Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4004 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4004 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25747-2016 proposto da:
TORRESAN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato
GIUFFRE’, rappresentato

e difeso dagli avvocati

ADRIANO
GIULIO

GUIDARELLI, ANTONIO CARULLO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro
EQUITALIACENTRO SPA;
– intimata –

Data pubblicazione: 19/02/2018

avverso la sentenza n. 980/8/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il
14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Paolo Torresan propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna.
Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del contribuente
avverso una cartella di pagamento IRPEF per l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è affidato a quattro motivi;
che, con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della
sentenza per violazione degli artt. 31 e 61 D.Lgs. n. 546/1992
nonché 101 e 156 c.p.c. e 24 Cost, in relazione all’art. 360, n.
4 c.p.c.: l’udienza di discussione del giudizio di secondo grado
si sarebbe svolta senza la preventiva instaurazione del
contraddittorio nei confronti del contribuente, a cui non
sarebbe stata comunicata la data di trattazione del gravame in
pubblica udienza;
che, con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 42, 43 e 60 DPR n. 600/1973, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., giacché l’atto di rettifica dei
risultati dell’originario avviso non sarebbe stato portato a
conoscenza del contribuente: in tal senso l’Ufficio, pur a
Ric. 2016 n. 25747 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

MOCCI.

seguito di specifica contestazione, avrebbe omesso di provare
l’esatto contenuto della busta chiusa inviata con
raccomandata;
che, mediante il terzo motivo, il Torresan assume il vizio di
omessa motivazione della sentenza su un fatto controverso e

mancata prova che il ricorrente avesse percepito un reddito da
lavoro dipendente dalla società indicata dall’Ufficio e che
quest’ultimo aveva fatto figurare come preteso sostituto
d’imposta;
che, con l’ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 7 I. n. 212/2000 e dell’art. 3 I. n.
241/1990, censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,
lamentando il fatto che il giudice d’appello avrebbe omesso
qualunque valutazione relativa al contenuto sostanziale
dell’atto impugnato ed alla sua motivazione, ritenendo assolto
l’onere motivazionale mediante un generico richiamo ad un
“titolo definitivo in assenza di ricorso”;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai restanti
rilievi;
che, in effetti, nel contenzioso tributario, la comunicazione
della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 546 del
1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al
richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie
ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del
principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione
alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione
dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione
comunque pronunciata (Sez. 6-5, n. 1786 del 29/01/2016);

Ric. 2016 n. 25747 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dalla

che dall’esame del fascicolo non si evince la comunicazione
della data di trattazione in pubblica udienza nei confronti
dell’appellante, essendo all’uopo del tutto irrilevante la
precedente comunicazione della trattazione dell’istanza di
sospensiva in camera di consiglio;

impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia
Romagna, in diversa composizione, che provvederà altresì alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia
Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il

esidente

Dr. M•rc: o Iacobellis

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza

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