Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4003 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4003 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

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ORDINANZA
sul ricorso 25495-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
VERINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANGELA FATICA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 176/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il
07/04/2016;

f71

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di cQnsigliQ
non partecipata del 1010112018 dai Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Molise che aveva accolto l’appello di Marco Verini contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di
Campobasso. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione del
contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per
l’anno 2005;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione degli artt. 132
comma 2° n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 D.Lgs. n.
546/1992, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la CTR avrebbe
omesso qualsiasi valutazione sui fatti di causa, limitandosi ad
accogliere acriticamente le eccezioni di controparte, senza
neppure considerare le opposte osservazioni dell’Ufficio;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c., si invoca violazione dell’art. 32 comma 1 n. 7 DPR n.
600/1973, giacché i giudici di appello non avrebbero tenuto
conto dell’inversione dell’onere della prova, essendo posto a
carico del contribuente il compito di giustificare le
movimentazioni bancarie, altrimenti considerate ai fini
reddituali;
che, attraverso l’ultima censura, l’Agenzia deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 42 DPR n. 600/1973, dell’art. 56
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

DPR n. 633/1972 e dell’art. 7 comma 10 I. n. 212/2000, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: sarebbe stato del tutto legittimo
l’avviso di accertamento motivato

per relationem,

senza

produrre nuovamente il PVC, ove la copia del verbale fosse
stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della

che l’intimato ha resistito con controricorso, eccependo, fra
l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria, per
tardività della stessa;
che tale eccezione è destituita di fondamento, giacché, a fronte
della sentenza di appello depositata il 7 aprile 2016, il ricorso
per cassazione è stato consegnato nelle mani dell’Ufficiale
giudiziario il 27 ottobre 2016, e dunque prima della scadenza
del termine ex art. 327 c.p.c., mentre ogni altra eventuale
anomalia risulta sanata dalla costituzione dell’intimato (Sez. 3,
n. 908 del 18/01/2005);
che il primo motivo è infondato, giacché la lettura della
sentenza impugnata da contezza del fatto che la CTR ha in
qualche modo risposto al problema inerente le movimentazioni
bancarie del contribuente, negando “qualsivoglia automatismo
tra il rilievo di movimenti bancari non giustificati e la
presunzione di ricavi non contabilizzati, anche quando il
contribuente non abbia giustificato i propri flussi bancari”;
che il secondo motivo è fondato, giacché, in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento
effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti
correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è
soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,
attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti,
determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non
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società contribuente;

generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli
elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono
riferibili ad operazioni imponibili (Sez. 5, n. 15857 del
29/07/2016; Sez. 5, n. 23041 del 11/11/2015);
che, in particolare, la CTR ha ritenuto “sussistente la carenza di

denaro

prese

in

considerazione

dall’Amministrazione

Finanziaria ai fini accertativi…appaiono riconducibili
esclusivamente alla società Verini Costruzioni srl della quale il
Verini Marco era socio nonché amministratore unico”;
che, in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle
imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n.
600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei
conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può
ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti
formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli
intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali,
allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche
tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o,
comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi
o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì
che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino
operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R.
n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne
l’estraneità alla propria attività di impresa (Sez. 5, n. 8112 del
22/04/2016);
che i suddetti principi sono stati totalmente pretermessi dalla
CTR, la quale, per un verso, non ha valutato che la sola
intestazione formale dei conti alla compagine societaria non è
sufficiente ad escluderne l’attribuibilità al contribuente, senza
neppure considerare gli elementi presuntivi contenuti nell’atto
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legittimazione passiva dell’appellante” giacché “le somme di

di accertamento, né, per altro verso e conseguentemente, ha
spiegato in che modo il contribuente avrebbe fornito la prova
contraria;
che anche il terzo motivo è meritevole di accoglimento, posto
che, in tema di motivazione

“per relationem”

degli atti

2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all’atto
dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato
nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di
cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale
conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Sez. 65, n. 9323 del 11/04/2017; Sez. 5, n. 407 del 14 gennaio
2015);
che, dunque, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di
ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R.
del Molise, in diversa composizione, che provvederà altresì alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo
ed il terzo, cassa la sentenza impugnata , e rinvia alla
Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Preside

d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio

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