Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4002 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4002 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 12596/08 proposto da:

– S.r.l. LEO BURNETT COMPANY ( c.f.: 08812990151)
in persona del dr. Marco Caserta, procuratore generale per atto 27 novembre 2007 a
rogito notar Cellina di Milano; rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Maccone ;
Paolo Sorteni e Claudio Fano; elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma,
piazza San Lorenzo in Lucina n.4, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

– Ricorrentecontro

– Associazione Italiana Allevatori — A.I.A. – Parte intimata —

Avverso la sentenza n. 4216/07 della Corte di Appello di Roma, pubblicata
il 18/10/07, non notificata
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 15/1/2014 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

‘04

Data pubblicazione: 19/02/2014

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
. 1 — Il Tribunale di Roma, pronunziando sentenza del 28 aprile 2003, in accoglimento

condannò la società Leo Burnett Company al pagamento di curo 59.909,00 oltre
interessi e rifusione delle spese di lite, a titolo di rimborso della penale — applicata alla
stessa A.I.A.-, pari al 15% del finanziamento erogato dalla Comunità Europea per la
promozione del consumo di latte mediante campagna pubblicitaria, a cagione del subappalto, da parte della società convenuta, di parte di detta pubblicizzazione ( il c.d.
progetto discoteca) alla società Fly-Up, in spregio al divieto di subappalto contenuto
negli accordi tra l’Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo — A.I.M.A.- e
la stessa A.I.A. , richiamati nell’accordo tra quest’ultima e la convenuta , stipulato il 16
gennaio 1997, come sancito da una deliberazione della Commissione Europea che
aveva ritenuto violato l’obbligo di previa comunicazione della ragione sociale della subappaltatrice.
2 — La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4216/2007, respinse il gravame della
Leo Burnett —che, per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimità, aveva
inteso ribadire la sussistenza di un contratto di appalto tra l’A.I.A. e la Fly-Up , con
pagamento diretto del corrispettivo della prima alla seconda, agendo l’appellante in
nome e per conto della propria committente, nei rapporti con la stessa Fly-Up come
con tutti gli altri soggetti interessati alla realizzazione delle varie attività pubblicitarie, sulla base del rilievo che l’oggetto dell’incarico era il medesimo intercorso tra l’A.I.A. e
la Leo Burnett, per il quale la prima aveva chiesto alla Comunità Europea
l’autorizzazione, e che la composita attività nel quale esso si era concretizzato era stata
assunta dalla stessa Fly-Up con autonomo potere decisionale; con organizzazione dei

della domanda proposta dall’ Associazione Italiana Allevatori — in acronimo: A.I.A. —

propri fattori di produzione e con la esplicita assunzione del rischio imprenditoriale
rispetto all’utile conseguibile, ragguagliato al risultato effettivamente ottenuto.

3 — Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso la srl Leo Burnett Company,
• facendo valere un motivo di annullamento; l’intimata società A.I.A. non ha svolto

difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — E’ rituale il ricorso pur se il legale rappresentante della società ricorrente è indicato,
nell’intestazione dell’atto, nella persona dell’amministratore delegato pro tempore dr.
Giorgio Brenna, mentre nella procura speciale in calce al ricorso è identificato con il
procuratore generale (negoziale) Marco Caserta, che ha sottoscritto il mandato
difensivo: ciò in quanto la procura , contenendo la sottoscrizione del conferente e del
difensore in autentica, ha la funzione di ( ed è idonea a) portare formalmente a
conoscenza dei terzi l’esistenza del mandato professionale rilasciato al difensore e la
conseguente riferibilità dell’attività processuale di quest’ultimo alla parte conferente: a
fronte di ciò diviene irrilevante la divergente indicazione di altro soggetto abilitato a
rappresentare la volontà della società, contenuta nella intestazione del ricorso, non
sottoscritto dal predetto rappresentante.
H – Con l’unico motivo viene denunziata la violazione degli artt. 1655; 1656; 1388 e
1704 cod. civ. e quindi l’erronea interpretazione della natura del rapporto intercorso tra
la Leo Burnett Company e la Fly-Up in termini di sub-appalto, assumendosi che la
fornitura di servizi può, o meno, assumere la configurazione di appalto o sub-appalto
non già per la strutturazione dell’impresa o l’oggetto della prestazione, bensì in relazione
. al contratto di appalto principale , così che , non sussistendo quest’ultimo, il primo deve
considerarsi appalto tout court ; sostiene al proposito la società ricorrente che sarebbe
stata da escludere l’assunzione , da parte propria, di un rischio imprenditoriale per
l’attività svolta dalla Fly-Up , dal momento che il corrispettivo che riceveva dalla
committente A.I.A. per l’attività di quest’ultima si configurava come provvigione;
/ 44a 4.4■C•444.7

.4.#

lamenta infine la stessa ricorrente la mancata valutazione della posizione di mandante
per conto della A.I.A. che essa deducente aveva assunto , nel conferire l’incarico alla
Fly-Up, così che i pagamenti e la fatturazione sarebbero intercorsi tra l’originaria
• committente e la stessa Fly-Up.

all’ obbligo contenuto nell’art. 366 bis cpc, all’epoca ancora in vigore : ” Perché si possa
configurare un subappalto, non è sufficiente che un’impresa assuma con organivazione di mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio, bensì è necessario
che il committente di tale impresa abbia a sua volta assunto il compimento della stessa opera o dello
stesso servizio, con gestione a proprio rischio, nei confronti di un committente principale. La spendita del
nome del rappresentato non esige formule sacramentali e può avvenire anche con la richiesta, nei
contratti di fornitura di beni e servki , a che il fornitore emetta fattura o documento corriipondente in
capo al rappresentato”

II.b — Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
Il.b.1 — Quanto ai primi, il mezzo difetta di specificità — che si traduce, nella
fattispecie, nella deroga al principio di autosufficienza- non essendo stato riportato il
testo né dell’accordo tra A.I.A. e Leo Burnett Company né tra quest’ultima e la Fly-Up
al fine di valutare la sovrapponibilità del contenuto degli obblighi nascenti dai due
negozi e di discernere la diversità di obbligazioni assunta in essi dalla ricorrente

II.b.2 — Quanto ai secondi appare in ogni caso contraddittorio, da parte della ricorrente
società, l’ammettere di aver stipulato un accordo con l’A.I.A. avente ad oggetto
l’esecuzione della campagna pubblicitaria, in esplicazione del quale avrebbe poi affidato
a terzi “fornitori” la concreta predisposizione della stessa — chè la Leo Burnett non ha
contestato l’affermazione, contenuta nella sentenza di appello, della identità dell’oggetto
dei due contratti: vedi fol 4 della gravata decisione- e poi sostenere l’esatto contrario,
vale a dire di esser stata la mera mandataria dell’A.I.A. nei confronti dei veri prestatori
dei servizi — nel caso di specie: la Fly-Up- paradossalmente aggravando la propria

II.a — Come mezzo al fine viene articolato il seguente quesito di diritto — in ossequio

inadempienza rispetto alla necessaria personalizzazione nell’espletamento dell’incarico,
presupposta dalle norme comunitarie e dagli accordi negoziali( A.I.M.A./A.I.A.;
_A.I.A./Leo Burnett) che ad esse dovevano attenersi.
II.b.3

Alla luce di questa contraddittoria linea difensiva appare non centrata — perché

regula juris per la sua disciplina- la formulazione del surriferito quesito di diritto.
III- Il ricorso va respinto senza onere di spese, non avendo svolto difese la parte
intimata.
P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma il 15 gennaio 2014, nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.
11 Consigliere estensore

CORTE SUPPEv C) CASSAZIONE
Si attesta
registrazione presso

I Presidente

non focalizzata sulla particolarità della fattispecie e quindi inidonea a far formulare la

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