Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4005 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso rgn 18025/2005, proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, di seguito “Ministero”, in

persona del Ministro in carica, e dall’Agenzia delle entrate, di

seguito “Agenzia”, in persona del Direttore in carica, rappresentati

e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrenti –

contro

Il Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli ordini e

Collegi Professionali – COMPROFESSIONISTI, in liquidazione, di

seguito “Comitato”, in persona del suo Presidente legale

rappresentante in carica, signor G.R., rappresentato e

difeso dall’avv. FORGIONE CIRIACO, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Via di Trasone 8, Roma;

– intimato e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Roma 12 dicembre 2002, n. 109/26/02, depositata il 18 dicembre 2002;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 19

novembre 2009 dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;

udito l’avv. Roberta Guizzi per le ricorrenti autorità tributarie;

udito l’avv. Ercole Forgione, delegato, per il Comitato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1. Il ricorso delle autorità tributarie.

1.1.1. Il 28 giugno 2005 è notificato al Comitato un ricorso delle sopra indicate autorità tributarie per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello dell’Ufficio Roma (OMISSIS) dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Roma n. 270/50/2000, che aveva accolto il ricorso del Comitato contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) dell’Irpeg 1992.

1.1.2. Il ricorso per cassazione delle autorità tributarie è sostenuto con un solo, articolato, motivo d’impugnazione e si conclude con l’indicazione del valore della causa in Euro 45.000,00 e con la richiesta che sia accolto il ricorso, con vittoria di spese.

1.2. Il controricorso del Comitato.

Il 22 settembre 2005 è notificato alle ricorrenti autorità tributarie il controricorso del Comitato, il quale conclude per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso e per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

2.1 fatti di causa.

I fatti di causa sono i seguenti:

a) l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma adotta, nei confronti del Comitato, un avviso di accertamento, con il quale, ritenuta non applicabile la riduzione a metà dell’irpeg D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, recupera l’imposta non versata e irroga le conseguenti sanzioni;

b) il ricorso del Comitato è accolto dalla CTP di Roma;

c) l’appello dell’Ufficio è, poi, respinto dalla CTR con la sentenza ora impugnata per cassazione.

3. La motivazione della sentenza impugnata La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata: il Comitato non è soggetto passivo dell’Irpeg, perchè la L. 13 marzo 1958, n. 234, di esso istitutiva, “devolve al detto Comitato l’amministrazione del palazzo sito in (OMISSIS), la cui proprietà è attribuita dalla legge medesima ai… Consigli nazionali. I redditi prodotti dall’immobile… sono pertanto da attribuirsi, ai fini fiscali, ai soggetti proprietari, i quali rientrano nella previsione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. L’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso delle autorità tributarie.

4.1. La motivazione del Comitato resistente.

Il Comitato sostiene che la sentenza d’appello, depositata il 18 dicembre 2002, sarebbe stata impugnata per cassazione con ricorso inammissibile per tardività, perchè esso sarebbe stato notificato soltanto il 28 giugno 2005.

4.2. La valutazione dell’eccezione.

L’eccezione è priva di fondamento, perchè, in forza della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6, i termini processuali sono stati sospesi, per i rapporti giuridici tributari condonabili, come quello in esame, dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004, onde tra il 18 dicembre 2002 e il 28 giugno 2005, tenendo conto anche della sospensione dei termini processuali tra il 1 agosto e il 15 settembre 2004, decorre un periodo di 359 giorni. Il ricorso per cassazione è, pertanto, tempestivo e può procedersi al suo esame nel merito.

5. Il motivo d’impugnazione.

5.1. La censura proposta con il motivo d’impugnazione.

5.1.1. La rubrica del motivo d’impugnazione.

Il motivo d’impugnazione è preannunciato dalla seguente rubrica: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6; art. 14 preleggi; artt. 112 e 132 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)”.

5.1.2. La motivazione addotta a sostegno del motivo d’impugnazione.

I ricorrenti sostengono che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, conterebbe una norma derogatoria e, quindi, di stretta interpretazione, con esclusione di applicazione analogica a soggetti non espressamente assunti dalla norma come propri destinatari. Sarebbe, quindi, censurabile la tesi della CTR, secondo la quale, “l’agevolazione… spetterebbe in quanto i redditi prodotti dall’immobile sono da attribuire, ai fini fiscali, ai soggetti proprietari (cioè i singoli Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali), ì quali rientrano nella previsione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6”, sia perchè “la CTR omette di spiegare da quale dato o documento certo risulti che i redditi sono da attribuire fiscalmente ai soggetti proprietari” e per quale motivo i Consigli nazionali “rientrerebbero… nella previsione dell’art. 6”, sia perchè la CTR ometterebbe di spiegare “perchè la attività di amministrazione di immobile… non sia produttiva di reddito così da rendere il Comitato soggetto passivo di imposta D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 87 (T.U.I.R.)”. In sintesi, la sentenza impugnata sarebbe censurabile “sia sotto i… rilevati profili motivazionali,… sia per aver illegittimamente applicato un procedimento analogico nella specie vietato dall’art. 14 preleggi”.

I ricorrenti ritengono, inoltre, che “la decisione è altresì errata nel merito, non potendosi attribuire l’agevolazione al Comitato in considerazione del fatto che tale agevolazione spetterebbe ai singoli Consigli nazionali”, i quali non potrebbero “inquadrarsi tra gli istituti di istruzione e sperimentazione di interesse generale che non hanno fini di lucro”, perchè, così argomentando, la CTR avrebbe omesso di rilevare che, al fine del riconoscimento del beneficio D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, occorrerebbe accertare che l’attività in concreto esercitata dagli enti non abbia carattere commerciale, in via esclusiva o principale, e, nel caso di attività commerciale non prevalente, che essa sia in rapporto di strumentalità diretta ed immediata con i fini tutelati dalla norma. “Qualora la CTR avesse condotto l’indagine…, si sarebbe resa conto che anche la sola attività di amministrazione dell’immobile ha natura commerciale, atteso che tende alla produzione di un reddito realizzato mediante le attività di gestione immobiliare, che costituisce l’attività prevalente del Comitato… Mentre del tutto indifferente è la circostanza che la proprietà dei beni sia dei singoli Consigli, atteso che soggetto passivo dell’Irpeg non sono i singoli Consigli ma appunto il Comitato…”, che, infatti “ha presentato una propria dichiarazione ai fini IRPEG, chiedendo in nome proprio, e non per conto dei singoli Consigli, la contestata agevolazione”.

5.1.3. La norma di diritto indicata dal ricorrente.

I ricorrenti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, indicano, quindi, come norma, su cui si fonda il motivo d’impugnazione, quella secondo cui “il Comitato non è destinatario della norma, traibile dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, che riduce del 50% l’Irpeg”.

5.2. La valutazione della Corte del motivo d’impugnazione.

Il Comitato trae origine dalla L. 13 marzo 1958, n. 234, la quale, intitolata “Restituzione in proprietà del palazzo sito in (OMISSIS), ai Consigli nazionali professionali”, ha previsto che il palazzo, “già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti” (art. 1) e che “è istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali o di un loro delegato, cui è devoluta l’amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali” (art. 2). La sua natura di persona giuridica è incontestata tra le parti.

La questione giuridica sottoposta alla Corte consiste nel chiedere se il Comitato sia una specie che rientra nel genere delle persone giuridiche che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, nel testo in vigore nel 1992, il quale prevede che, semprechè abbiano personalità giuridica (art. 6, comma 2). “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:… f) enti e istituti di previdenza e di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza; g) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali” (art. 6, comma 1).

Alla questione si deve dare una soluzione negativa, anzitutto perchè perchè il Comitato è una persona giuridica che, adempiendo al vincolo legislativo di amministrare il palazzo di Via (OMISSIS), non svolge sicuramente alcuna attività che possa configurarsi come specie di uno dei generi di attività che sono elencati nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, comma 1, lett. f) e g), nè svolge alcuna attività che possa qualificarsi come attività di interesse generale. A questa conclusione era già giunta questa Corte nella sentenza 24 luglio 1986, n. 4743, stabilendo che “Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 234, art. 2, al comitato dei consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali – istituito per l’amministrazione del palazzo sito in (OMISSIS) (già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti ed artisti e trasferito in proprietà ai predetti consigli e collegi professionali dalla precedente citata L. n. 234 del 1958, art. 1) – spetta la rappresentanza ex lege e quindi la capacità di agire e resistere in giudizio, soltanto per la tutela e la amministrazione del condominio del detto palazzo e non anche per la difesa degli interessi in generale delle categorie professionali, diversi da quelli inerenti alla detta situazione di comunione”.

Alle considerazioni appena esposte, che sono già di per sè sufficienti, può, comunque, aggiungersi che non serve sostenere, come fa il Comitato nel suo controricorso, che le finalità del Comitato sarebbero, sia pure indirettamente, le medesime degli ordini e dei collegi professionali di cui il Comitato sarebbe organo dotato di personalità giuridica, sia perchè la legge istitutiva del Comitato distingue nettamente i suoi poteri, delimitandoli all’amministrazione di un immobile, da quelli degli ordini e dei collegi professionali, sia perchè, in ogni caso, questi non svolgono in via esclusiva alcuna delle attività indicate nella norma agevolati va invocata. Inoltre, la norma di esenzione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ex art. 6, è per sua natura eccezionale e se ne deve fornire l’interpretazione strettamente restrittiva (Corte di cassazione, Sezioni unite, 22 gennaio 2009, n. 1576; 25 febbraio 2008, n. 4753).

5.3. Valutazione conclusiva sul motivo d’impugnazione.

In conclusione, il motivo è fondato.

6. Conclusioni.

6.1. Sul ricorso.

Le precedenti considerazioni conducono all’accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.

Inoltre, poichè per la risoluzione della controversia non si richiede alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del Comitato.

6.2. Sulle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del Comitato, che Si condanna al pagamento delle spese processuali dell’intero giudizio per Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 4.000,00 (quattromila) per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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