Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4008 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 19/02/2010), n.4008
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27042-2005 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
LIECO DI COVONE FELICE, DOMENICO, ANTONIO & VINCENZO SNC, in
persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIALE CAMILLO SABATINI 150 (VB 5/1), presso lo studio
dell’avvocato CEPPARULO ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
AMATUCCI ANDREA, giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 58/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 3/9/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito per il resistente l’Avvocato CEFALONI, per delega dell’Avvocato
AMATUCCI, che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso per il nuovo ruolo per integrazione
del contraddittorio, in subordine accoglimento del ricorso.
Fatto
La s.n.c. L.i.e.c.o. di Covone Felice, Domenico, Antonio e Vincenzo, esercente l’attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, ha impugnato un avviso di accertamento con il quale, a conclusione di una verifica fiscale, il competente ufficio finanziario contestava, in relazione all’esercizio 1997, la omessa effettuazione delle ritenute irpef sulle retribuzione di alcuni autisti, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.
La commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della società rilevando che la stessa disponeva di un parco di n. 11 autocarri, utilizzati a tempo pieno a fronte di soli quattro autisti regolarmente inquadrati; che non era credibile la tesi della ricorrente, la quale asseriva di non conoscere le generalità degli altri autisti utilizzati; che, comunque, gli autisti che avevano lavorato per conto della società, che non risultavano a libro paga e matricola, erano stati identificati dai verbalizzanti i quali avevano anche accertato, almeno per alcuni di loro (tali I.V. e E.R.), che il rapporto di lavoro aveva avuto carattere di continuità.
La commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l’appello della società.
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro quest’ultima decisione, denunciando la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e vizi di motivazione.
La società resiste con controricorso.
Diritto
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La CTR ha accolto il ricorso della società osservando:
– che nei libri paga e matricola, nel periodo 1997-98, risultavano iscritti ben più di quattro dipendenti titolari di patente “e”, necessaria per la guida degli autocarri;
– che i verbalizzanti avevano effettuato soltanto dei controlli a campione e non una verifica analitica e completa;
– che l’impossibilità di risalire alla identità degli autisti sulla base delle firme illeggibili apposte sui documenti di trasporto non consentiva di concludere che si trattasse di autisti non iscritti al libro paga e matricola.
Osserva il Collegio che, come denuncia la parte ricorrente, la motivazione appare carente perchè la CTR non indica i nominativi dei dipendenti che avrebbero svolto l’attività di conducenti degli autocarri, oltre i quattro riconosciuti dagli organi di controllo.
Inoltre, il riferimento al biennio 1997/1998 non consente di comprendere se la società avesse contestualmente, in ciascun anno, la disponibilità del numero di autisti necessari per movimentare gli undici automezzi o se si tratta di nominativi succedutisi in tutto l’arco temporale, per periodi inferiori all’anno e non contemporaneamente. Inoltre, la non identificabilità delle firme degli autisti sui documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, a prescindere dal fatto che tale elemento sia stato acquisito sulla base di una indagine a campione, resta un elemento indiziante di assoluta gravità, posto che non è credibile che la società affidasse il trasporto delle merci a persone che non era poi in grado di identificare.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Campania, per un nuovo esame del merito.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010