Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4005 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3733-2018 proposto da:

FINANZIARIA EDITORIALE SRL in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, P.S., G.E., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA, 103, presso lo studio

dell’avvocato GABRIELLA ARCURI, rappresentati e difesi dall’avvocato

TERESA MARIA FAILLACE;

– ricorrenti –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA 407,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTELLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CARIDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1889/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2019 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso notificato il 8.1.2018 via pec la Società Finanziaria Editoriale Srl (Finedit Srl), G.E. e P.S. impugnano la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 31.10.2017 e notificata a mezzo PEC l’8/11/2017, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa nei 2013 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di F.F., il quale aveva convenuto i resistenti per sentire accertare la loro responsabilità in merito alla pubblicazione, sulla testata del “(OMISSIS)” del (OMISSIS), dell’articolo intitolato “lottizzazione sotto sequestro – si allarga l’inchiesta che aveva già colpito le villette di Aversa”, nel quale l’attore, qui resistente, era stato erroneamente indicato quale “progettista direttore dei lavori e, come tale, indagato nell’ambito di una inchiesta per abuso d’ufficio, deturpazione e distruzione delle bellezze naturali”, quando, invece, egli era completamente estraneo all’inchiesta, mentre era stato coinvolto in precedenza in altre ipotesi accusatorie collegate alla sua professione. Il giudice di primo grado, dopo avere rigettato le prove per testi, aveva accertato la responsabilità dei ricorrenti e li aveva condannati al risarcimento dei danni all’immagine, quantificati in Euro 10.000, oltre alla pubblicazione della condanna su varie testate locali. La sentenza veniva confermata in sede di appello sia in ordine all’an che al quantum debeatur.

2. Il ricorso è affidato a un motivo. Parte resistente ha notificato controricorso il 6.2.2018.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con un unico motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1126,2059,2697 e 2729 c.c., in riferimento alla mancata prova del danno non patrimoniale in concreto subito, ove il criterio equitativo non potrebbe valere per sopperire a carenze probatorie, avendo i giudici di merito dimostrato di aver svolto un ragionamento per presunzioni semplici in aperta e insanabile violazione dell’art. 2729 c.c., atteso che l’unica fonte di prova allegata è rinvenibile nel curriculum professionale dell’attore, prodotto in sede di costituzione in giudizio.

2. Il motivo è inammissibile.

1. In tema di responsabilità civile per l’illecito di diffamazione, il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicchè la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sè (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).

2. Pertanto, costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, stabilire se una espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell’onore e della reputazione altrui, una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione, (ex multis, in tal senso, v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018, Rv. 648418 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 de110/01/2012, Rv. 621133 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007, Rv. 598662 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15510 del 07/07/2006, Rv. 593558 – 01).

3. Nel caso concreto la decisione impugnata, nel valutare il danno, dimostra di avere preso in considerazione la posizione personale e sociale del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commesso, in relazione alla gravità dell’accusa infondatamente mossa, che a quello soggettivo, relativo alla personalità del soggetto offeso e all’incidenza che la notizia falsa aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, collegato a un territorio a forte vocazione turistica, quale è la costa ionica, ove i temi della deturpazione del territorio e della distruzione delle bellezze naturali urtano la sensibilità dell’opinione pubblica e, di riflesso, incidono sulla reputazione di chi in tale campo esercita la professione.

4. Si tratta, quindi, di un giudizio in cui si è tenuto conto di tutte le circostanze allegate per valutare il danno morale derivato dall’illecito, con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilità del danno reputazionale, desumibile non solo dal curriculum professionale della vittima della diffamazione, ma da altri rilevanti elementi, correlati al contesto territoriale e sociale il cui il professionista opera.

5. Sicchè, non apparendo il motivo correlato alla motivazione effettivamente resa, esso incorre nella ragione di inammissibilità rinvenibile nel principio di diritto sancito da Cass. SU n. 7074 del 2017, laddove si è statuito che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata in riferimento alle ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

6. Conclusivamente, il ricorso va ritenuto inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, da distrarre a favore del legale antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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