Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4009 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 4009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23720-2013 proposto da:

V.I., nella qualità di titolare ditta S.R. P.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 2 presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI

MEO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SALVITTI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7034/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012 R.G.N. 5253/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato VOLPETTI ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 ottobre 2012, la Corte d’Appello di Roma. chiamata a pronunziarsi sugli appelli proposti da entrambe le parti avverso la decisione resa dal Tribunale di Velletri confermava la decisione medesima e per l’effetto accoglieva parzialmente la domanda proposta da P.P. nei confronti di V.I., titolare dell’omonima ditta individuale, presso la quale il primo aveva prestato attività lavorativa con mansioni di cameriere fino a che non rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, riconoscendo la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e la giusta causa di dimissioni con condanna del V. al pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provata in base alle risultanze istruttorie la continuità del rapporto implicante anche in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, la ricorrenza della subordinazione e correttamente individuata la retribuzione parametro ex art. 36 Cost. per la determinazione dell’emolumento spettante. Per la cassazione di tale decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c., lamenta l’incongruità logico giuridica del giudizio di qualificazione del rapporto operata dalla Corte territoriale in difformità dai criteri all’uopo individuati nella giurisprudenza di questa Corte, attribuendo rilievo esclusivo al dato meramente estrinseco della continuità del rapporto, inidoneo di per sè a comprovarne la natura subordinata, qui destinata pertanto a restare sfornita di prova, onere il cui mancato assolvimento doveva ricadere sul lavoratore che ne era gravato.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c.. lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione del materiale istruttorio operata dalla Corte territoriale, non valendo le dichiarazioni testimoniali richiamate in motivazione a sorreggere le conclusioni ivi raggiunte.

L’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è il vizio lamentato dal ricorrente nel terzo motivo in relazione alle circostanze concernenti, da un lato, la prestazione da parte del P. del servizio militare nel periodo compreso tra il settembre 1992 ed il settembre 1993, incidente sulla ritenuta continuità del rapporto, dall’altro, l’iscrizione del P. nelle liste di disoccupazione nella posizione di inoccupato con fruizione della relativa indennità fino al 21.6.2001, idonea, a detta del ricorrente, a smentire da parte del P. la volontà di instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

L’esame della proposta impugnazione – ritenuta l’inammissibilità del terzo motivo, per essere i fatti di cui si assume essere stato omesso l’esame. l’uno, quello relativo alla chiamata alla leva del P., da cui di vorrebbe inferire una soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con il ricorrente, indimostrato nel suo essere stato fatto oggetto di contraddittorio tra le parti e l’altro, quello attinente allo status di disoccupato con diritto alla relativa indennità del P., significativo, a detta del ricorrente, di una volontà del medesimo contraria alla costituzione di un rapporto di lavoro, non decisivo ed altresì del secondo motivo, attesa la sua inconferenza, non valendo i riportati passi delle dichiarazioni testimoniali su cui la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla continuità del rapporto a smentire quell’accertamento e ad inficiare la logica dell’iter valutativo seguito – va concentrato sul primo motivo.

Ebbene, tale motivo si rivela infondato, dovendosi ritenere, una volta sancita, alla luce di quanto sopra, la legittimità del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla continuità del rapporto, rispettati i criteri che, secondo il costante orientamento di questa Corte, devono presiedere alla formulazione del giudizio sulla qualificazione del rapporto, in relazione al riferimento, puntualmente operato dalla Corte territoriale, alle mansioni assegnate al ricorrente, mansioni di cameriere ai tavoli del ristorante gestito dal ricorrente, che per loro natura presuppongono la ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, ovvero la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore e la sua piena inserzione nell’organizzazione aziendale.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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