Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4004 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.15/02/2017), n. 4004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19695/2014 proposto da:
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS
(NAPOLETANAGAS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
O.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 44, presso lo studio dell’avvocato CIRO
CAFIERO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MASCOLO,
giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8112/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/01/2014 R.G.N. 10901/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito l’Avvocato ABATI MANLIO;
udito l’Avvocato MASCOLO SALVATORE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 gennaio 2014, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli, e accoglieva la domanda in primo grado proposta da O.G. in via riconvenzionale, a fronte dell’azione di accertamento promossa dalla Società datrice, Compagnia napoletana di illuminazione e scaldamento col gas S.p.A., domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli a motivo di un comportamento negligente consistito nell’aver catalogato chiamate di reclamo per dispersione di gas come chiamate di disturbo.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, alla luce delle accertate circostanze di fatto, la sproporzione tra la condotta addebitata e la sanzione irrogata e, pertanto, l’insussistenza dell’invocata giusta causa di recesso.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a quattro motivi cui resiste, con controricorso, l’ O..
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione agli artt. 2104, 2105, 2094, 1175, 1375, 1455, 2118 e 2119 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3 e art. 21 del CCNL di categoria nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta l’incongruità logico-giuridica del giudizio di proporzionalità operato dalla Corte territoriale inficiata dall’omessa considerazione della peculiare attività della Società datrice e delle specifiche mansioni del lavoratore.
Con il secondo motivo, rubricato con riferimento al medesimo vizio di violazione di legge con la sola aggiunta del riferimento all’art. 112 c.p.c., la stessa censura viene riproposta con riferimento al profilo soggettivo della condotta per aver la Corte territoriale, a detta della Società ricorrente, erroneamente escluso il dolo del lavoratore.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 21 del CCNL di categoria e dell’art. 12 preleggi nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., la Società ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione del criterio di ermeneutica contrattuale che vuole l’opera interpretativa volta alla ricerca dell’effettiva volontà delle parti laddove nel dare rilievo ad un mero errore materiale compiuto dalla Società nel fare richiamo nella lettera di licenziamento ad una disposizione contrattuale diversa da quella poi invocata in giudizio, finisce per addebitare alla Società il mutamento della contestazione.
Il quarto motivo, intitolato alla violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42 e art. 11 preleggi, nonchè dell’art. 112 c.p.c., è inteso a denunciare la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine al regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie individuato con riguardo alla L. n. 300 del 1970, art. 18, nella sua originaria formulazione letterale anzichè in quella novellata dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42.
Con riferimento ai primi tre motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente è a dirsi che, pur ammettendo, secondo quanto rilevato dalla Società ricorrente nel terzo motivo, che la Corte territoriale, nei ritenere, sulla base del riferimento recato nel ricorso in appello alla fattispecie di illecito disciplinare di cui all’art. 21, n. 7, anzichè n. 6, del CCNL di categoria, che ivi la Società medesima abbia inteso mutare la contestazione, abbia dato erroneamente rilievo ad un mero refuso, nondimeno è indubbio che la Corte stessa abbia operato la propria valutazione in ordine alla ricorrenza nella specie dell’invocato giustificato motivo di licenziamento facendo corretto riferimento al parametro normativo originariamente indicato nella lettera di contestazione (art. 21, n. 6 del CCNL di categoria) ed, a questa stregua, abbia ampiamente argomentato il proprio giudizio negativo, prendendo le mosse dal rilievo per cui, secondo l’interpretazione accolta, quella norma si caratterizzasse nel senso di richiedere “una volontà precisa e grave di compiere dolosamente una condotta diretta a provocare danno all’azienda, ai suoi beni ovvero ai suoi dipendenti” per poi giungere, sulla base di una motivazione congrua rispetto a tale premessa e conforme ai criteri indicati come rilevanti a tali fini dalla giurisprudenza di questa Corte, ad escludere la sussumibilità della condotta del lavoratore nella fattispecie astratta assunta come violata e la proporzionalità alla condotta medesima della sanzione irrogata.
Ciò posto, ne deriva l’inammissibilità dei tre motivi qui presi in esame, il terzo perchè privo di rilevanza decisiva, i primi due in quanto, sotto l’apparenza del dedotto vizio di violazione di legge, mirano in realtà a prospettare un vizio di motivazione non più censurabile in questa sede ai sensi del nuovo testo dell’art. 360, n. 5.
Infondato risulta invece il quarto motivo trattandosi di licenziamento intimato anteriormente alla novella di cui alla L. n. 92 del 2012 e, pertanto, soggetto al regime di stabilità reale anteriormente vigente, comprensivo del risarcimento del danno da liquidarsi in misura piena stante la genericità delle eccezioni qui sollevate in ordine tanto all’aliunde perceptum quanto all’aliunde percipiendum.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017