Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4004 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M.R. e C.V., eredi di R.M.,

rappresentate e difese, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. MASUCCI Alessandro Italo, elettivamente

domiciliate presso il suo studio in Roma, Via delle Medaglie D’Oro,

n. 199;

– ricorrenti –

contro

R.C., P.R., G.S.,

E.T., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale

a margine del controricorso e di procura speciale notarile, dall’Avv.

ORLANDO Giuseppe e dall’Avv. Fabio Mariantoni, elettivamente

domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, Via Cesena, n. 58;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 570 del 17

maggio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Alessandro Italo Masucci e Fabio Mariantoni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – R.C., P.R., G. S. e E.T. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo R.M., chiedendo l’esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod. civ., del contratto preliminare, stipulato in data 13 giugno 1994, con il quale R.M.R., procuratrice generale del convenuto, aveva promesso un vendita ad essi attori un terreno sito in (OMISSIS), suddiviso in due distinti lotti di circa mq. 2.500 ciascuno, per il prezzo di L. 35.000 al mq.

Il convenuto ha resistito alla domanda.

Il Tribunale di Palermo – dichiarata, con sentenza non definitiva del 17 luglio 1988, la validità del preliminare – ha, con sentenza definitiva resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 febbraio 2000, respinto la domanda, sotto il profilo che si sarebbe diversamente pervenuti all’attuazione di una lottizzazione non consentita dalla legge, in quanto il terreno, destinato a verde agricolo secondo lo strumento urbanistico, sarebbe stato venduto a scopo edificatorio, come evidenziato dalla dimensione dei lotti posti in vendita, dalla sua ubicazione (nelle vicinanze di strada pubblica), dall’avvenuto frazionamento dello stesso, dall’attività professionale svolta dai promettenti acquirenti, dal corrispettivo pattuito.

2. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 570 in data 17 maggio 2004, ha accolto il gravame e, in accoglimento della domanda, ha trasferito agli attori la proprietà dell’appezzamento di terreno oggetto del preliminare, assegnando ai coniugi R. il lotto contrassegnato con la lettera “A” e ai coniugi G. il lotto contrassegnato con la lettera “B”, subordinando il trasferimento al pagamento del residuo prezzo pattuito.

2.1. – La Corte territoriale ha rilevato che sulla completa validità del preliminare di vendita – anche sotto il profilo della insussistenza di una lottizzazione abusiva – si era formato il giudicato interno, per effetto di precedente sentenza della Corte d’appello, n. 97 del 26 febbraio 2000, confermativa della sentenza non definitiva tra le parti. Invero, nella sentenza d’appello si da atto “che non risultano forniti nella specie sufficienti elementi di prova per ritenere che tramite i due lotti di terreno promessi in vendita si attuerebbe una lottizzazione non autorizzata”.

Non essendo stata la decisione medesima impugnata con ricorso per cassazione, essa – ha rilevato la Corte di Palermo – è passata in giudicato su tutti i punti che ne hanno formato oggetto, compreso quello della insussistenza nella specie di una lottizzazione abusiva, sicchè tale aspetto non avrebbe potuto essere riesaminato dal primo giudice.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello R. M.R. e C.V., nella qualità di eredi di R. M., hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 18, 19 e 20 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) le ricorrenti lamentano che la Corte del merito abbia ritenuto che sulla assenza della lottizzazione abusiva si era formato il giudicato interno.

La Corte di Palermo avrebbe omesso di considerare: (a) che con la sentenza n. 97 del 26 febbraio 2000 la Corte territoriale si era limitata ad affermare il difetto di prova sufficiente della lottizzazione non autorizzata, ma non pure ad escludere la ricorrenza della medesima e del conseguente reato; (b) che l’esistenza della lottizzazione abusiva era stata accertata dal Tribunale di Palermo con la sentenza definitiva in data 5 dicembre 2000; (c) che la precedente sentenza della Corte d’appello contiene il richiamo, manifestamente errato, alla L. n. 47 del 1985, art. 40 (che si applica ai fabbricati ma non ai terreni), anzichè alla citata L. n. 47 del 1985, artt. 18, 19 e 20; (d) che analogo errore era contenuto nella sentenza non definitiva del Tribunale; (e) che la affermazione di inesistenza di lottizzazione non autorizzata non era autonoma, ma meramente incidentale, in quanto rivolta soltanto a negare la nullità del contratto preliminare, e non anche ad affermare “la validità di quello (eventuale) definitivo e/o della sentenza costitutiva”; (f) che, in presenza di materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto posta nell’interesse pubblico, la precedente sentenza della Corte d’appello non poteva limitarsi all’esame delle prove offerte dalle parti, ma doveva accertare ex officio se l’accoglimento della domanda costituisse reato.

Con il secondo mezzo le ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 18, 19 e 20, del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1346, 1421 e 2932 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”. Anche a ritenere formato il giudicato interno, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la sentenza ex art. 2932 cod. civ., ha natura costitutiva ex nunc: pertanto, avrebbe dovuto egualmente verificare, al momento della decisione, la sussistenza di tutti i presupposti per accogliere la domanda di esecuzione in forma specifica, alla quale nella specie ostavano le ragioni indicate nella sentenza definitiva del Tribunale, ingiustamente riformata dalla Corte d’appello. Le ricorrenti rilevano: che un giudicato interno non può ledere un interesse posto a tutela di terzi estranei al giudizio nè autorizzare la commissione di un reato per il futuro; che il reato di lottizzazione abusiva ha natura permanente; e che la lottizzazione abusiva può configurarsi indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia stata o meno autorizzata.

2. – I due motivi – i quali, stante la loro stretta ed intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Nel corso della presente controversia, volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare avente ad oggetto un terreno agricolo, il promittente venditore ha sollevato varie eccezioni sulla impegnatività e sulla validità del vincolo negoziale: l’essere stato il preliminare sottoscritto da un rappresentante privo di poteri e comunque in conflitto di interessi;

l’essere il preliminare prodromico a realizzare un frazionamento del terreno agricolo in lotti a scopo edificatorio, in violazione della L. n. 47 del 1985, art. 18.

Pronunciando con sentenza non definitiva su tali questioni preliminari di merito, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la validità del preliminare, rigettando tutte le eccezioni del convenuto.

La pronuncia non definitiva è stata confermata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale, con sentenza n. 97 del 26 febbraio 2000, ha rigettato il gravame del R..

Esaminando, in particolare, il terzo motivo, con cui era stata riproposta la questione della nullità del contratto preliminare per violazione del disposto della L. n. 47 del 1985, art. 18, la Corte territoriale ha escluso che nella specie fossero stati forniti sufficienti elementi di prova per ritenere che tramite i due lotti di terreno promessi in vendita si sarebbe attuata una lottizzazione non autorizzata.

Stante la mancata impugnazione della sentenza della Corte d’appello n. 97 del 2000, la sentenza non definitiva è passata in cosa giudicata, ed il giudicato copre tutte le questioni preliminari di merito oggetto della pronuncia, ivi compresa quella secondo cui il contratto preliminare di compravendita non è invalido sotto il profilo urbanistico, perchè dal programmato trasferimento immobiliare non discende una lottizzazione abusiva.

Tanto premesso, esente da censure è la sentenza oggetto della presente impugnazione, con la quale la Corte d’appello, riformando la sentenza definitiva di primo grado, ha accolto il motivo di gravame con cui i promissari acquirenti avevano dedotto che sulla validità del preliminare di vendita – anche sotto il profilo, quindi, della insussistenza di una lottizzazione abusiva, dall’atto eventualmente predisposta – si era formato il giudicato interno.

E proprio perchè di vero e proprio giudicato interno si tratta, non possono essere articolate in questa sede censure rivolte alla sentenza n. 97 del 2000, come il fatto che quest’ultima decisione abbia fatto erroneo riferimento all’art. 40, anzichè all’art. 18, della L. n. 47 del 1985, o che essa abbia esaminato la questione non tenendo conto delle argomentazioni (dal ricorrente ritenute più appaganti) contenute nella sentenza definitiva del Tribunale di Palermo. Una nuova decisione sulla questione preliminare di merito poteva essere sollecitata solo con l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello n. 97 del 2000.

La mancata impugnazione della sentenza della Corte d’appello comporta la preclusione della questione preliminare con essa decisa, che le parti non possono più riproporre nell’ulteriore corso del giudizio.

Invero, secondo il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 14 giugno 1999, n. 5860; Sez. 2^, 2 agosto 2000, n. 10101; Sez. 2^, 22 agosto 2003, n. 12346; Sez. 3^, 31 agosto 2009, n. 18898), nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 4), e di prosecuzione del giudizio per l’ulteriore istruzione della controversia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all’esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva.

Una volta che, nell’ambito di un giudizio per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il preliminare di compravendita di un terreno agricolo, con la pronuncia non definitiva sia stato respinta – con una statuizione su cui si sia formato il giudicato interno – l’eccezione del promittente venditore di nullità del contratto, avendo il giudice escluso che il programma divisato dalle parti integri gli estremi della lottizzazione abusiva negoziale, la parte non può più riproporre nell’ulteriore corso del processo la medesima questione, attinente al contrasto delle pattuizioni contrattuali con il divieto di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, al fine di ottenere il riconoscimento di un impedimento all’emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto definitivo non concluso, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ..

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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