Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4002 del 19/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4002 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 25494-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FURLAN REGINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE FORNACI 44, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO
VERGANO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati EROS PALEI, GIOVANNI BONORA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 127/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA,
depositata il 11/04/2016;
ril
Data pubblicazione: 19/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerate sulla
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Friuli Venezia Giulia che aveva rigettato il suo appello
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Pordenone. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di
Regina Furlan avverso un avviso di accertamento, in materia
IRPEF per l’anno 2008;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma
70 I n. 212/2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: con
riguardo ai tributi non armonizzati, l’obbligo di attivare il
contraddittorio sarebbe sussistito solo nelle ipotesi previste
dalla legge;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per
l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio
endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpef ed Irap,
assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale,
vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n.
24823 del 09/12/2015);
Ric. 2016 n. 25494 sez. MT – ud. 10 – 01 – 2018
-2-
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Friuli Venezia
Giulia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia
Giulia in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del presente giudizio di I gittimità.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Pre idente
Dr. Marce6 Iacobellis
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e