Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4007 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.15/02/2017),  n. 4007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22111-2013 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.;

– intimata –

Nonchè da:

METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato

GIULIO CELEBRANO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati STEFANINO BERETTA, ANDREA CELEBRANO, SALVATORE TRIFIRO’,

MARINA ESTER OLGIATI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4948/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2012 R.G.N. 11562/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato DE FRANCESCO GIOVANNI;

udito l’Avvocato CELEBRANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6 ottobre 2012, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da T.A. nei confronti di Metro Italia Cash & Carry S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver omesso i controlli che gli competevano quale addetto al controllo finale della merce acquistata dalla clientela, così consentendo, di concerto con altri colleghi del reparto, la sottrazione di ingenti quantitativi di merce, prelevata dalla clientela dal punto vendita e non fatturata.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’ammissibilità dell’appello, la correttezza dell’escussione di un teste che si assumeva rinunciato, l’utilizzabilità delle indagini investigative in quanto volte alla tutela del patrimonio aziendale e alla rilevazione di illeciti da parte dei dipendenti, la raggiunta prova del dolo della condotta omissiva addebitata al lavoratore, almeno per alcuni degli episodi contestati. Per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione a cinque motivi cui resiste, con controricorso la Società, che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il T.. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5 dell’art. 2119 c.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 113 e 416 c.p.c. imputa alla Corte territoriale un errore di diritto ed un error in procedendo per aver attribuito rilievo ai fini della prova degli addebiti contestati, di cui, viceversa, è ex lege onerato il soggetto datore, alla mancata contestazione da parte del ricorrente dei fatti addebitati nella loro consistenza oggettiva, e ciò per di più contraddittoriamente avendo poi dato corso all’escussione dei testi, in relazione alla quale soltanto avrebbe dovuto valutare l’assolvimento da parte della Banca datrice dell’onere probatorio che le incombeva.

Nel secondo motivo i medesimi vizi riportati sotto una rubrica pressocchè identica (figurandovi solo l’art. 2702 c.c. in luogo dell’art. 416 c.p.c.) sono predicati in relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale e qui dichiarato erroneo per il quale il ricorrente non avrebbe negato i fatti nella loro materialità.

La denuncia degli stessi vizi posta sotto la stessa rubrica (anche qui cambia una sola delle norme impugnate ed è sostituita dal riferimento agli artt. 345 e 347) sostanzia il terzo motivo, inteso a censurare la statuizione della Corte territoriale in ordine all’ammissibilità della prova testimoniale assunta in sede di gravame, per essere stata questa, a detta del ricorrente, rinunciata dalla Banca.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 1 e ss., dell’art. 2119 c.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 112, 113 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce l’incongruità logica e giuridica della valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine all’individuazione nel dolo dell’elemento psicologico proprio della condotta addebitata.

Il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 degli artt. 2106 e 2119 c.c. e dell’art. 111 Cost., è inteso a censurare l’omessa pronunzia da parte della Corte territoriale su eccezioni di carattere preliminare già sollevate in primo grado e in sede di gravame erroneamente ritenute rinunciate, ma, al contrario, rilevabili anche d’ufficio.

Dal canto suo, il ricorrente incidentale articola, condizionatamente all’accoglimento dell’impugnazione principale, un unico motivo, con il quale richiede l’esame degli ulteriori addebiti, che assume essere – nella memoria difensiva originaria – sorretti da adeguate allegazioni e prove, sui quali la Corte territoriale, stante l’idoneità degli episodi considerati a sostenere la decisione assunta, ha ritenuto di non doversi pronunciare, considerandoli più carenti sotto il profilo probatorio.

Passando all’esame del ricorso principale, è a dirsi come tale esame – ritenuto infondato il quinto motivo per aver il ricorrente qui di fatto ammesso di non aver, come ritenuto dalla Corte territoriale riproposto in sede di gravarne i rilievi ulteriori rispetto al difetto di giustificazione del licenziamento sollevate in primo grado così non devolvendole al vaglio del giudice dell’appello ed inconferenti tanto il primo che il secondo motivo, per derivare questi dal palese travisamento dell’affermazione della Corte territoriale circa la mancata contestazione del fatto nella sua materialità da parte del ricorrente la quale, lungi dal determinare un’illegittima inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente, vale semplicemente a significare che l’evento oggetto di contestazione, ovvero l’asporto dall’esercizio commerciale di una rilevante quantità di merce non fatturata nel mentre il ricorrente era addetto al controllo della merce in uscita, era stato ammesso dal ricorrente restando impregiudicato il fatto giuridicamente rilevante della sua responsabilità per dolo di un simile evento il cui addebito costituiva il nucleo essenziale della contestazione debba concentrarsi sul terzo e sul quarto motivo che mirano a censurare il fondamento stesso della pronunzia della Corte territoriale, atteso che la declaratoria di legittimità del recesso da questa pronunziata si fonda sul convincimento della natura dolosa della condotta addebitata al ricorrente desunta dalla testimonianza dell’autrice degli accertamenti investigativi, che il ricorrente assume essere stata escussa illegittimamente in quanto a ciò la Società aveva rinunciato nel corso del giudizio di primo grado.

Prendendo le mosse da tale censura recata dal terzo motivo se ne deve rilevare l’assoluta infondatezza, non valendo le deduzioni qui svolte dal ricorrente a smentire quanto emerge dal verbale di udienza redatto in primo grado e puntualmente richiamato dalla Corte territoriale, per cui la predetta testimonianza era stata declinata dalla Società sotto la condizione che il Giudice, come poi si è effettivamente verificato, avesse ritenuto la causa matura per la decisione e, così, superflua l’escussione della teste, sull’evidente presupposto, viceversa non risultato veritiero, che avesse così disposto perchè persuaso a decidere nei termini in relazione ai quali la Società si era determinata a soprassedere alla richiesta.

Parimenti infondato risulta il quarto motivo non valendo i rilievi ivi svolti dal ricorrente in parte inammissibilmente diretti a porre in discussione l’esito della valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte territoriale, in parte ultronei in quanto riferiti a episodi che la stessa Corte aveva escluso fossero risultati provati – a scalfire la congruità logica e giuridica di un giudizio in cui la conclusione alla quale la Corte territoriale approda, circa la natura dolosa della condotta del ricorrente, lungi dall’essere basata su mere presunzioni. è correttamente desunta da una ponderata valutazione delle caratteristiche fattuali che connotano la condotta medesima, valutazione cui era pienamente legittimata, a prescindere dalla valenza penale del fatto, peraltro in quella sede riconosciuto in via definitiva come reato, ed anche in anticipo su questa, stante l’indubbia autonoma rilevanza disciplinare del fatto stesso.

Il ricorso principale va dunque rigettato, risultando, pertanto, assorbito, in quanto espressamente dichiarato condizionato, il ricorso incidentale proposto dalla Società, con attribuzione delle spese secondo il criterio della soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100.00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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