Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4003 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4003

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., R.L. e R.R.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. CHIARENZA Luigi, elettivamente domiciliati presso

lo studio dell’Avv. Francesco Schillaci in Roma, viale Giuseppe

Mazzini, n. 121;

– ricorrenti –

contro

CURIA VESCOVILE DI ACIREALE, in persona del vescovo pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. MANDAGLI Nunzio, elettivamente domiciliata

nello studio dell’Avv. Franco Di Lorenzo in Roma, Via Germanico, n.

12, int. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1120 del 13

novembre 2004.

Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 18

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Francesco Schillaci e Nunzio Mandagli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 5 settembre 2001, ha rigettato la domanda di rivendicazione di una serie di opere d’arte sacra proposta da R.V., R.L. e R.R. nei confronti della Curia vescovile di Acireale e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della Curia, ha dichiarato l’appartenenza a quest’ultima delle suddette opere.

2. – Con sentenza n. 1120 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 novembre 2004, la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame interposto dai R., confermando la pronuncia di primo grado.

2.1. – Quanto alla mancata attivazione, da parte della Curia, del giudizio civile sulla proprietà delle opere d’arte sequestrate, dopo che il giudice penale, dinanzi al quale la Curia si era costituita parte civile, aveva rimesso la risoluzione della controversia al giudice civile, la Corte territoriale ha rilevato che nessun effetto, in termini di obbligo di restituzione dei beni in favore di chi li deteneva al momento del sequestro, deriva dal fatto che la Curia non avesse “riassunto” il giudizio dinanzi al giudice civile entro il termine semestrale di cui all’art. 50 cod. proc. civ..

La Corte etnea ha anche escluso che l’assoluzione dei R. in sede penale dai delitti di ricettazione delle opere d’arte per mancanza dell’elemento soggettivo del reato implicasse alcun riconoscimento in capo ad essi della proprietà dei beni in questione.

La Corte territoriale ha ritenuto non provato che mons. R. P., defunto congiunto degli appellanti e loro dante causa iure successionis, avesse acquistato o ricevuto in dono per sè le opere d’arte in questione, nè che avesse acquistato la proprietà di esse per usucapione.

Le opere d’arte sottoposte a sequestro – ha affermato la Corte d’appello – sono state prelevate negli anni 40 e 50 del secolo scorso dalla varie chiese e parrocchie della diocesi a cura di mons.

R., quale rappresentante e inviato del vescovo di Acireale.

Il R. era dunque mero nuncius del vescovo ed esecutore di quanto da lui disposto; conseguentemente, le opere non sono mai state possedute dal R. a titolo personale e uti dominus, ma sono state da lui semplicemente detenute, essendo rimaste di proprietà della Curia vescovile di Acireale.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i R. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 3 giugno 2005, sulla base di sei motivi.

Ha resistito, con controricorso, la Curia vescovile di Acireale.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 50 cod. proc. civ.. In mancanza di termine all’uopo fissato dal giudice penale, la Curia vescovile avrebbe dovuto instaurare il giudizio civile per l’accertamento della proprietà delle cose sequestrate entro il termine perentorio di sei mesi, previsto dal citato art. 50 cod. proc. civ.. Essendo decorso infruttuosamente detto termine, secondo i ricorrenti doveva essere disposta la restituzione dei beni a chi, risultato pienamente assolto nel processo penale, li possedeva – o, quanto meno, deteneva – al momento del sequestro.

1.1. – Il motivo è privo di fondamento.

Poichè ai fini dell’applicazione dell’art. 263 cod. proc. pen., comma 3, ai cui termini il giudice penale al quale è chiesta la restituzione delle cose sequestrate rimette al giudice la controversia sulla proprietà delle medesime, non è necessaria l’attualità della pretesa tra due contendenti, essendo sufficiente la semplice potenzialità dell’insorgere di una lite in senso civilistico, è da escludere che il provvedimento di rimessione al giudice civile – il quale non ha contenuto decisorio, nè formale nè sostanziale, ma ha natura interlocutoria – dia corpo ad un meccanismo di translatio judicii in senso tecnico, secondo il principio stabilito dall’art. 50 cod. proc. civ., o che in relazione a tale vicenda sia applicabile il termine di sei mesi da esso previsto (nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69);

ne consegue che – mentre il trasferimento della controversia dal giudice penale a quello civile si configura, non come riassunzione in senso tecnico della medesima domanda, ma come puro e semplice rinvio delle parti al giudice dei diritti soggettivi tra privati – l’omessa instaurazione del processo civile sull’accertamento della proprietà delle cose sequestrate nel termine di sei mesi dal provvedimento di rimessione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile, nè impone al giudice civile una decisione “a senso unico”, obbligandolo a riconoscere la proprietà dei beni in capo a chi, risultato assolto nel giudizio penale, li possedeva o li deteneva al momento del sequestro penale.

2 . – Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 652 cod. proc. pen., ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; omessa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen.) i ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata con motivazione insufficiente, dal giudicato penale formatosi tra le parti risulta che il dante causa degli odierni ricorrenti ebbe non semplicemente la detenzione, bensì il possesso ultraventennale, valido ad usucapionem, dei beni oggetto di causa.

2.1. – Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., l’efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi nei quali si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dagli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera con riguardo agli accertamenti relativi alle circostanze specifiche costituenti oggetto dell’imputazione.

Ora, nella specie, il giudice penale (il Pretore di Acireale, con sentenza confermata in sede di impugnazione dalla Corte d’appello di Catania) ha mandato assolti gli imputati – odierni ricorrenti – dal reato di ricettazione ad essi contestato, avendo escluso che Mons.

R., loro dante causa mortis causa, avesse commesso il reato di furto delle opere d’arte ai danni della Curia vescovile.

E poichè l’eventuale configurabilità del diverso reato di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. – che nella specie non avrebbe dato luogo alla sussistenza del reato presupposto, mancando la querela da parte degli interessati – è stata ipotizzata soltanto “in astratto” (così secondo la sentenza del Pretore) o “come mera ipotesi dialettica” (così si esprime la Corte etnea nella sentenza penale di conferma dell’assoluzione pronunciata dal primo giudice), è da escludere che vi sia stato un accertamento del mutamento della detenzione in possesso utile ad usucapionem, assistito dall’autorità del giudicato penale.

3. – Il terzo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – rappresentato dalla interversione del possesso e dalla intervenuta usucapione – in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) censura che la Corte di merito non abbia colto nel carteggio in atti tra mons. R. ed il vescovo di Acireale la prova dell’intervenuta usucapione, avendo con esso il R. esteriormente manifestato l’interversione del possesso. Il possesso in capo a mons. R. risulterebbe anche dalle sentenze penali, le quali, nell’escludere nella condotta a suo tempo tenuta da costui l’ipotesi di furto, avendo il medesimo “un originario possesso di beni lecitamente acquisiti”, hanno ritenuto configurabile il reato di appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen., per il quale non era stata sporta querela.

3.1. – Il motivo è infondato.

Analizzando il carteggio tra mons. R. ed il vescovo di Acireale, la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa – ha rilevato che dallo stesso emerge, “per la stessa ammissione del de cuius”, “che gli arredi e le opere sacre furono consegnati a mons. R. per volere del vescovo di Acireale e per conto dello stesso”; “che quest’ultimo ringraziò per tali consegne”; “che su tali opere Mons. R. non pretendeva di vantare alcun diritto, essendo pronto a restituirle secondo le indicazioni del vescovo”. Di qui la logica conclusione, priva di vizi giuridici, secondo cui “non risulta affatto .. l’interversione del possesso”, “interversione che a-vrebbe implicato il rifiuto da parte di mons. R. di consegnare le opere, che invece lo stesso si dichiarò pronto a restituire”.

La sentenza impugnata si sottrae, pertanto, alle critiche di cui è stata fatta oggetto.

Tali critiche – oltre a risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla lettera di mons. R. dell’8 aprile 1965 indirizzata al vescovo) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162).

Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2009, n. 26825), si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso, come nella specie, di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti, si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche – ed è il caso che ricorre nella specie – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914).

In ordine, infine, alla impossibilità di far discendere il possesso in capo a Mons. R. dalle sentenze penali, vale quanto detto retro, sub 2.1., ai fini dell’esame del precedente motivo.

4. – Con il quarto mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 244 cod. proc. civ.. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia confermato la decisione di tardività della indicazione del teste, sostituito ad altro precedentemente indicato e deceduto nelle more del procedimento. A tale riguardo, i ricorrenti deducono che la Corte di merito si sia fondata sull’erroneo presupposto della presenza di apposita eccezione di controparte (quando quest’ultima aveva rinunciato alla eccezione di inammissibilità); prospettano, inoltre che – contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata – il capitolato era ammissibile perchè finalizzato all’accertamento di una circostanza di fatto non implicante la necessità di esprimere giudizi.

4.1. – Il motivo è privo di fondamento.

Per costante giurisprudenza (tra le tante, Sez. 3^, 2 ottobre 1980, n. 5354; Cass., Sez. 2^, 19 febbraio 1997, n. 1513; Cass., Sez. 2^, 31 gennaio 2007, n. 2201), il giudizio sulla idoneità della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se congruamente motivato.

La valutazione di inammissibilità della prova, compiuta dalla Corte d’appello in ragione della formulazione del quesito, resiste alla censure articolate con il motivo.

La Corte territoriale ha infatti correttamente ritenuto che il capitolo di prova testimoniale – “vero o no che mons. R. P. ha posseduto pubblicamente, continuativamente ed ininterrottamente sin dagli anni 1940/54 tutte le opere elencate” – verte su un giudizio, non su fatti obiettivi dai quali tale giudizio possa ricavarsi.

Ora, la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in una interpretazione del tutto soggettiva o indiretta ed in apprezzamenti tecnici o giuridici; pertanto, in tema di prova del possesso, consistendo questo in una relazione tra il soggetto e la cosa, può formare oggetto di testimonianza l’attività attraverso la quale il potere si manifesta, non il risultato del suo esercizio nel quale il possesso si identifica (Cass., Sez. 2^, 9 maggio 1996, n. 4370).

E’ di conseguenza inammissibile la censura mossa avverso l’altra ratio decidendi (la tardività nella indicazione del teste, da sostituire ad altro precedentemente indicato e deceduto nelle more del procedimento) utilizzata dal giudice, in via concorrente, per respingere la richiesta della prova testimoniale.

Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato il motivo che investe una delle riferite argomentazioni a sostegno della sentenza, è inammissibile, per difetto di interesse, la restante censura, atteso che, anche se quest’ultima dovesse risultare fondata, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 2 maggio 2006, n. 12372).

5. – Con il quinto motivo (insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla sussistenza della prova della proprietà delle opere oggetto di causa in capo alla Curia vescovile di Acireale, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5; violazione dell’art. 2697 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) si deduce che dalla espletata istruttoria non emerge affatto la prova della proprietà dei beni oggetto di causa in capo alla Curia, non risultando neppure dimostrato che si tratti delle medesime opere oggetto dello “sbiadito ricordo di anziani testimoni e/o di elenchi di incerta datazione e provenienza”. Spettava alla Curia fornire al prova, certa ed inconfutabile, che le opere oggetto del giudizio fossero le medesime a suo tempo prelevate dalle varie chiese della diocesi: onere non assolto, poichè, in ordine a tale circostanza, non potrebbe attribuirsi alcuna valenza probatoria ai ricordi dei testimoni escussi, all’epoca poco più che ragazzi, testimoni che, peraltro, hanno effettuato il “riconoscimento” delle opere d’arte senza che le stesse siano state loro mostrate.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha accertato la proprietà delle singole opere d’arte sacra rivendicate in capo alla Curia vescovile di Acirale sulla base di articolate e convergenti risultanze probatorie, documentali e testimoniali.

Il motivo – con cui si fa valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al convincimento della parte – si risolve, al di là della deduzione anche del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni compiute, con logico e motivato apprezzamento, dalla sentenza impugnata.

6. – Con il sesto motivo si lamenta che la Corte d’appello avrebbe errato a condannare i R. alle spese: poichè la domanda degli attori avrebbe dovuto essere accolta e la riconvenzionale rigettata, essere avrebbero dovuto essere poste a carico della Curia.

6.1. – Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito regolato le spese facendo applicazione del principio della soccombenza.

7. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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