Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4008 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24754/2016 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIO

GIUSEPPE FERRARI;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DANTE

12, presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO SANTAGOSTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1249/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Alessandria, adito da P.M., per riassumere la causa pendente davanti al Tribunale di Acqui Terme, con cui il fratello, P.D., si opponeva al decreto che gli aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 65.000,00 a titolo di conguaglio a seguito di divisione ereditaria, con la sentenza n. 719/2014 (depositata il 16.7.2014), accoglieva l’opposizione proposta da P.D., revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale di P.M. e compensava le spese processuali tra le parti.

P.M. impugnava la decisione di prime cure dinanzi alla Corte di Appello di Torino, la quale – preso atto della scrittura privata del 3.2.2006, con cui i due fratelli avevano proceduto allo scioglimento di una comunione ereditaria e dei due successivi rogiti notarili, uno di divisione e di donazione e l’altro di permuta, e, valutato che quello divisionale non prevedeva alcun conguaglio perchè ai lotti che ne costituivano oggetto era stato attribuito eguale valore – aveva concluso per l’inconferenza della scrittura privata del 3.2.2006 ai fini della soluzione della controversia, in quanto superata dai due rogiti notarili ritenuti la fonte degli obblighi tra le parti; aveva escluso che il giudice di primo grado avesse preso in considerazione solo uno dei due rogiti notarili; aveva ritenuto che P.D. non avesse riconosciuto il debito di Euro 65.000,00 nei confronti del fratello, perchè, avendo scoperto che P.M. aveva trattenuto indebitamente i contributi agricoli, aveva provveduto a contestarlo; aveva respinto l’eccezione di nullità della scrittura privata del 3.2.2006.

La decisione rigettava, pertanto, l’appello principale e quello incidentale – quest’ultimo per le stesse ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a non accogliere la domanda riconvenzionale – e, attesa la reciproca soccombenza, aveva compensato le spese di lite tra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di Appello n. 1249/2016, depositata il 22.7.2016, P.M. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso P.D..

Va dato atto che questa Corte aveva rilevato nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2018 che il ricorso era stato notificato per via digitale, con deposito della sola copia informale della relata di notifica della sentenza, notificata a cura della controparte, estratta dal fascicolo informatico. In atti mancava la prova della avvenuta notifica della sentenza, risultando la copia depositata priva della necessaria attestazione di conformità al documento nativo digitale, sottoscritta dal legale che ha ricevuto l’atto e che, in tali casi, funge da pubblico certificatore della conformità della copia analogica, depositata in Cancelleria, al documento digitale, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis (Cass. 09/11/2017, n. 26520).

6. Il ricorrente, infatti, si era limitato a depositare copia autentica della sentenza, ma priva della attestazione della ricevuta notifica per via telematica, espletata dalla controparte, attestazione necessaria ai fini della verifica della decorrenza del termine breve per la impugnazione ex art. 326 c.p.c., mentre il contro-ricorrente, del pari, non risultava avere depositato copia autenticata della sentenza corredata della relata di notifica, onde consentire la sanatoria del vizio formale dell’atto di impugnazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. Un., 02/05/2017 n. 10648; Cass. 15/09/2017 n. 21386).

6. Non avendo la suddetta mancata attività processuale superato la cd. prova di resistenza, il ricorso avrebbe dovuto essere ritenuto improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, n. 2, per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata nelle forme previste dalle norme di settore circa la notifica di atti per via digitale.

7. Nelle more della pubblicazione della ordinanza, era stata rimessa (ord. 9.11.2018 n. 28844), alle Sezioni Unite di questa Corte la decisione della questione di massima importanza concernente la “sanabilità” del mancato deposito della sentenza impugnata e della relata di notifica in copia conforme all’originale, avuto riguardo alla estensione della applicabilità dei principi già enunciati da Cass., Sez. Un., 24/09/29018 n. 22438, in relazione alla diversa fattispecie del deposito in Cancelleria della copia analogica del ricorso per cassazione notificato in forma digitale, ma privo della attestazione di conformità del difensore prescritta dalla L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis ed 1 ter: vizio ritenuto sanato qualora tutti i controricorrenti non abbiano disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificato ovvero quando il ricorrente depositi l’asseverazione di conformità della copia analogica all’originale sino alla udienza di discussione o all’adunanza in Camera di consiglio.

Con ordinanza n. 4477/2019 era stato, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della suddetta decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dato atto, in via preliminare, che il ricorso, sulla scorta di Cass. Sez. Un., 25/03/2019, n. 8312, risulta procedibile. E’ stato chiarito, infatti, che “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per Cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in Camera di consiglio”.

Nel caso in esame il ricorrente ha soddisfatto l’onere di deposito, come risulta dalla nota dell’1 ottobre 2019.

1. Con il primo motivo, il ricorrente, ai sensi degli artt. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in rapporto con gli artt. 112-183 c.p.c., deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamenta che il giudice a quo non abbia ritenuto inammissibili le nuove domande formulate da P.D..

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, in rapporto con l’art. 112 c.p.c., artt. 1322,1362 e 1367 c.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare i due rogiti notarili e per averli ritenuti irrilevanti rispetto al debito di P.D..

3. Con il terzo motivo il ricorrente chiede che la sentenza e/o il procedimento vengano dichiarati nulli per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in rapporto con l’art. 1376 c.c.

4. Con il quarto motivo, ricondotto alle categorie logiche dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione con gli artt. 1988 e 2697 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur non essendovene la prova, abbia ritenuto sussistente a favore del resistente un imprecisato credito per quote agricole e che a fronte di ciò abbia escluso che egli avesse riconosciuto il debito di Euro 65.000,00 per cui è causa.

5. In via preliminare, mette conto osservare che il ricorso non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non contiene l’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa. Alla Corte è risultato oltremodo difficile e per taluni profili impossibile, pur attraverso la lettura delle prospettazioni a sostegno dei motivi di ricorso, avere cognizione della controversia e del suo oggetto, cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, conoscere le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria. Nemmeno è chiaro lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni.

6. In aggiunta, quanto ai singoli motivi, la Corte rileva quanto segue.

In tutti i motivi è dedotto il vizio di nullità della sentenza o del procedimento. Ora, posto che tali vizi non sono stabiliti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del concreto pregiudizio subito dal diritto di difesa in dipendenza dell’error in procedendo, il ricorrente ha l’onere, qui disatteso, di indicare il danno che l’asserita nullità gli ha provocato (Cass. 2/02/2018, n. 2626).

Ancora: con i motivi numeri 2, 3 e 4 vengono impegnate tre delle cinque categorie logiche dell’art. 360 c.p.c., comma 1. In questi casi, non si tratta di rilevare la presenza di un motivo misto, con cui si censura sotto una pluralità di profili la sentenza impugnata, ciascuno dei quali avrebbe potuto costituire una autonoma causa di censura (Cass., Sez. un., 31/3/2009, n. 7770), bensì della ben più rilevante prospettazione di ragioni cassatorie tra di loro nè sovrapponibili nè conciliabili. I motivi devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione al fine di permettere l’enunciazione della regula iuris, dopo aver individuato le categorie logiche oggetto di censura. Il controllo di legittimità non si configura, infatti, come terzo grado di giudizio, essendo, al contrario, un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso (Cass. 04/03/2010, n. 5207). Orbene, la prospettazione del ricorrente impone al giudice di integrare il ricorso, inquadrando i motivi sviluppati nello stesso in una delle ipotesi tassative di legge, certo essendo che certi vizi possono essere dedotti, a pena di inammissibilità, solo sotto una delle tassative ipotesi previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, e che il ricorso è inammissibile se lo stesso vizio è prospettato sotto altra ipotesi (cfr., ad esempio, Cass. 27/01/2006, n. 1755; Cass. 26/01/2006, n. 1701; Cass. 11/11/2005, n. 22897).

I vizi sono denunciati attraverso motivi che, quand’anche fossero considerati isolatamente o con l’esclusione di quelli che si ritengano dedotti impropriamente e/o erroneamente in relazione al parametro logico di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, o scrutinati, dopo aver corretto l’errore di sussunzione in cui è incorso il ricorrente, risultano privi dei caratteri dell’autosufficienza. Per cominciare si fa reiterato riferimento ad una scrittura privata ed a due rogiti notarili, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto la scrittura privata irrilevante essendo stata superata dai rogiti notarili, ma non si permette a questa Corte di conoscere neppure per stralci il contenuto della prima e dei secondi. Non è possibile per questa Corte accertare se il giudice sia incorso in errore ritenendo superati gli obblighi assunti con la scrittura privata (p. 10 del ricorso), nè se lo spostamento patrimoniale di Euro 65.000,00 trovasse causa nel conguaglio o, come asserito dal ricorrente, anche nel “riconoscimento della buona conduzione aziendale” (p. 10). Tantomeno sono intellegibili i contenuti dei due rogiti sì da giustificare tutte le conseguenze che il ricorrente pretende di trarne: a) la presunzione che la metà dei 65.000,00 fosse da ricondurre alla conduzione aziendale; b) la irrilevanza della previsione nei due rogiti che non si faceva luogo a conguagli, perchè “vi era una preordinata intesa generale a base dell’attribuzione ed il conguaglio a carico di P.D.”; c) la mancata previsione nei due rogiti della abrogazione o del superamento dei precedenti accordi.

Lo stesso è a dirsi quanto al riconoscimento di debito successivo alla stipula dei due rogiti attuativi della divisione (p. 12 del ricorso) e quanto alla asserita scoperta dell’esistenza dell’erogazione dei contributi agricoli percepiti e non dichiarati da P.M. in sede di divisione. Oltre a non essere stata riprodotta anche tale ricognizione di debito di contenuto per così dire complesso, non è ben chiaro il tipo di vizio cassatorio che il ricorrente intende sottoporre allo scrutinio di questa Corte.

Se ne lamenta l’omesso esame (p. 12 del ricorso), ma non si forniscono elementi per rinvenire nella sentenza o negli atti processuali il fatto storico che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo. Al tempo stesso, infatti, il ricorrente prospetta contraddittoriamente la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., in ragione del fatto che, data l’inversione processuale, il resistente avrebbe dovuto vincere la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, non bastando a togliere efficacia alla ricognizione di debito la scoperta di un debito da opporre in compensazione (p. 13) e lamenta un’altra omissione: la dichiarazione da parte di P.D., contenuta nel primo atto difensivo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, che “anche laddove avesse voluto versare Euro 65.000,00 al fratello, non avrebbe potuto in quanto, data l’entità della somma, avrebbe dovuto richiedere ad un operatore finanziario di concedergli un mutuo”.

Per i giudici di merito la scoperta dell’indebita percezione di tali contributi avrebbe reso impossibile procedere alla divisione ereditaria come prevista nella scrittura privata del 3.2.2006, secondo la ricostruzione del ricorrente (p. 12). Il ricorrente lamenta, invece, che il giudice a quo abbia ritenuto sussistente una ricognizione di debito da parte del resistente – che il ricorrente ritiene certo, liquido, esigibile (p. 13 del ricorso) – con l’aggiunta di una contestazione del debito medesimo per effetto della scoperta che il fratello aveva indebitamente percepito e trattenuto i contributi agricoli. Il ricorrente sembrerebbe pretendere la valutazione autonoma della ricognizione di debito, ma in difetto di qualunque adeguato riferimento in fatto ed in diritto.

Inoltre, pretenderebbe di dimostrare che la scrittura privata non era stata superata dai due rogiti notarili, contesta il risultato complessivo emergente dai due rogiti – a p. 9 del ricorso si sostiene, infatti, che il rogito di divisione avesse un contenuto diverso rispetto a quello della scrittura privata perchè era stata stipulata una permuta tra i fratelli “nell’atto stipulato contestualmente all’altro” e che entrambi i rogiti avessero efficacia attuativa degli obblighi assunti con la scrittura privata con cui si era concertato lo scioglimento della comunione – deduce la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto. Ancora una volta, trascura di considerare che a p. 9 la sentenza impugnata ha ritenuto che i due rogiti successivi alla scrittura privata, rimasta “disapplicata”, ne avevano modificato le clausole, che i due rogiti escludevano un conguaglio, che il loro tenore letterale non necessitava di ulteriori indagini sulla volontà delle parti (pp. 9-10 della sentenza). Il ricorrente si è limitato a riportare nella rubrica ed a richiamare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, senza specificare le ragioni e il modo in cui si sarebbe realizzata la asserita violazione, indicando il punto e il modo in cui il giudice a quo si sarebbe da essi discostato, senza ricostruire la comune intenzione delle parti, senza precisare il senso complessivo che sarebbe stato tradito (Cass. 28/11/2017, n. 28319).

Il motivo è inammissibile anche ove se si prenda in esame l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè il vizio di omessa pronuncia, il quale può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, come avvenuto nella specie, richiede che il ricorrente dia conto di averla formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa, e che essa sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Cass. 16/02/2018, n. 3845). Il problema processuale denunciato richiederebbe infatti una soluzione, per la cui adozione la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia (Cass. 21/12/2017, n. 30684).

Nè a diversa conclusione può condurre la prospettazione di una violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di una “circostanza documentale che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti… principali della controversia”, integrante gli estremi dell’omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (p. 11 del ricorso).

Sono, infatti, inammissibili censure, come quelle prospettate dal ricorrente, che chiamino “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, l’esame dei materiali di causa, già esaminati dal giudice a quo. La Corte ha dato dimostrazione di aver esaminato il contenuto della scrittura privata e dei due rogiti notarili, traendo conseguenze che il ricorrente vorrebbe modificare in senso a sè favorevole chiedendone un inammissibile riesame.

Il motivo numero uno è illustrato solo attraverso la riproduzione delle conclusioni formulate da P.D. nella memoria di costituzione in primo grado e all’udienza di precisazione delle conclusioni, limitandosi a precisare in maniera del tutto generica ed insufficiente di avere immediatamente dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande formulate da P.D. con la sua terza costituzione.

Si tratta della mera e generica riproduzione di argomenti già spesi in sede di appello, esaminati e rigettati dalla corte territoriale sulla base di due ragioni adeguatamente illustrate alle pp. 7 e 8.

Il motivo numero tre è del tutto eccentrico rispetto alla parte motivazionale della sentenza impugnata, e, oltre a presentare i già denunciati difetti sotto il profilo del rispetto del parametro dell’autosufficienza (giacchè si continua a fare riferimento al contenuto della scrittura privata non riprodotto nè per intero nè per stralci), introduce una distinzione tra contratto preliminare e vendita obbligatoria, con patto di riproduzione formale, la cui rilevanza ai fini della censura della sentenza impugnata è del tutto inesistente, perchè manca ogni correlazione fra le ragioni poste a fondamento della decisione e la ragione alla base del motivo, e risulterebbe introdotto solo sotto il profilo di una generica e non altrimenti circostanziata mancata disamina di una prospettazione emergente anche dalle difese della controparte nel giudizio di primo grado – che non è dato sapere se siano state riprodotte in secondo grado (tant’è che il resistente, alle pp. 25 e ss., ritiene che su questa questione si sarebbe formato il giudicato non essendo stata fatta oggetto di impugnazione – per di più ricondotta erroneamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

7. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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