Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4007 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 75 (ST D’OVIDIO), presso lo studio

dell’avvocato LACAGNINA MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GENTILE GIULIO;

– ricorrente –

contro

GE.MI.TE. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell’avvocato

AMICI GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINACCHIO

PAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 787/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato AMICI Giancarlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato AGOSTINACCIO Paolo, difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 8.11.1995 Ge.Mi.Te. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Foggia G.M., cugina, per sentire determinare l’esatta linea di confine tra il suo fondo esteso ettari 3.01.32, particelle 40, 41 e 120. foglio 14 Ct. (OMISSIS) e quello confinante, particella 39, foglio 14, provvedere all’apposizione dei termini lapidei ed alla restituzione di quanto illegittimamente occupato.

Esponeva che il confine era stato sempre costituito da un solco piu’ profondo. La convenuta contestava la domanda negando sconfinamenti che attribuiva a controparte, soccombente in un giudizio di reintegra.

Disposta ctu ed espletata prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza n. 1569/2002, accoglieva la domanda, dichiarava che l’esatta linea di confine era quella rappresentata nella planimetria n. 3 del ctu e condannava la convenuta al rilascio della superficie di ha 0.43.85, disponendo l’apposizione dei termini con condanna alle spese, decisione confermata dalla Corte di appello di Bari, con sentenza 787/04. che esaminava i motivi di appello rigettandoli in base alle risultanze della ctu non inficiata dalla consulenza di parte. Ricorre G.M. con due motivi, resiste Ge.Mi.Te..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 950 c.c. e vizi di motivazione. La sentenza di appello si fonda sulla ctu ritenuta immune da vizi mentre cosi’ non e’. I punti trigonometrici utilizzati nel lontano passato dai tecnici del catasto non sono piu’ rinvenibili sul posto.

Quanto ai nuovi punti fiduciali il giudice del gravame e’ incorso in grave errore. Seguono disamina delle prove testimoniali e della consulenza di parte.

Col secondo motivo si denunzia nullita’ della ctu per violazione degli artt. 194 e 195 c.p.c..

Come eccepito nel verbale di udienza del 24.5.2001, prima udienza utile dopo il deposito della consulenza, il ctu aveva effettuato il sopralluogo del 9.2.2001 senza formale comunicazione alla convenuta che non aveva partecipato. L’eccezione era stata riproposta nell’atto di appello , pagina nove, senza alcuna risposta. E’ preliminare l’esame del secondo motivo, in relazione al quale controparte deduce che tale motivo di nullita’ non e’ mai stato palesato in modo esplicito ed attraverso apposita e formale richiesta nei precedenti gradi e che dal relativo verbale di sopralluogo e’ stata verbalizzata la presenza del legale di controparte, il quale provvedeva all’apertura del cancello con le chiavi fornite dalla convenuta. La censura e’ inammissibile non riportando il verbale ed il motivo di appello sul punto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso ne’ replicando alle significative deduzioni di controparte.

La stessa ricorrente, poi, nel riportare nella premessa in fatto i due motivi di appello li indica rispettivamente in 1) Erronei, carenti accertamenti e determinazioni del consulente di ufficio; 2) illogica ed erronea interpretazione delle risultanze ctu da parte del giudice e, solo in relazione al primo, fa generico riferimento al verbale di udienza del 24.5.2001, in cui si era eccepito che il ctu aveva effettuato il sopralluogo del 9.2.2001 senza una formale comunicazione alla convenuta che non partecipava, ma non esplicita una specifica doglianza.

Tra l’altro l’avviso va effettuato solo per l’inizio delle operazioni e non risulta violato il diritto di difesa, stante la presenza del legale.

Quanto al primo motivo, a parte la contestuale deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, in violazione del principio della necessaria specificita’ del motivo, la ricorrente si limita ad una critica della ctu ed ad una preferenza della consulenza di parte, senza considerare che quest’ultima rimane una deduzione che va provata sottoponendola al vaglio del consulente di ufficio e del Giudice e che , nella specie, la sentenza alle pagine sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici e quattordici, ha esaminato analiticamente i motivi di appello in relazione alla ctu ed alle deduzioni del ctp, pervenendo a conclusioni logiche e condivisibili, non superabili dal tentativo di riesame del merito non consentito in sede di legittimita’.

Il dedotto travisamento (pagina ventinove del ricorso) comporta, peraltro, un errore revocatorio.

Va, poi, osservato che la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilita’ comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo’, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si puo’ con essa proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’e’, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita’ del giudizio di legittimita’.

Ne’ puo’ imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacche’ ne’ runa ne’ l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come e’ dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per se’ sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perche’ sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, ne’ nel loro complesso ne’ nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensi’ a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e piu’ rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, cio’ che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto e’ estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimita’, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00, di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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