Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4010 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 7097-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 31, presso lo studio dell’avvocato FABIO PULSONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI AZZENA;

– ricorrente –

contro

C.O., + ALTRI OMESSI, domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI BOSCO;

– controricorrenti –

e contro

M.U.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 295/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

SASSARI, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. ricorre, avvalendosi di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 295/2017 della Corte d’Appello di Sassari, depositata il 26 luglio 2017.

Resistono con controricorso C.O., + ALTRI OMESSI.

Il ricorrente espone in fatto di essere stato convenuto in giudizio, insieme con la società Mursal S.r.L. e con P.F., dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania da C.O., + ALTRI OMESSI, per ottenere la dichiaraziòne di inefficacia, ex art. 2901 c.c., degli atti di acquisto di due unità immobiliari site in (OMISSIS), dalla società Mursal. Gli attori assumevano di essere proprietari di unità immobiliari facenti parti del condominio (OMISSIS), creditore di Euro 61.577,51 nei confronti della società Mursial, anch’essa condomina, per spese condominiali oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 3 aprile 2007 e di contestuale atto di pignoramento, e di avere appreso della vendita, in frode delle loro ragioni creditorie, da parte della società debitrice di due appartamenti facenti parte del condominio, l’uno a favore dell’odierno ricorrente, stipulato il 19 luglio 2007, l’altro a favore di P.F., risalente al 25 ottobre 2005.

Il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva la domanda relativamente all’atto di compravendita intercorso tra l’odierno ricorrente e la società Mursal, perchè esso era stato eseguito tre mesi dopo la notifica del decreto ingiuntivo e un mese dopo che la società debitrice aveva trasferito ad altra società il suo patrimonio immobiliare, ad eccezione di un appezzamento di terreno pignorato dal Condominio in una procedura esecutiva, ove era intervenuta Equitalia, per un credito erariale di Euro 2.500.000,00, e perchè l’acquirente, a sua volta condomino, era a conoscenza dell’esposizione debitoria con il condominio di cui era parte della società alienante.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, dalla società Mursal, contumace in primo grado, in via principale, e dall’odierno ricorrente, in via incidentale.

Con la sentenza oggetto dell’odierno gravame il giudice d’Appello rigettava entrambi gli appelli e regolava le spese di lite.

In particolare, la Corte cagliaritana respingeva l’eccezione di difetto di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di prime cure – in primo luogo, perchè nell’atto di compravendita la società appellante aveva indicato come propria sede proprio quella in cui era stato notificato l’atto e non vi era prova che prima della data di notifica avesse modificato la propria sede legale e, in secondo luogo, perchè il soggetto che aveva ricevuto l’atto doveva presumersi legittimato a riceverlo – riteneva gli attori legittimati a proporre l’azione revocatoria nell’interesse di tutti i condomini a prescindere dalla possibilità che le parti convenute potessero esseri titolari anche di interessi in conflitto con l’esercizio dell’azione revocatoria, negava l’ammissibilità della questione relativa al fatto che tra le parti pendesse un altro procedimento avente ad oggetto l’acquisto di porzioni di terreno a titolo originario a favore dei condomini e, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, non ammetteva la documentazione prodotta in appello dalla società Mursal, escludeva che oggetto della domanda fosse una promessa di vendita e, per le medesime ragioni, rigetta l’appello incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte d’Appello preso in considerazione la documentazione offerta dall’appellante principale, avendola ritenuta tardiva. L’errore della Corte territoriale consisterebbe nella applicazione della prescrizione normativa nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 134, art. 54 che ha soppresso le parole “(…) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa (…)”.

La Corte avrebbe dovuto, secondo la prospettazione formulata, ammettere la produzione documentale, relativa alla copia del preliminare ed alla copia della ricevuta di pagamento con fattura conclusiva, perchè indispensabile ai fini della decisione, in quanto avrebbe dimostrato che la compravendita del 19 luglio 2007, oggetto della azione revocatoria, era un atto compiuto in adempimento di un’obbligazione nascente dal contratto preliminare e che il decreto n. 54/07 che ingiungeva alla società Mursal di pagare a favore del condominio Euro 52.229,684, oltre agli interessi e alle spese di competenza, era stato emesso il 3 aprile 2007, mentre i pagamenti effettuati in adempimento del preliminare erano anteriori.

In particolare, dalla copia del contratto preliminare, avente data certa del 4 febbraio 2003 e del 5 febbraio 2003, le date in cui la sottoscrizione dell’alienante e dell’acquirente erano state autenticate da pubblico ufficiale, sarebbe emerso che le parti avevano stipulato una promessa di vendita, che avevano convenuto il pagamento di Euro 42.000,00 a titolo di caparra confirmatoria alla data della sua sottoscrizione, di Euro 8000,00 nel mese di giugno 2003 e di altri 40.000,00 tra luglio e dicembre 2003, che l’atto pubblico sarebbe stato stipulato dopo aver acquisito la documentazione di legge, e dalla copia delle fatture sarebbero emersi i versamenti effettuati e le date degli stessi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., comma 2, e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sulla richiesta degli appellanti di valutare la scientia damni et decotionis e la scientia fraudis con riferimento alla data di stipulazione del preliminare.

3. Con il terzo motivo il ricorrente attribuisce al giudice a quo la mancata e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 1, nn. 1 e 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente interpretato la domanda e motivato su una questione non proposta dalle parti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente assume la mancata e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, insistendo sul fatto che la Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto che il contratto definitivo era un atto dovuto, perchè la sua stipulazione era imposta dal contratto preliminare.

5. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati.

Tutti gli sforzi del ricorrenti sono volti a dimostrare l’irrevocabilità ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto dispositivo perchè posto in essere in esecuzione di un obbligo nascente dal contratto preliminare e quindi atto dovuto e perchè non era stata provata la ricorrenza dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria al momento in cui era stato stipulato il preliminare.

Che l’atto dispositivo sia stato preceduto da un contratto preliminare, va chiarito, è emerso solo in sede d’appello, perchè la società Mursal in primo grado era rimasta contumace e solo costituendosi in appello aveva offerto in prova il contratto preliminare ed altri documenti comprovanti il momento del pagamento del corrispettivo.

La Corte d’Appello ha premesso che la documentazione offerta in giudizio dall’appellante principale non poteva essere presa in considerazione “in quanto tardiva in ragione del disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3” ed ha spiegato perchè doveva ritenersi non indispensabile, quando ha chiarito che essa non avrebbe giovato all’appellante principale e a quello incidentale adesivo perchè da essa si evinceva solo che la compravendita, oggetto della domanda revocatoria, era stata preceduta da un contratto ad effetti obbligatori, e concludeva che, essendo il trasferimento del bene avvenuto successivamente al sorgere del credito, dovevano essere confermate le statuizioni circa la ricorrenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria.

Malgrado non corrisponda al vero che la sentenza impugnata abbia omesso di valutare se il documento prodotto dagli appellati fosse indispensabile e decisivo ai fini della decisione – la Corte d’appello, infatti, ha correttamente applicato la regola vigente nel giudizio ordinario con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello (l’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo applicabile ratione temporis, e cioè successivo alle modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009 (cfr. la cit. L. n. 69, art. 58, comma 2, a norma del quale l’art. 345 c.p.c., nel testo modificato dalla stessa legge che si applica ai giudizi che, come quello in esame, erano pendenti in primo grado al momento della sua entrata in vigore in data 4/7/2009), la quale dev’essere interpretata nel senso che essa fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” (la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza), precisando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con l’indicazione, in via alternativa (e non concorrente), dei requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame: deve trattarsi di prove o di documenti che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per causa ad esse non imputabile ovvero che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano indispensabili ai fini della decisione della causa, vale a dire di appaiano “di per sè idonee ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. SU n. 10790 del 2017, in motiv.; Cass. n. 24164 del 2017; Cass. n. 24129 del 2018); ferma la necessità, in base agli artt. 163 e 166, richiamati dall’art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1, che i nuovi documenti (i quali, peraltro, possono avere ad oggetto tanto un fatto già allegato in primo grado, quanto, come nella specie, un fatto nuovo, vale a dire allegato per la prima volta in appello perchè sopravvenuto o perchè, pur preesistente, divenuto rilevante solo grazie al tenore della sentenza di primo grado) siano prodotti, a pena di decadenza – fatta eccezione per i casi in cui la loro formazione sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo – mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado” (Cass. 10/05/2019, n. 12574).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha preso atto della novità della produzione documentale, cioè ha tenuto conto della regola generale, ed anche dell’eccezione ad essa, cioè della indispensabilità nel senso precisato.

La valutazione relativa alla indispensabilità risulta, tuttavia, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che esclude sì che possa essere oggetto di revocatoria il contratto preliminare, in quanto, essendo privo di effetti traslativi, non rientra nella tassonomia degli atti di disposizione oggetto dell’azione di cui all’art. 2901 c.c., ma ammette che la revocatoria investa il contratto definitivo, anche se atto compiuto in adempimento di un obbligo preesistente – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – a condizione che al momento della stipulazione del contratto preliminare ricorressero gli stati soggettivi a tal fine rilevanti, poichè è in quel momento che si forma la volontà di disporre, sebbene l’effetto non sia ancora prodotto (Cass. 26/06/2019, n. 17067).

Ne consegue che la ragione per cui la Corte territoriale ha negato la produzione documentale offerta in appello è erronea, giacchè essa ha negato ogni rilievo al fatto che il contratto di alienazione fosse stato preceduto da un contratto preliminare, omettendo di considerare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ove oggetto di revocatoria sia il contratto definitivo di compravendita la sussistenza del presupposto dell'”eventus damni” per il creditore procedente va accertata con riferimento alla stipula del medesimo, verificandosi soltanto in tale momento il compimento di un atto dispositivo del patrimonio del debitore, mentre l’elemento- soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., in capo all’acquirente va valutato con riguardo al momento della conclusione del contratto preliminare, momento in cui si consuma la libera scelta delle parti (Cass. 12/06/2018, n. 15215).

I documenti offerti in prova tardivamente, al contrario, si rivelavano indispensabili e decisivi, perchè avrebbero potuto determinare un completo rovesciamento della decisione cui era pervenuto il giudice di primo grado in ordine al presupposto della scientia fraudis.

6. In conclusione, si ritiene fondato per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e si dichiarano assorbiti i restanti; di conseguenza, la decisione viene cassata con riferimento al motivo accolto e la controversia viene rinviata alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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