Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 401 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 21/07/2016, dep.11/01/2017),  n. 401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2278/2014 proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

V.F., B.P.F., A.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D. MARVASI 15, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO BOCCADAMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato DANTE ANGIOLELLI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

sul ricorso 2573/2014 proposto da:

G.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DIOMEDE MARVASI 15, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

BOCCADAMO, rappresentato e difeso dall’avvocato DANTE ANGIOLELLI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6062/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato DANTE ANGIOLELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso, previa riunione, per il

rigetto del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Cass. sent. 17066/13) nonchè per il rigetto del ricorso

G. (Cass. sent. n. 21719/12), compensazione delle spese e

statuizione sul C.U. in subordine stralcio del ricorso G.

in attesa della decisione delle S.U..

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per Cassazione, notificato dal punto di vista del notificante il 17 gennaio 2014, contro i Dottori V.F., A.A. e B.P.F. avverso la sentenza n. 6062 del 3 dicembre 2012, pronunciata inter partes dalla Corte d’Appello di Roma.

Con detta pronuncia il giudice di seconde cure, pronunciando sull’appello proposto dagli odierni resistenti e da altro medico, G.R., in riforma della sentenza n. 3436 del 14 febbraio 2006 dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato per intervenuta prescrizione la domanda dei medici intesa ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti in dipendenza delle frequenza di corsi di specializzazione medica nella situazione di mancata attuazione da parte dello Stato delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE, e 82/76/CEE, ha parzialmente accolto il gravame proposto dai medici intimati ed ha condannato lo Stato italiano, al pagamento in favore dei medici di somme parametrate a quella di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, per ciascun anno di frequenza del corso ella somma così individuate

p.2. Al ricorso della Presidenza del Consiglio, che prospetta quattro motivi, gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso, che, per errore veniva inserito nel fascicolo iscritto a ruolo con il n.r.g. 2573 del 2014.

p.3. Tale fascicolo veniva formato in relazione al ricorso proposto contro la stessa sentenza dal G., riguardo al quale l’appello era stata rigettato dalla citata sentenza, perchè egli aveva iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982.

Detto ricorso è stato notificato, dal punto di vista del notificante il 15 gennaio 2014 e si è perfezionato nei confronti della destinataria il giorno successivo, ma è stato iscritto a ruolo successivamente a quello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

p.4. Quest’ultima ha notificato controricorso.

p.5. In relazione alla fissazione della trattazione dei due ricorsi nell’odierna udienza, è stata depositata memoria dai resistenti al ricorso erariale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il Collegio, in via preliminare, ha disposto all’ esito della camera di consiglio, a norma dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza.

Ha rilevato, tuttavia, che il ricorso, iscritto al n.r.g. 2573 del 2014 e proposto dal Dottor G.R., supponeva la risoluzione di una questione, originata dall’avere egli frequentato un corso di specializzazione iniziandolo prima del 31 dicembre 1982 (questione che ha comportato il rigetto della sua domanda, giusta l’orientamento prevalente della giurisprudenza della Corte e della cui soluzione egli si è doluto).

Poichè detta questione risultava rimessa alle sezioni Unite della Corte e non ancora decisa al momento della Camera di consiglio, il Collegio rilevava la necessità di rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, mentre dava corso alla decisione dell’altro ricorso.

Peraltro, nelle more del deposito della presente, le Sezioni Unite hanno provveduto con ordinanza interlocutoria n. 23581 del 21 novembre 2016, rimettendo una questione pregiudiziale di diritto comunitario alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ne consegue che il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del detto ricorso trova ora giustificazione anche nella necessità di attendere la pronuncia della Corte di Giustizia.

PQM

La Corte dispone la separazione del detto ricorso da quello n. 2278 del 2014 e ne rinvia la trattazione a nuovo ruolo. Manda alla cancelleria gli adempimenti necessari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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