Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 401 del 13/01/2021

Cassazione civile sez. I, 13/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 13/01/2021), n.401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12790/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Pigino Mauro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 378/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – B.A. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 26 febbraio 2019, con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il secondo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo mezzo.

Esso è volto a lamentare il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, e ciò perchè la Corte d’appello non avrebbe considerato “le fonti citate dal ricorrente” concernenti la situazione del paese di provenienza, il Gambia: ma, al di là di ogni altra considerazione, è assorbente il rilievo che il motivo non indica neppure approssimativamente in che cosa consisterebbe la individuale condizione di vulnerabilità del richiedente.

E’ inammissibile il secondo mezzo.

Anch’esso concerne il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, quantunque, secondo il ricorrente, egli avrebbe seguito un percorso di integrazione in Italia, culminata nello svolgimento di attività lavorativa: ma anche in questo caso il ricorso non spiega affatto in che cosa consisterebbe tale attività lavorativa, il che esime dall’osservare ulteriormente che la censura manca totalmente di esaminare il profilo della valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, non avendo rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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