Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4006 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 16/02/2021), n.4006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36510-2018 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2161/2018 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa CIRESE MARINA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

la Regione Lombardia notificava a Selmabipiemme l’avviso di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni con cui contestava l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) dovuta per l’anno d’imposta 2010 ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5 conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53 sui veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori suoi clienti recuperando anche le sanzioni amministrative e gli interessi.

Avverso detto avviso di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni la contribuente presentava ricorso alla Ctp di Milano con cui contestava che il D.L. n. 953 del 1982, art. 5 individuasse quali soggetti passivi dell’imposizione tributaria non solo gli utilizzatori ma anche le società di locazione finanziaria concedenti.

La CTP di Milano rigettava il ricorso ritenendo che i soggetti passivi della tassa automobilistica fossero individuabili sia negli utilizzatori che nei proprietari concedenti.

Impugnate detta sentenza, la CTR della Lombardia con sentenza in data 15.5.2018 rigettava il gravame confermando l’impostazione del giudice di prime cure.

Avverso detta sentenze Selma Bipiemme Leasing s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la Regione Lombardia la quale depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, comma 9 bis convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 nonchè del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, art. 10, commi 6 e 7 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato le norme indicate per aver ritenuto che l’abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015, art. 9, comma 9 bis ad opera del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, comporterebbe la reviviscenza dell’interpretazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, secondo cui sarebbe responsabile per il pagamento del c.d. bollo auto anche la società concedente.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 1999, n. 99, art. 7 e del D.L. 19 giugno 2015, n. 78,. art. 9, comma 9 bis, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e degli artt. 1292, 1294 e 1299 c.c. in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che l’art. 7, comma 2, lett. a della L. n. 99 del 2009 ha inteso individuare come nuovi soggetti passivi della tassa automobilistica i soli utilizzatori escludendo l’esistenza di un rapporto solidale tra utilizzatori e proprietari.

Rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società proprietaria fosse solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale con gli utilizzatori e che invece la società di leasing è responsabile solo nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.

Va rilevato preliminarmente che con memoria ex art. 378 c.p.c. il controricorrente ha dato atto che l’avviso di accertamento per cui è causa è stato annullato in autotutela, come risulta dalla Delib. Giunta della Regione Lombardia 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).Va quindi cassata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese processuali, stante il silenzio mostrato dal ricorrente sul punto, che non può far presumere un invito alla Corte di legittimità ad astenersi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728), si ritiene che, stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio. Nel qual caso, detto annullamento va considerato un comportamento processuale conforme al mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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