Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4005 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4005 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25947-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BRACCHITTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO FYRIGOS, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE CRISTIANO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1355/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di CATANIA, depositata il 11/04/2016;

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Giuseppe
Bracchitta contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di
rimborso, per IRPEF-ILOR relativa agli anni 1990-1992;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si invoca violazione dell’art. 9 comma
17 I. n. 289/2002 e dell’art. 1 comma 665 I. n. 190/2014,
giacché il contribuente avrebbe adempiuto ai propri obblighi
tributari tramite il suo datore di lavoro, mentre l’agevolazione
avrebbe riguardato solo il rapporto fra Erario e sostituto
d’imposta;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il motivo è infondato, giacché, in tema di agevolazioni
tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665,
della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma
siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a
ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore
dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n.
Ric. 2016 n. 25947 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016);
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente,
nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore del control- corrente, in euro
1.000, oltre spese forfettarie in misura del 15
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Pr

nte

Dr. Mar?lb Iacobellis

La Corte rigetta il ricorso.

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