Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4006 del 20/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 20/02/2018, (ud. 27/09/2017, dep.20/02/2018),  n. 4006

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.F., P.I., V. e S. ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 317/14, del 4 marzo 2014, che – nel pronunziare sull’appello principale proposto dalle odierne ricorrenti contro la sentenza del Tribunale di Catania n. 34/12, del 4 gennaio 2012 – ha dichiarato il gravame improcedibile, per decorso del termine ex art. 325 c.p.c..

2. Riferiscono le ricorrenti, in punto di fatto, che il loro dante causa iure hereditatis, P.R., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale etneo, l’Avv. F.A., affinchè – accertatane la responsabilità professionale – ne fosse disposta la condanna al risarcimento dei danni.

Riferiscono altresì che, svoltosi il giudizio di primo grado e fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 4 luglio 2011, l’attore P.R. decedeva il 7 ottobre 2011, ovvero, durante la pendenza del termine per il deposito delle note di replica, destinato a scadere il 7 novembre 2011 (senza, peraltro, che l’evento fosse fatto constare in alcun modo dal suo difensore).

Definito il giudizio di primo grado con il rigetto della domanda attorea (e l’accoglimento di quella riconvenzionale, proposta dal predetto legale per il pagamento di quanto dovutogli quale corrispettivo dell’attività svolta in favore del P.), tentata infruttuosamente dal F., in data 8 ottobre 2012, la notificazione della sentenza del Tribunale catanese presso il domicilio eletto dal difensore dell’attore (tentativo non andato a buon fine, essendo risultato il destinatario irreperibile), la rinnovata notificazione veniva eseguita, con successo, il 17 aprile 2012 nei confronti degli eredi del P., avvenendo collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.

Proposto appello da costoro, con atto notificato al F. il giorno 8 ottobre 2012, la Corte catanese, accogliendo l’eccezione di tardività – per decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c., sollevata dall’appellato, dichiarava, come osservato in premessa, improcedibile il gravame.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la S. e le P., sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo, lamentano “nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione e falsa interpretazione degli artt. 325, 326, 327 e 328 cod. proc. civ. e relativa motivazione”, nonchè, “nullità ex art. 360, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 285,299 e 300 c.p.c., e relativo vizio di motivazione”, e, ancora, “nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 286 e 30(3, n.d.r.) c.p.c., e relativo vizio di motivazione”, e, infine, “nullità della sentenza per carenza, difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa”, oltre che per “impossibilità di controllo sul procedimento logico utilizzato dal giudice per la risoluzione di questioni di diritto e di interpretazione”.

Contestano, nella sostanza, la correttezza della statuizione relativa alla tardività del loro gravame, denunciando anche una (supposta) contraddittorietà nella motivazione addotta a sostegno della stessa.

In particolare, sul rilievo – che evidenziano essere stato condiviso anche dal giudice di appello – secondo cui, in giudizi privi dell’udienza di discussione, la “chiusura” della stessa deve identificarsi nella scadenza dei termini per il deposito delle note di replica ex art. 190 cod. proc. civ., sottolineano come, nella specie, il decesso di P.R. sia avvenuto prima che la discussione potesse ritenersi chiusa. Ne conseguirebbe, pertanto, l’inapplicabilità alla presente fattispecie dell’art. 286 c.p.c., (rilievo che sottolineano essere stato, anche questo, correttamente fatto proprio dalla Corte etnea), ovvero la norma che – consentendo la notificazione della sentenza “a coloro i quali spetta stare in giudizio”, soltanto allorchè taluno degli eventi interruttivi ex art. 303 c.p.c., si verifichi dopo la (e non prima della) chiusura della discussione – permette, nel caso in cui l’evento di cui alla norma appena citata consista nel decesso della parte soccombente, di notificare la sentenza collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto (è citata Cass. Sez. Un., sent. 16 dicembre 2009, n. 26279).

Nondimeno, il giudice di appello, pur muovendo da tale duplice presupposto (del tutto corretto, rimarcano le odierne ricorrenti), non ne ha, però, tratto la conseguenza – a loro dire, doverosa – di applicare, al caso di specie, l’art. 285 c.p.c., a mente del quale la notificazione della sentenza, proprio ai fini della decorrenza dei termini per impugnare, va fatta “a norma dell’art. 170 c.p.c.” e, dunque, “presso il procuratore costituito” (nei cui confronti, lo si ricorda qui per inciso, la notificazione era stata inutilmente tentata, nel caso di specie, prima di procedere a quella presso gli eredi del defunto).

La Corte di Appello di Catania, per contro, ha fatto applicazione del principio secondo cui, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (qui costituito dalla morte di una parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, anteriormente alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e tanto non venga dichiarato, nè notificato, dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., “il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro il soggetto effettivamente legittimato” (qui da identificarsi negli eredi del defunto), “desumendosi dall’art. 328 c.p.c., la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato” (i giudici etnei richiamano Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio 2013, n. 18128, Rv. 62732201).

Tuttavia, secondo i ricorrenti, l’applicazione di tale principio, oltre a contraddire la premessa da cui ha preso le mosse il ragionamento svolto dal giudice di secondo grado (donde la denuncia di contraddittorietà della sua decisione), costituirebbe erronea applicazione dell’art. 328 c.p.c., essendo “evidente che tale disposizione si riferisce a fattispecie diversa”, e ciò “sotto due diversi profili”.

In primo luogo, tale articolo “permette la “rinnovazione” della notifica della sentenza” (evenienza che permette l’applicazione dell’art. 325 c.p.c.) nel caso di sopravvenienza – durante la pendenza del termine breve per proporre impugnazione – di taluno “degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c.”, norma, quest’ultima, che contempla i casi di morte o di perdita della capacità della parte “prima della costituzione”, laddove nel caso di specie, per contro, l’evento verificatosi (decesso del P.) ha riguardato una parte già “costituita in giudizio”.

In secondo luogo, l’art. 328 c.p.c., concerne il caso in cui la morte o la perdita di capacità della parte si verifichi durante la pendenza del termine (breve) per impugnare la sentenza, e non può dunque riguardare un evento – decesso della parte prima della chiusura della discussione innanzi al giudice di primo grado verificatosi, per definizione, anteriormente al deposito della sentenza, e dunque al decorso del termine per impugnarla. Di conseguenza, la Corte etnea non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 328 cod. proc. civ. (anzi, dell’intero plesso normativo – artt. 285,286,299,300,303,325,326 e 327 c.p.c. – evocato nella rubrica del primo motivo di ricorso), fraintendendo anche la portata della sentenza della Suprema Corte dalla stessa richiamata. Difatti, il principio da essa enunciato riguarderebbe solo il “caso in cui la notifica avvenga pur sempre personalmente ed alla parte (fisicamente intesa), ma non quello – pena, altrimenti, il sacrificio delle garanzie del “giusto processo” – della notifica fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi del defunto, atteso che attraverso tale meccanismo gli stessi finirebbero con il “non avere simultanea e concorde ed unitaria contezza sullo stato del processo”.

Trattandosi, infine, di aspetti sui quali l’attenzione della Corte catanese era stata specificamente richiamata da essi ricorrenti nel corso del giudizio di appello, gli stessi ipotizzano anche il vizio del difetto di motivazione.

Nel complesso, dunque, essi assumono di avere ritualmente proposto il gravame nel termine lungo ex art. 327 c.p.c., ribadendo che la sola notifica della sentenza di primo grado utile a far decorrere il termine breve per l’impugnazione avrebbe dovuto compiersi presso il difensore del P., Avv. Previti, nel nuovo domicilio di via (OMISSIS) (risultante da quanto dichiarato in primo grado, all’udienza del 19 febbraio 2008), essendo, pertanto, inidonea – sempre ai fini ed agli effetti di cui all’art. 326 cod. proc. civ. – quella inutilmente tentata, in data 8 ottobre 2012, presso il suo originario studio di via (OMISSIS), giacchè da ritenersi giuridicamente inesistente (questione, peraltro, sulla quale la Corte di Appello etnea ha ritenuto di non doversi pronunciare, essendo la notificazione ivi compiuta “non andata a buon fine per “irreperibilità del destinatario”).

3.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono “nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione e falsa interpretazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., e relativa motivazione”, nonchè, “nullità della sentenza per carenza, difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa”, oltre che per “impossibilità di controllo sul procedimento logico utilizzato dal giudice per la risoluzione di questioni di diritto e di interpretazione”.

In particolare, evidenziano “l’assoluta inidoneità della notifica della sentenza mediante una copia in forma esecutiva ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione”, richiamando sul punto Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2011, n. 12898, secondo cui “la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato”. Difatti, la notificazione ex art. 479 c.p.c., esse assumono – “ha il fine esclusivo di indicare alla controparte la volontà di procedere in executivis nei suoi confronti”, e ciò “per consentirle di valutare l’eventualità di un adempimento spontaneo”, rimando ad essa estraneo lo scopo “di accelerazione dell’iter processuale”.

Ciò premesso, le odierne ricorrenti sottolineano come tale tema fosse stato portato all’esame della Corte di Appello, dolendosi dell’assenza di qualsiasi pronuncia sul punto.

3.3. Il terzo motivo viene rubricato come “nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione e falsa interpretazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 64, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, e relativo vizio di motivazione”, nonchè, “nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e/o falsa applicazione e falsa interpretazione del disposto della sentenza n. 522 della Corte costituzionale del 6.12.2002 e relativo vizio di motivazione”, nonchè come “nullità della sentenza per carenza, difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa”, oltre che per “impossibilità di controllo sul procedimento logico utilizzato dal giudice per la risoluzione di questioni di diritto e di interpretazione”.

Si deduce che, non avendo l’Avv. F. provveduto al pagamento della tassa registro”, la cancelleria del Tribunale di Catania “non poteva rilasciare copia conforme della sentenza n. 34/2012”, di talchè la notificazione della stessa – avvenuta in spregio delle norme dianzi menzionate, peraltro sopravvissute al vaglio di legittimità operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 522 del 2002 – sarebbe affetta da “inesistenza”, essendo, dunque, inidonea a far decorrere il termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c..

Orbene, l’affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe “irrilevante ai fini del passaggio in giudicato della decisione impugnata la circostanza che la parte notificante abbia ottenuto copia della stessa senza pagare la tassa di registro”, oltre che essere in contrasto con le disposizioni suddette, sarebbe del tutto apodittica, donde la denunciata carenza di motivazione.

3.4. Infine, con il quarto motivo, è dedotta nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), “per violazione di legge degli artt. 91 e 92 c.p.c., per insufficiente/omessa e contraddittoria motivazione riguardo la compensazione delle spese”, e ciò sul rilievo che le stesse dovessero essere addossate all’Avv. F., quale conseguenza dell’accoglimento dell’appello proposto da essi ricorrenti.

4. Ha proposto controricorso il F., resistendo all’avversaria impugnazione, della quale assume l’infondatezza, proponendo ricorso incidentale “per il riconoscimento delle spese legali sostenute nel giudizio avanti la Corte di Appello”.

5. E’ intervenuto il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, chiedendo l’accoglimento del ricorso sulla base del primo motivo (assorbiti i restanti tre), sulla scorta dei principi affermati da Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso principale è fondato, relativamente ai motivi primo e secondo (con assorbimento, invece, del terzo e del quarto).

7. Quanto, in particolare, al primo motivo, occorre muovere dalla constatazione che l’indirizzo giurisprudenziale al quale ha inteso aderire la sentenza impugnata deve essere riconsiderato – come osserva anche la Procura Generale nel proprio atto di intervento – alla luce del sopravvenuto arresto costituito da Cass. Sez. Un., sent. 4 luglio 2014, n. 15295.

7.1. Difatti, la decisione della Corte etnea si inserisce nel solco di quell’indirizzo che prende le mosse da un’ormai superata pronuncia del Supremo Collegio, secondo cui, qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., “il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato” (Cass. Sez. Un., sent. 28 luglio 2005, n. 15783, Rv. 582984-01).

Si tratta di un indirizzo, questo, ribadito da numerose pronunce successive della Suprema Corte, tra le quali – oltre alla già ricordata Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio 2013, n. 18128, Rv. 627322-01, nonchè, anteriormente, Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8193 e Cass. Sez. 3, sent. 29 agosto 2011, n. 17692, Rv. 619438-01) – merita, specificamente, di essere segnalata quella pronuncia che, con riferimento proprio al caso del decesso della parte verificatosi “prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica” (e per l’ipotesi che “tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce”), ha ribadito che “il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati”, traendone la conseguenza che, “ove la controparte abbia avuto formale comunicazione, anche se stragiudiziale, del decesso, l’atto di appello deve essere notificato agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica compiuta all’originario difensore della parte defunta” (Cass. Sez. 3, sent. 7 gennaio 2011, n. 259, Rv. 61589201).

7.2. Senonchè, tale indirizzo va riconsiderato alla luce della già citata decisione del Supremo Collegio n. 15295 del 2014, e ciò quantunque essa abbia riguardato un problema diverso da quello qui in esame (anzi, “speculare” ad esso), ovvero la eventuale ultrattività del mandato, conferito dalla parte colpita da taluno degli eventi ex art. 300 cod. proc. civ. al proprio difensore, nonchè la possibilità della sanatoria della notificazione dell’impugnazione eseguita presso quest’ultimo.

La citata sentenza, infatti, ha ritenuto di dover prendere in esame anche l’ipotesi della “notificazione della sentenza al procuratore della parte defunta o divenuta incapace, ai fini del decorso del termine breve per impugnare”, rilevando che “il legislatore non ha previsto una specifica disciplina” neppure per tale ipotesi, giacchè esso “non dice (…) se alla parte deceduta possa essere validamente notificata la sentenza presso il suo difensore, al fine di far decorre il termine breve per impugnare”. Nel silenzio della legge, pertanto, si sono delineati in giurisprudenza – rammenta sempre la citata sentenza – due indirizzi, uno che “tende a salvare (…) gli atti indirizzati dalla controparte al procuratore della stessa parte deceduta; un altro, che tende a privilegiare gli interessi degli eredi, li considera ormai giusta parte e ritiene valido solo l’atto processuale che sia a loro diretto o sia da loro stessi voluto ed indirizzato alla controparte”. Espressione del primo indirizzo sono, in particolare, Cass. Sez. Un., sent. 21 febbraio 1984, nn. 1228, 1229 e 1230, le quali “trovandosi ad esaminare un caso in cui la morte della parte era avvenuta prima della discussione della causa (ed, ovviamente, non era stata dichiarata, nè comunicata) affermarono il principio che può dirsi (sicuramente in maniera approssimativa e riduttiva) di ultrattività del mandato, in forza del quale: è valida la notificazione della sentenza fatta al procuratore della parte deceduta a norma dell’art. 285 c.p.c.”; indirizzo che si fonda sul rilievo per cui, “omessa dal procuratore (unico legittimato) la dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti (fino alla chiusura della discussione) dell’avvenuta morte o della perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di questa resta stabilizzata, rispetto alle altri parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, nella fase attiva in corso del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione, a seguito e per effetto della proposizione dell’impugnazione”. Per contro, quale espressione del secondo indirizzo viene individuata proprio Cass. Sez. Un., sent. 28 luglio 2005, n. 15783, secondo cui “qualora uno di quegli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato nè notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro soggetti effettivamente legittimati”; il fondamento di tale indirizzo viene, in questo caso, individuato nel “portato dell’art. 328 c.p.c., dal quale viene desunta la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato nè notificato”.

7.3. Orbene, chiamata a scegliere tra i due indirizzi, la citata sentenza n. 15295 del 2014 delle Sezioni Uniti, ha optato per il primo, confutando l’argomento su cui si basava il secondo (o meglio, “falsificandolo”, verrebbe da dire con terminologia propria del ragionamento epistemologico); argomento secondo cui, verificatosi la morte (o la perdita della capacità) di una parte “tra un grado e l’altro del processo”, sarebbe necessario affermare, sempre e comunque, “l’imprescindibilità della nuova realtà soggettiva venutasi a determinare, con la conseguenza che il nuovo grado di giudizio andrebbe instaurato da e contro i soggetti reali”, ovvero le “parti sostanziali interessate attualmente dalla controversia ed al processo”.

Il citato arresto delle Sezioni Unite, infatti, ha espresso “un forte ripensamento circa il fatto che quell’idea dottrinaria del processo possa essere trasferita nella materia in questione”, e ciò sul rilievo che la nozione di “giusta parte” dovrebbe essere intesa pur sempre in senso processuale (e non sostanziale), identificandosi con “quella che ha instaurato”, ovvero, con “quella contro cui è stato instaurato il giudizio”. Ne è derivata, dunque, l’enunciazione del principio secondo cui la “incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione”.

7.4. Facendo, dunque, applicazione di tale principio al caso di specie, si deve ritenere che la suddetta “stabilizzazione” della posizione del defunto P.R., essendo il suo decesso avvenuto prima della chiusura della discussione, escluda che la notificazione della sentenza che lo vedeva soccombente potesse farsi, in applicazione dell’art. 286 c.p.c., e dunque (anche) ai suoi eredi, dovendo invece avvenire unicamente presso il suo difensore, perchè potessero prodursi gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato.

8. Fondato è anche il secondo motivo.

Appare, infatti, superabile l’errore commesso dalle ricorrenti, atteso che esse – dolendosi di un’omessa pronuncia in merito alla eccepita inidoneità della notifica della sentenza in forma esecutiva a far decorrere il termine ex art. 325 c.p.c. – avrebbero dovuto veicolare in altro modo la censura.

Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui, qualora “il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della fattispecie di cui al n. 4) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi” – come, appunto, nel caso di specie – “univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione” (cfr. cfr. Cass. Sez. Un., sent. 24 luglio 2013, n. 17931, Rv. 627268-01).

Quanto, poi, al merito della censura, appare sufficiente ribadire che “la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anzichè al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nè per il notificante, nè per il notificato”. (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2011, n. 12898, Rv. 617683-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 19 settembre 2011, n. 19070, Rv. 619254-01; Cass. Sez. 6-1, sent. 21 febbraio 2013, n. 4384, Rv. 625441-01).

9. All’accoglimento del ricorso principale e alla cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catania, segue l’assorbimento del ricorso incidentale, atteso che il giudice del rinvio dovrà provvedere ad una rinnovata regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti il terzo ed il quarto, nonchè il ricorso incidentale, rinviando alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione affinchè decida anche sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018

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