Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4010 del 19/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4010 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Notifica a persona
Irreperibile.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata nei
relativi uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12,
RICORRENTE
CONTRO
SISTI ANNA residente in Arluno

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.526/40/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 40,
in data 20.05.2011, depositata il 14 luglio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 GENNAIO 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Dì Blasi;

1
271

Data pubblicazione: 19/02/2014

Non è presente il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.29225/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
chiesta la cassazione della sentenza

n.526/40/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Roma,
Sezione Staccata di Latina n.40, il 20.05.2011 e
DEPOSITATA il 14.07.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello,
proposto dalla contribuente ed annullato l’impugnata
cartella, in quanto l’Agenzia non aveva fornito la
prova della previa notifica del presupposto avviso di
accertamento.
La questione di che trattasi, riguarda una cartella,
relativa ad IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2003, emessa
sulla base di precedente accertamento, asseritamente
notificato e resosi definitivo per mancata
impugnazione.
2 – L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione
sulla base di due mezzi, per violazione degli artt. 113
e 140 cpc nonché dell’art.8 della Legge n.890/1982 ed,
altresì, per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su fatto controverso e decisivo.
3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La decisione in questa sede impugnata, ha annullato
2

E’

la cartella, opinando che non fosse “stata data la
prova documentale certa della regolarità della
notificazione dell’avviso di accertamento”.
5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra si possano

espressione di un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale.
E’ stato, in vero, affermato (Cass. n. 7268/2002,
n.10189/2003, n.3618/2006, n.20425/2007, n.7067/2008,
n. 15856/2009, n. 3426/2010, n. 14030/2011), che “la
notificazione degli avvisi e degli atti tributari
impositivi, ( specificamente per le cartelle vedi Corte
Costituzionale n.258/2012) nel sistema delineato
dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va
effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 cod.
proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e
l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto
eseguire la consegna perche’ questi, nella circostanza,
non e’ stato ivi rinvenuto, mentre va effettuata
secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., lett.
e), quando il messo notificatore non reperisca il
contribuente, perche’ risulta trasferito in luogo
sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve
pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune
dov’e’ situato il domicilio fiscale del contribuente,
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esaminare e decidere alla stregua di principi,

per verificare che il suddetto trasferimento non
si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo
nell’ambito dello stesso Comune”.
Costituisce,

d’altronde,

ius

receptum

che

la

insufficiente e/o illogica “quando il giudice di merito
omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui
ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali
elementi senza una approfondita disamina logicogiuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del
ragionamento (Cass.n.890/2006, n.1756/2006,
n.2067/1998).
5 bis – Nel caso, infatti, la CTR si è limitata a delle
apodittiche affermazioni ed a generici riferimenti,
inidonei a dare contezza dell’iter decisionale seguito.
La CTR, infatti, non si è posta il problema del tipo di
procedimento notificatorio, nel caso, utilizzato e
delle

verifiche

effettuate

dal

notificatore,

limitandosi ad affermare che dagli atti non era
possibile desumere che la notificazione era stata
effettuata

“ai

sensi

dell’art.140

cpc”,

senza

considerare e/o riferire, sia pur criticamente, in
ordine al fatto che i Giudici di primo grado avevano
motivato il diverso decisum con la opposta affermazione
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motivazione di una sentenza, deve ritenersi omessa e/o

che “dalla documentazione prodotta dall’Ufficio di
Cassino dell’Agenzia delle Entrate risulta che la
notifica dell’avviso di accertamento è stata eseguita a
norma dell’art.140 cpc”.

decisiva rilevanza, agli effetti della validità del
procedimento, della circostanza fattuale della previa
verifica richiesta al notificatore e desumibile dalla
relata, che si versi in tema “irreperibilità assoluta”
piuttosto che in ipotesi di “irreperibilità relativa”.
6) Data la delineata realtà processuale, sulla base dei
richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta
fondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Considerato che, alla relativa stregua, il ricorso va
accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al
5

La medesima ha, altresì, trascurato di considerare la

riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi,
deciderà nel merito e sulle spese del presente
giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;

r

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014
Il, Pr sidente

P.Q.M.

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