Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4009 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4009 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 5072-2007 proposto da:
BAGNATO SALVATORE C.F.BGNSVT75E16H224N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo
studio dell’avvocato LAZZARA GIOVANNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato MELISSARI PASQUALE;
– ricorrente contro

2014
241

MIN

TRASPORTI

IN

PERSONA

DEL

MINISTRO

P.T.,

CAPITANERIA PORTO VIBO VALENTIA MARINA IN PERSONA DEL
COMANDANTE P. .T.;
– intimati –

Data pubblicazione: 19/02/2014

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
l’assorbimento degli altri.

..

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

FATTO E DIRITTO
Salvatore Bagnato propone ricorso per cassazione contro il Ministero dei trasporti
e la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina avverso l’ordinanza del
29.10.2006 del tribunale di Lamezia Terme, non notificata, che ha dichiarato
inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 22 1. 689/81 per l’annullamento

della successiva di rettifica n. 1/2006 del 20.9.2006 del Capo del compartimento
marino e comandante del porto di Vibo Valentia Marina, notificate il 3.9.2006 ed
il 6.10.2006 sul presupposto che il termine di trenta giorni decorreva dalla notifica
i
della prima ordinanza e che le doglianze erano alla stessa dirette.
Il ricorrente lamenta, col primo motivo, violazione degli artt. 1, 3 e 5 della legge
742/1969 e 22 1. 689/81 perché non è stata valutata la sospensione feriale

applicabile anche ai procedimenti in questione e, col secondo motivo omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione col quesito se il procedimento di
)
rettifica emenda i precedenti vizi e riapre i termini.
Non svolgono difese gli intimati.
La causa, a seguito di relazione ex art. 380 bis era stata rimessa alla camera di
consiglio del 25.3.2010 sul presupposto che, per effetto dell’intervenuta
abrogazione (art. 26 d.lgs. 40/2006) del disposto dell’art. 23 u.c. 1. 689/81, la
pronunzia fosse appellabile.
Dopo la memoria del ricorrente, condivisa dal collegio, è stata assegnata alla
pubblica udienza.
Osserva questa Corte Suprema che avverso l’ordinanza di inammissibilità, anche
a seguito del d.lgs. n. 40/2006, è proponibile il ricorso per cassazione (Cass.
25.11.2008 n. 28147).
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

dell’ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca n. 144/2006 del 22.8.2006 e

Anche alle opposizioni ad o.i. è applicabile la sospensione feriale (Cass.
10452/2006, 15376/2004, 7346/2004, 7855/2003 ex multis).
Donde la cassazione con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza

Roma 21 gennaio 2014.

impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro, anche per le spese.

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