo legale rap.te pro

tempore Dott. S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell’avvocato BUCCARELLI MARIA PIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FARSACI BENEDETTO;

– controricorrente –

e contro

V.F., G.A.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO,

depositata il 17/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Stracuzzi Ottavio difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo

motivo del ricorso, l’inammissibilita’ del secondo motivo dello

stesso, e la condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ing. F.D. propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., contro V.F., G.A. e Aurora Assicurazioni spa, che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso l’ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G., in composizione monocratica del 15 ottobre 2005, depositata il 17 ottobre 2005, comunicata il 14 novembre 2005, non notificata, col la quale, decidendo sul ricorso in opposizione, proposto da V. e G., avverso il decreto di liquidazione dei compensi al ctu emesso dal GP di Barcellona PG il 2.5.2005. nella causa civile n. 613/02 RG, in accoglimento di detta opposizione, e’ stata liquidata al ctu la complessiva somma di Euro 164,00 di cui 90,00 per onorario e 74,00 per esborsi oltre IVA e CNPAIA, condannandolo alla restituzione di quanto gia’ eventualmente ricevuto in base alla liquidazione precedente ed alle spese. Il Tribunale rilevava che la disposizione normativa di riferimento era il D.M. 30 maggio 2002, art. 17 che detta i criteri per la determinazione dell’onorario in materia di infortunistica del traffico e della circolazione, con differenti criteri liquidativi a seconda che trattasi di consulenza tecnica o perizia, nel primo caso a percentuale e per scaglioni e nel secondo a vacazioni.

Trattandosi di ctu in procedimento civile in materia di infortunistica andava applicato il criterio di liquidazione a percentuale non cumulabile con quello a vacazioni e, poiche’ le cose danneggiate erano due, l’importo commisurato al danno di maggiore entita’, Euro 825,74, somma necessaria per la riparazione di una Renault Clio, ne derivava un onorario di Euro 90,00, oltre spese.

L’odierno ricorso si articola in due motivi, con i quali, premesso che il GP aveva liquidato Euro 903,12 di cui 89,07 a titolo di onorario fisso e 740,03 a titolo di onorario commisurato al tempo, in 90 vacazioni, deduce:

1) violazione del D.M. 30 maggio 2002, n. 115, art. 17 e travisamento dei fatti perche’ la norma contempla la duplice previsione dell’attivita’ di mero consulente tecnico e di perito e, nella specie, il mandato prevedeva sia la verifica della dinamica del sinistro sia la stima dei danni;

2) carenza di motivazione sul punto decisivo della controversia e contraddittorieta’ della stessa per avere il Giudice dedotto che la ctu non doveva considerarsi perizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ opportuno premettere che il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti e’ ammesso solo per violazione di legge e, quindi, puo’ farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioe’ in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Cio’ premesso la motivazione della sentenza sottolinea la necessita’ di unitaria valutazione dell’elaborato del ctu, che non puo’ comprendere la perizia riguardante quella parte della prestazione concernente lo studio degli atti, i rilievi e la redazione, liquidata a vacazioni, posto che l’art. 29 del D.M. stabilisce che tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attivita’ concernente i quesiti senza distinguere tra la parte relativa alla consulenza tecnica e la parte relativa alla perizia.

In particolare, poi, si liquida l’importo dovuto in relazione al danno di maggiore entita’.

Il ricorso, pur non riportando analiticamente la relativa notula rispetto ad una liquidazione che, pur inferiore alle somme richieste, potrebbe non essere inferiore ai minimi tabellari, indica l’oggetto del mandato nella verifica della dinamica del sinistro e nella stima dei costi, con la conseguenza che la decisione del Tribunale, riferita solo alla valutazione del danno, necessita di una integrazione in relazione al primo degli aspetti indicati.

In definitiva, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza e rinvio per un nuovo esame a Tribunale di Barcellona P.G., in persona di altro Magistrato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per le spese al Tribunale di Barcellona P.G., in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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