Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4008 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 4008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22820-2013 proposto da:

G.C.S., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIULIANA QUATTROMINI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNILEVER ITALIA MANUFACTURING S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3848/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2013 R.G.N. 8357/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega orale Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19 luglio 2013, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da G.C.S. nei confronti di Unilever Italia Manufacturing S.r.l. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del recesso intimatogli per superamento del periodo di comporto.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’esattezza del conteggio dei giorni di malattia per l’irrilevanza della duplicazione del conteggio dei giorni dal 5 al 16 giugno 2006, per la computabilità delle giornate di assenza ricadenti nelle giornate di sabato e domenica non costituenti giornate lavorative, per la non riconducibilità a colpa del datore della patologia – depressione cronica – individuata come causa di alcune delle assenze.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il G.C., affidando l’impugnazione a quattro motivi cui resiste, con controricorso la Società, che ha poi presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 414 e 156 c.p.c., imputa alla Corte territoriale un error in procedendo e comunque un errore di diritto in relazione all’omesso accertamento incongruamente motivato con riferimento ad una carenza di allegazione, viceversa insussistente, relativamente alla dedotta riferibilità di alcune delle assenze determinanti il superamento del comporto ed il conseguente licenziamento a colpa del soggetto datore, derivando dal pregiudizio psicofisico sofferto dal lavoratore per l’illecito demansionamento subito.

Il medesimo vizio e quello dato dall’omessa pronunzia e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. sono alla base del secondo motivo, inteso a denunciare come, in ogni caso, ovvero quand’anche carente di allegazione, mai il ricorso avrebbe potuto essere rigettato nel merito, come pure ha fatto la Corte territoriale. dovendo semmai essere dichiarato nullo.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., il ricorrente censura il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste a comprova.

Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. nonchè degli artt. 2110, 2727, 2729 e 2697 c.c. in una con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, è inteso a censurare il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla mancata contestazione dell’emergenza documentale da cui risultava la fruizione da parte del ricorrente di 375 giorni di congedo per malattia, confutando l’assunto e conseguentemente imputando alla Corte stessa il mancato accertamento del dato.

Stante l’opportunità di prendere le mosse da quest’ultimo motivo. con il quale si mira a confutare la conclusione cui approda la Corte territoriale in ordine all’intervenuto superamento del periodo di comporto, deducendo che un tale superamento non si sarebbe comunque verificato, a prescindere dalla detraibilità dei giorni di assenza riferibili alla patologia che si assume imputabile a colpa del datore, se ne deve rilevare l’assoluta infondatezza.

Va, infatti, osservato come il ricorrente, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale non abbia fatto seguire all’accertamento della circostanza per cui nel conteggio depositato dalla Società risultava effettivamente per due volte indicato il periodo di 12 giorni compreso tra il 5 ed il 16 giugno 2006 la detrazione dal conteggio complessivo dei giorni di assenza, pari a 375, di quei 12 giorni, da cui sarebbe derivato il mancato raggiungimento della soglia contrattuale fissata a 365 giorni, travisi la pronuncia della Corte territoriale che, al pari del primo giudice, pur asseverando l’errore, ha escluso in radice che tale errore abbia determinato l’inclusione di quel periodo nel computo dei giorni di assenza, restandone così non confermato il conteggio depositato nel suo risultato finale, pronuncia che, pertanto, sotto questo profilo, non risulta essere stata fatta oggetto di impugnazione.

A ciò consegue l’inammissibilità dell’ulteriore rilievo recato dallo stesso quarto motivo ed attinente alla non computabilità dei giorni festivi per non inserirsi questi, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, all’interno di un unico ininterrotto periodo di malattia, è ciò tenuto conto della sua non decisività, riguardando soltanto un numero di assenze pari a 5, insuscettibile di determinare il mancato superamento del comporto contrattuale.

Venendo ora ai primi tre motivi che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, se ne deve rilevare parimenti l’infondatezza dal momento che la mancata allegazione degli elementi di fatto e di diritto essenziali ai fini della valutazione della ricorrenza della lamentata dequalificazione professionale (mansioni iniziali, mansioni di successiva assegnazione e relative declaratorie contrattuali) indicati come causa della patologia da cui sono originate alcune delle assenze ritenute dalla Società concorrenti al superamento del comporto, della ricorrenza di un nesso di causalità tra la dequalificazione medesima e la malattia indicata come causa delle assenze nonchè del numero delle assenze a quella riconducibili danno ampiamente conto della correttezza della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla carenza e genericità sul punto del ricorso introduttivo, che, mentre legittima la confermata decisione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, impone una pronunzia, non di nullità della domanda, bensì di rigetto nel merito della stessa per genericità quale è appunto quella emanata dalla Corte territoriale. Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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