Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4006 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11647-2018 proposto da:

V.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO RICCI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 334/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 13 aprile 2018, V.A. chiede la cassazione della sentenza, numero 334/2018, emessa dalla Corte d’appello di Firenze, pubblicata l’8 febbraio 2018 e notificata il 15 febbraio 2018,

– pronunciata nella controversia instaurata dal ricorrente nei confronti del Comune di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente motociclistico, avvenuto il (OMISSIS) circa, allorchè egli, nel percorrere (OMISSIS), perdeva improvvisamente il controllo del mezzo a causa della presenza, in tesi non segnalata, di ghiaia e brecciolino sul manto stradale, che lo faceva rovinare a terra procurandogli la distorsione della caviglia sinistra e della mano destra, oltre a lievi contusioni, con un danno biologico stimato nella misura del 12%. Il ricorso è affidato a tre motivi. La parte intimata non è comparsa. Il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio. Il ricorrente ha depositato memoria.

2. La Corte da appello, per quanto rileva in questa sede, dopo avere respinto le istanze istruttorie reiterate dall’appellante, qui ricorrente, in quanto inammissibili, respingeva nel merito l’appello, confermando la sentenza che aveva rigettato la domanda proposta dall’attore ai sensi dell’art. 2051 c.c., sull’assunto che non fosse stata contestata la circostanza, dedotta dal Comune, che la presenza di brecciolino sull’asfalto provenisse dal cantiere edile sito nelle vicinanze del tratto di strada in cui era avvenuto il sinistro, nè fosse stato provato, o chiesto di provare, che il brecciolino fosse ivi presente per un tempo sufficiente a far assumere l’obbligo di intervento dell’ente proprietario della strada; rilevava, di contro, che lo stesso Comune aveva provato di aver segnalato il pericolo per la circolazione, derivante dal transito dei predetti camion, e transennato parte della carreggiata, riducendo il limite di velocità di marcia; rilevava, altresì, che da parte dell’attore fosse mancata la prova di aver tenuto una condotta prudente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la sentenza per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 c.c. relativamente alla prova del caso fortuito.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2729 c.c., laddove è stata ritenuta provata, pur in difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti, la responsabilità dell’evento dannoso in capo al danneggiato.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 245 c.p.c., in particolare l’errata applicazione delle norme relative all’ammissione di prove.

4. I motivi sono inammissibili e, vertendo sulla medesima questione vista sotto diversi profili di nullità della sentenza, vengono trattati congiuntamente.

1.1. Il primo motivo non si raccorda alla motivazione resa, e pertanto è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4. Con il primo motivo viene dedotto che la Corte abbia erroneamente posto l’onere della prova del caso fortuito in capo al danneggiato, ritenendo che lo stesso non avesse provato che il brecciolino si fosse trovato sul manto stradale per un lasso di tempo tale da far scattare l’obbligo di protezione, ribaltando l’onere processuale in tema di art. 20151 c.c. Al criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., applicato dalla Corte di merito al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità oggettiva in merito all’occorso, intervenuto in un’area ove erano già segnalati lavori in corso in adiacenza alla strada, ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che può assumere rilievo, sotto il profilo causale, ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva (v. da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019). Sicchè l’onere della prova dell’attore, in tale caso, riguarda la dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità (Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016).

1.2. In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., riguardante la gestione degli spazi adibiti alla pubblica via, come le strade appartenenti agli enti territoriali, la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purchè si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019: in applicazione del principio enunciato, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di merito aveva escluso la responsabilità di un comune per i danni subiti dal conducente di un motociclo caduto per la presenza sulla strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, sottolineando come l’ente pubblico fosse a conoscenza della processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l’apposizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso).

1.3. Nel caso de quo, la Corte di merito ha correttamente valutato tutti gli elementi di cui sopra, nella giusta considerazione degli oneri probatori gravanti sulle parti, per giungere ad escludere che l’ente territoriale, nel caso specifico, ubbia violato uno specifico obbligo di custodia derivante dall’intrinseco pericolo della cosa, e ciò in riferimento alla deduzione del Comune, non specificamente contestata, circa l’estemporaneità della presenza del brecciolino in un tratto di strada già munito di appositi presidi idonei a far limitare la velocità per la presenza di un cantiere.

2. 1 Quanto al secondo motivo, si censura la mancata osservanza della norma di cui all’art. 2729 c.c. in materia di ragionamento per presunzioni, con una argomentazione astratta e generica, e dunque inammissibile in quanto non conforme all’art. 360 c.p.c., n. 4: si deduce, infatti, che la Corte abbia ritenuto, senza la relativa prova o il supporto di indizi gravi, precisi e concordanti, che il conducente abbia affrontato la curva a velocità non consona; mentre, al lume della motivazione, risulta che la Corte distrettuale ha sostenuto, con il supporto di plurimi elementi fattuali, che il conducente aveva azionato i freni in un tratto di strada con curva in discesa, in presenza di un limite di velocità, in ciò dimostrando di non avere tenuto la distanza di sicurezza dal veicolo antistante, sì da consentirgli di rallentare senza azionare i freni, inferendo quindi il fatto ignoto (la eccessiva velocità di marcia) dalla condotta in concreto tenuta dal motociclista, con un ragionamento conforme a quanto indicato nello art. 2729 c.c..

3. Nella terza censura si indica che “le prove richieste (dall’attore) sono al contrario ammissibili perchè volte a provare l’evento”, senza nulla riferire in ordine al contenuto delle medesime e alla valutazione d’inammissibilità fatta dalla Corte di merito a conferma della sentenza di primo grado. Il motivo dunque è astratto e generico ex art. 366 c.p.c., n. 4, palesandosi in sostanza come un non motivo (cfr. Cass. SU n. 7074 del 2017).

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile; nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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