Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4008 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4008 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587), in persona del
Ministro

rappresentato e difeso

pro tempore,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
– ricorrente contro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Milano
depositato in data 7 agosto 2012.

45″/(6

Data pubblicazione: 19/02/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato in data 18 giugno
2012 presso la Corte d’appello di Milano, la Provincia di
Alessandria chiedeva la condanna del Ministero della
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato
dalla irragionevole durata di un giudizio iniziato
dinnanzi al Tribunale di Alessandria con citazione
notificata il 6 giugno 1997 e decisa in appello con
sentenza depositata il 27 aprile 2011;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento della somma di euro
7.250,00, oltre interessi legali dalla data della domanda
al saldo, ritenendo superata la durata ragionevole del
giudizio presupposto di otto anni;
che avverso questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, affidato ad un motivo;
che l’intimata Provincia non ha svolto difese.
Considerato

che il Collegio ha deliberato l’adozione

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;

generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha chiesto

che con l’unico motivo del ricorso l’amministrazione
ricorrente denuncia violazione e omessa motivazione in
ordine agli articoli 2 della legge n. 89 del 2001 e 6,
par. l, e 34 della CEDU, nonché dell’art. 99 cod. proc.

che il ricorrente deduce che la Corte d’appello,
accogliendo la domanda di equa riparazione proposta da un
ente pubblico, avrebbe violato le citate disposizioni,
dalle quali, e in particolare dall’ultima, deriverebbe che
soggetti legittimati a proporre il ricorso individuale per
equa riparazione sono esclusivamente “le persone fisiche,
gruppi di individui e /e
governative”,

organizzazioni non

queste ultime dovendo definirsi come le

formazioni sociali, regolarmente costituite secondo il
diritto interno, che non detengano e/o esercitino un
pubblico potere;
che il ricorso è fondato;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare che
«il procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non può
essere promosso dagli enti – quali i Comuni – che, ai
sensi dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, non sono
qualificabili come “organizzazioni non governative”,
trattandosi di enti che detengono o esercitano un pubblico
potere» (Cass. n. 1007 del 2013);

civ.;

che il decreto impugnato si discosta da tale principio
e va quindi cassato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384

dalla Provincia di Alessandria, che, non rientrando tra le
organizzazioni non governative, non è abilitato a proporre
nei confronti dello Stato la domanda di equa riparazione
per la irragionevole durata di un processo del quale sia
stato o sia parte;
che la novità della questione alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione giustifica
la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i
gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto
impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di
equa riparazione proposta dalla Provincia di Alessandria;
compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 16
gennaio 2004.

cod. proc. civ. con il rigetto della domanda proposta

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