Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4003 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12663-2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SEPE MICHELE & C. S.A.S.;

– intimata –

sul ricorso 15494-2006 proposto da:

SEPE MICHELE & C. S.A.S. in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 263 presso

lo studio dell’Avvocato MICHELANGELO MATTIA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato TADDEO LUIGI giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 13/2005 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE

di NAPOLI, depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato ROBERTA GUIZZI, che si

riporta al ricorso e chiede l’accoglimento dopo aver depositato

certificazione degli ufficiali giudiziari di Roma attestante

l’avvenuta spedizione del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 23/02/2005, che in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli,e aveva accolto il ricorso della “Sepe Michele & C. S.a.s.” avverso l’avviso di accertamento Ilor 1993.

Si dolgono i ricorrenti di violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 21 e dell’art. 2697 cod. civ., nonchè di vizio motivazionale.

La contribuente resiste con controricorso con cui deduce la tardività del ricorso e propone ricorso incidentale con cui si duole della omessa allegazione all’atto di appello della autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate a proporre appello nonchè della omessa pronunzia sui costi.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Devono essere preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Infondato è il preliminare rilievo della società di tardività del ricorso.

Risulta che il ricorso è stato consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario il 10/04/2006, come si legge dal cronologico stampigliato sul ricorso nonchè dalla attestazione dell’ufficiale giudiziario all’uopo prodotta. Essendo stata la sentenza (non notificata) depositata il 23/02/2005 il ricorso è tempestivo, considerando il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., cui vanno aggiunti i 46 giorni di sospensione dei termini nel periodo feriale (Cass. n. 15530/2004).

E’ anche di preliminare esame il primo motivo di ricorso incidentale con cui la contribuente si duole di contraddittoria motivazione sulla omessa notificazione unitamente all’atto d’appello dell’autorizzazione all’ufficio periferico alla proposizione dell’appello in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1.

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Cass. n. 2008/1914) ha ritenuto che la norma di cui al D.Lgs n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, configura l’autorizzazione alla proposizione dell’appello da parte degli uffici periferici come presupposto processuale, la cui mancanza determina la inammissibilità dell’appello rilevabile in ogni stato e grado del giudizio; rileva la Corte che non deve essere notificata alla controparte nè sussiste l’obbligo di riportarne gli estremi, ma solo deve essere depositata fra gli atti di causa nell’ambito del giudizio di secondo grado, circostanza questa non contestata.

Nè è conferente il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente) in quanto la disposizione invocata si riferisce agli atti amministrativi e non agli atti processuali, quale l’appello, che trova completa disciplina in altre normative.

Preliminarmente all’esame degli altri motivi dei ricorsi, la Corte si deve, d’ufficio, porre il problema della esistenza di un litisconsorzio necessario tra i soci di una società di persone e tra i soci e la stessa in ordine alle controversie relative ai redditi della società e ai redditi personali dei soci e, in caso positivo, quali ne siano le conseguenze.

Le SS.UU (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’ accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

Deve essere pertanto dichiarata la nullità della sentenza di primo e di secondo grado, onde le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

La superiore pronunzia assorbe ogni altro motivo di ricorso.

Ricorrono giusti motivi per compensare per intero le spese dell’intero giudizio, essendo la pronunzia delle SS.UU. successiva alla presentazione del ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale.

Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rimette le parti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

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