Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4010 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4010 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 13523-2015 proposto da:
AUTOCARROZZERIA GRB SRL , in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig.ra GIUSEPPA BARRALE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI
15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
MILITELLO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

PURPURA

SERAFINA,

RANDAZZO

ASSICURAZIONI GENERALI

GIUSEPPE,

ITALIA SPA

COMPAGNIA
COMPAGNIA

ASSICURAZIONI VITTORIA SPA ;
– intimati –

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Data pubblicazione: 20/02/2018

Nonché da:
COMPAGNIA ASSICURAZIONI VITTORIA SPA , in persona del
suo Amministratore Delegato e legale rappresentante
Rag. ROBERTO GUARENA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio

difesa dall’avvocato SERGIO FIORENTINO giusta procura
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

AUTOCARROZZERIA GRB SRL , PURPURA SERAFINA, COMPAGNIA
ASSICURAZIONI

GENERALI

ITALIA

SPA

RANDAZZO

GIUSEPPE, PALEGGIATI FRANCESCAPARTE INSERITA A
SEGUITO C/RIC INCIDENT ALE DEL 23/6/15;
– intimati –

avverso la sentenza n. 5668/2014 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

2

dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, rappresentata e

FATTI DI CAUSA
Autocarrozzeria GRB S.r.l. (già Multiservice Company S.r.l.)
ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n.
5668/2014 che, confermando la pronuncia di primo grado resa tra
Francesca Paleggiati conducente del veicolo danneggiato, Serafina

conducente del veicolo danneggiante, ha condannato il solo Randazzo
al risarcimento del danno nei confronti della Paleggiati. Il Giudice di
Pace, confermato dal Tribunale, aveva ritenuto che la ficta con fessio
determinata dalla mancata presentazione del Randazzo a rendere
l’interrogatorio formale, trattandosi nel caso di specie di litisconsorzio
facoltativo, non spiegava alcun effetto nei confronti di Purpura e
Alleanza Toro ma soltanto nei confronti del confitente.
Entrambi i giudici di merito hanno precisato che, non essendo il
conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della
compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un
coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del
conducente stesso, ivi compresa quella resa nel CID, vada
liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del
proprietario del veicolo e dell’assicuratore, mentre faccia piena prova,
a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente
confitente.
Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha aggiunto
che il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da Paleggiati e
Randazzo, non era idoneo a dimostrare la veridicità del fatto, sulla
base anche della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la
relativa dichiarazione confessoria deve essere liberamente apprezzata
dal giudice anche nei confronti del proprietario del veicolo, a fortiori
per il conducente non proprietario (Cass. U. n. 10311 del 5/5/2006;
Cass. 9551/2009).

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Purpura proprietaria del veicolo danneggiante e Giuseppe Randazzo

In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, relativo alla
quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto, in adesione
alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il ristoro
dell’esborso affrontato per il ripristino del mezzo, costituendo
risarcimento in forma specifica, lasci al giudice il potere di

danneggiante al risarcimento per equivalente a condizione però che
non superi il valore economico del bene al momento del sinistro. Sulla
base di questi principi ha ridotto la somma dovuta a titolo di
risarcimento del danno ad € 4.800 già rivalutata, oltre interessi legali,
ed ha condannato il Randazzo alle spese nei confronti della Paleggiati
ivi comprese quelle della consulenza, compensando quelle con la
Vittoria Assicurazioni.
Avverso la sentenza l’Autocarrozzeria GRB propone ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la
Vittoria Assicurazioni S.p.A. che presenta altresì ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c., 2697
e 2733 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione
del principio della inscindibilità del giudizio di responsabilità.
Il motivo, con il quale si censura, in sostanza, la violazione delle
regole sull’onere della prova, è declinato sia con riguardo alla
violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005 sia con riguardo alla
violazione dell’art. 232 c.p.c.
Sotto il primo profilo la ricorrente denuncia la violazione delle regole
sulla distribuzione dell’onere della prova, sia con riguardo agli artt.
2697 e 2733, co. 3 c.c., sia con riguardo alla norma speciale,
applicabile alla fattispecie, dell’art. 143 del Codice delle Assicurazioni
che stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto
nel CID, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore.

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condannare, ai sensi dell’art. 2058 secondo comma c.c., il

La sentenza avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non
si è fatta carico di esaminare se l’assicuratore avesse fornito la prova
contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di
litisconsorzio necessario.
Il motivo è infondato. L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella

nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore
della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione,
avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione
amichevole del sinistro, per essere opponibile all’assicuratore debba
essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del
veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.
Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente
del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto
quest’ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non
fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata
dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013;
Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è,
pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la
dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un
coobbligato in solido, non sia opponibile all’assicuratore ma
liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di
questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia
di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la
portata confessoria del cosiddetto CID nell’esistenza di un accertata
incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel
documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio.
L’incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro
è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto
all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass.
3, n. 15881 del 25/06/2013). Quanto al secondo profilo, il ricorrente

5

lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che

censura l’impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe violato l’art.
232 c.p.c. nel non ritenere che la mancata risposta del Randazzo
all’interrogatorio formale, sia pur con i limiti della

ficta confessi°,

dovesse essere valutato insieme agli altri elementi di prova per
arrivare alla conclusione della fondatezza dell’originaria pretesa

quanto la censura è di merito.
Ne consegue l’infondatezza dell’unico motivo del ricorso principale.
Con un unico motivo di ricorso incidentale la Vittoria Assicurazioni
censura la sentenza in relazione al capo che ha sancito
l’inammissibilità del suo intervento in giudizio.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il
ricorrente in via incidentale non dichiara dove abbia dato la prova
della sua legittimazione né impugna il capo di sentenza relativo alla
mancanza della prova.
Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato,
l’incidentale dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, le
spese possono essere compensate in ragione della reciproca
soccombenza. Ai sensi dell’art.13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a
carico, sia del ricorrente principale sia di quello incidentale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile
l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi
dell’art. 13 co. 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico sia del
ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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dell’attrice. Il motivo, sotto questo secondo profilo, è inammissibile in

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