Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4007 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli ordini e Collegi

Professionali – COMPROFESSIONTSTI, in liquidazione, di seguito

“Comitato”, in persona del suo Presidente legale rappresentante in

carica, signor G.R., rappresentato e difeso dall’avv.

Forgione Ciriaco, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Via

di Trasone 8, Roma;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 23 giugno 2004, n. 50/37/04, depositata l’8 febbraio 2005;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 19

novembre 2009 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Roberta Guizzi per le ricorrenti autorita’ tributarie;

udito l’avv. Ercole Forgione, delegato, per il Comitato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimita’.

1.1. Il ricorso delle autorita’ tributarie.

1.1.1. Il 17 marzo 2006 e’ notificato al Comitato un ricorso delle sopra indicate autorita’ tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 155/ 08/2003, che aveva accolto il ricorso del Comitato contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio tributario formatosi sull’istanza del Comitato di rimborso del 50% dell’Irpeg 1998.

1.1.2. Il ricorso per Cassazione delle autorita’ tributarie e’ sostenuto con un solo, articolato, motivo d’impugnazione e si conclude con l’indicazione del valore della causa in Euro 71.675,44 e con la richiesta che sia annullata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese di giudizio.

1.2. Il controricorso del Comitato.

Il 26 aprile 2006 e’ notificato alle ricorrenti autorita’ tributarie il controricorso del Comitato, il quale conclude per l’inammissibilita’ o per il rigetto del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

2. I fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) il 12 novembre 1999 il Comitato chiede il rimborso del 50% dell’Irpeg versata per il periodo d’imposta 1998, discendente dal reddito prodotto dall’immobile sito in (OMISSIS); la domanda e’ basata sul D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, che riconosce a determinati soggetti la riduzione del 50% dell’Irpeg in ragione delle finalita’ di assistenza, beneficenza, interesse pubblico ed utilita’ sociale;

b) il silenzio rifiuto dell’Ufficio, formatosi sull’istanza di rimborso, e’ impugnato dal Comitato dinanzi alla CTP di Roma, che accoglie il ricorso;

c) l’appello dell’Ufficio e’, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per Cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per Cassazione, e’ cosi’ motivata: “riconosciuto al Comitato il carattere di organo amministrativo e rappresentativo della comunione avente ad oggetto il palazzo di (OMISSIS), istituita dal legislatore a favore dei Consigli nazionali degli ordini professionali e degli enti e Casse nazionali di assistenza e previdenza, ne consegue che i proprietari dell’immobile, fonte di reddito, sono gli Ordini, i Collegi professionali e le Casse di assistenza e di previdenza, dotati di personalita’ giuridica e senza scopo di lucro, le cui attivita’ ben rientrano nelle previsioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6 citato, in quanto finalizzate a fini di interesse pubblico e di utilita’ sociale, rispetto al cui perseguimento il ruolo svolto dal Comitato si pone in rapporto di diretta strumentalita’”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il motivo d’impugnazione.

4.1. La censura proposta con il motivo d’impugnazione.

4.1.1. La rubrica del motivo d’impugnazione.

Il motivo d’impugnazione e’ preannunciato dalla seguente rubrica:

“violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6; dell’art. 2727 c.c. e segg.; degli artt. 36 e 11 c.c.;

dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

4.1.2. La motivazione addotta a sostegno del motivo d’impugnazione.

La motivazione e’ articolata in modo tale da rendere plurimo il motivo d’impugnazione prospettato formalmente in modo unitario.

4.1.2.1. La censura relativa all’individuazione del soggetto passivo del rapporto d’Irpeg.

La ricorrente Agenzia sostiene che sarebbe erroneo il ragionamento della CTR, secondo cui, presumendo che il Comitato rappresenti altri enti, il diritto di proprieta’ dell’immobile si fonderebbe, non gia’ sulla certificazione catastale, dalla quale risulterebbe che l’immobile e’ intestato al Comitato, ma sulla natura e sullo scopo del Comitato, cosicche’ la proprieta’ del bene dovrebbe essere riconosciuta agli enti rappresentati. Peraltro, “la natura di Ente pubblico a rilevanza esterna e come tale soggetto passivo di imposta del Comitato e’ stata espressamente riconosciuta dalla C.T.P. con statuizione che non ha costituito oggetto di impugnazione…”.

4.1.2.2. La censura di omessa pronuncia.

Inoltre, “sempre con statuizione non impugnata …, la C.T.P. ha affermato che il Comitato non e’ soggetto di per se’ destinatario dell’agevolazione in argomento in quanto non si inquadra in alcuna delle figure previste dalla disposizione di legge. Sul punto l’Ufficio, nell’atto di appello (cfr. p. 3), ha espressamente evidenziato come fosse contraddittorio da parte del Collegio giudicante, riconoscere la mancanza di qualita’, in capo all’ente, per avere l’agevolazione e poi dichiararla spettante. Su tale punto, evidentemente decisivo per la soluzione della controversia, la C.T.R. nulla ha statuito per cui, per tale aspetto, e’ evidente, l’omessa pronuncia. Tale omissione e’ ancor piu’ rilevante ove si consideri che la C.T.R. e’ incorsa nello stesso errore in cui e’ incorsa la C.T.R, ritenendo, cioe’, che la strumentalita’ di funzioni del Comitato rispetto agli ordini professionali comporti, in capo al Comitato stesso, il diritto alle agevolazioni”.

4.1.2.3. La censura relativa alla violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6.

Secondo la ricorrente Agenzia, “entrambi i Collegi del merito hanno ritenuto di poter ravvisare nella mancanza dello scopo di lucro il carattere ultimo richiesto dall’art. 6 per poter fruire dell’agevolazione. Si osserva, al contrario, che l’art. 6 e’ una norma che individua i soggetti destinatari per funzione e natura, elencandoli tassativamente, e che in essa non appare affatto l’accenno allo scopo di lucro. E’ chiaro dunque che i Giudici di merito hanno erroneamente interpretato il contenuto della norma andando oltre il testo della stessa”.

4.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

I ricorrenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indicano, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “il Comitato non e’ destinatario della norma, traibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, che riduce del 50% l’Irpeg”.

4.2. La valutazione della Corte del motivo d’impugnazione.

Con riguardo alla terza censura, sintetizzata nel 4.1.2.3, si osserva che il Comitato trae origine dalla L. 13 marzo 1958, n. 234, la quale, intitolata “Restituzione in proprieta’ del palazzo sito in (OMISSIS), ai Consigli nazionali professionali”, ha previsto che il palazzo, “gia’ appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti e’ devoluto in proprieta’ ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti” (art. 1) e che “e’ istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali o di un loro delegato, cui e’ devoluta l’amministrazione del palazzo, nonche’ la tutela degli interessi delle categorie professionali” (art. 2). La sua natura di persona giuridica e’ incontestata tra le parti.

La questione giuridica sottoposta alla Corte consiste nel chiedere se il Comitato sia una specie che rientra nel genere delle persone giuridiche che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, nel testo introdotto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 8 convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, prevede che, sempreche’ abbiano personalita’ giuridica (art. 6, comma 2), “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche e’ ridotta alla meta’ nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, societa’ a di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storielle, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali” (art. 6, comma 1).

Alla questione si deve dare una soluzione negativa, anzitutto perche’ perche’ il Comitato e’ una persona giuridica che, adempiendo al vincolo legislativo di amministrare il palazzo di (OMISSIS), non svolge sicuramente alcuna attivita’ che possa configurarsi come specie di uno dei generi di attivita’ che sono elencati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, comma 1, lett. a) e b) ne’ svolge alcuna attivita’ che possa qualificarsi come attivita’ di interesse generale. A questa conclusione era gia’ giunta questa Corte nella sentenza 24 luglio 1986, n. 4743, stabilendo che “Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 234, art. 2 al “comitato dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali” – istituito per l’amministrazione del palazzo sito in (OMISSIS) (gia’ appartenente alla disciolta “Confederazione dei professionisti ed artisti” e trasferito in proprieta’ ai predetti consigli e collegi professionali dal precedente L. n. 234 del 1958, art. 1) – spetta la rappresentanza ex lege e quindi la capacita’ di agire e resistere in giudizio, soltanto per la tutela e la amministrazione del condominio del detto palazzo e non anche per la difesa degli interessi in generale delle categorie professionali, diversi da quelli inerenti alla detta situazione di comunione”.

Alle considerazioni appena esposte, che sono gia’ di per se’ sufficienti, puo’, comunque, aggiungersi che non serve sostenere, come fa il Comitato nel suo controricorso, che le finalita’ del Comitato sarebbero, sia pure indirettamente, le medesime degli ordini e dei collegi professionali di cui il Comitato sarebbe organo dotato di personalita’ giuridica, sia perche’ la legge istitutiva del Comitato distingue nettamente i suoi poteri, delimitandoli all’amministrazione di un immobile, da quelli degli ordini e dei collegi professionali, sia perche’, in ogni caso, questi non svolgono in via esclusiva alcuna delle attivita’ indicate nella norma agevolativa invocata. Inoltre, la norma di esenzione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, e’ per sua natura eccezionale e se ne deve fornire l’interpretazione strettamente restrittiva (Corte di cassazione, Sezioni unite, 22 gennaio 2009, n. 1576; 25 febbraio 2008, n. 4753).

La riconosciuta fondatezza della terza censura, in cui si articola l’unico motivo di ricorso, rende inutile l’esame delle prime due, sintetizzate nei 4.1.2.1 e 4.1.2.2, le quali restano, percio’, assorbite.

5.3. Valutazione conclusiva sul motivo d’impugnazione.

In conclusione, il motivo e’ fondato.

6. Conclusioni.

6.1. Sul ricorso.

Le precedenti considerazioni conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, poiche’ per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c. con il rigetto del ricorso introduttivo del Comitato.

6.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Comitato, che condanna al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio per Euro 4.200,00 (quattromiladuecento/00), di cui Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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