Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4002 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 19/02/2010), n.4002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

SEPE MICHELE & C. S.A.S.;

– intimato –

sul ricorso 20652-2004 proposto da:

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro

pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrenti –

contro

E.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 263

presso lo studio dell’Avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentata e

difesa dall’Avvocato TADDEO LUIGI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

sul ricorso 21999-2004 proposto da:

SEPE MICHELE & C. S.A.S. in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 263 presso

lo studio dell’Avvocato MATTIA MICHELANGELO, rappresentata e difesa

dall’Avvocato TADDEO LUIGI giusta procura a margine del controricorso

e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso le sottoindicate sentenze della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI:

– sentenza n. 18/2002 depositata il 11/02/2002 per i ricorsi nn.

20641/2004 e 21999/2004;

– sentenza n. 288/2002 depositata il 25/11/2002 per il ricorso n.

20652/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato ROBERTA GUIZZI, che si

riporta ai ricorsi e chiede l’accoglimento degli stessi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità di quello incidentale per i ricorsi

nn. 20641/2004 e 21999/2004 e per l’accoglimento del ricorso n.

20652/2004.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania n. 18 del 23/01/2002 dep. il 11/02/2002 che, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, aveva accolto il ricorso della “Sepe Michele & C. S.a.s.” avverso l’avviso di accertamento Ilor 1988-1989. Si dolevano i ricorrenti di violazione di legge, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, lett. d) e art. 33, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 5, artt. 2729 e 2697 cod. civ. e artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR violato i principi in tema di prova di operazioni inesistenti, avendo ritenuto sufficiente a provarne l’esistenza la documentazione predisposta dalla stessa società utilizzatrice le fatture, nonchè vizio motivazionale.

La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con cui deduceva il vizio motivazionale della sentenza in ordine alla idoneità dell’accertamento compiuto presso terzi ad assumere veste di prova e alla sua motivazione.

Altro ricorso (n. 20652/2004 R.G) veniva proposto dai medesimi ricorrenti, avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 25/11/2002, confermativa della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di E.A., socio della “Sepe Michele & C. S.a.s.” avverso l’avviso di accertamento Irpef per l’anno 1988 relativo al suo reddito di partecipazione.

La CTR aveva annullato il predetto avviso in quanto con sentenza della CTR della Campania del 23/01/2002 sopra citata era stato annullato l’accertamento avverso la società “Sepe Michele s.a.s.”.

Si dolevano i ricorrenti di vizio motivazionale e in via gradata di violazione di legge per motivi analoghi a quelli sopra sostenuti.

La contribuente resisteva con controricorso.

La causa veniva rimessa alla decisone in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al presente ricorso devono essere riuniti il ricorso incidentale perchè relativo alla medesima sentenza e quello di cui al n. 20652/2004 per la evidente connessione oggettiva come emerge dalla superiore descrizione del fatto,trattandosi di giudizi relativi ai redditi personali di partecipazione di soci a società di persone e a reddito societario.

Preliminarmente all’esame dei motivi dei ricorsi, la Corte si deve d’ufficio porre il problema della esistenza di un litisconsorzio necessario tra i soci di una società di persone e tra i soci e la stessa in ordine alle controversie relative ai redditi della società e ai redditi personali dei soci e, in caso positivo, quali ne siano le conseguenze.

Le SS.UU. (sent. n. 14815 del 4/06/2008) hanno ritenuto che, in materia tributaria, l’unità dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio.

Nel caso in esame, ricorre l’ipotesi di interferenza sostanziale delle controversie come individuata dalle SS.UU. che imponeva la necessità della integrazione del contraddittorio.

La presente pronunzia, fondata sul rilievo d’ufficio della nullità, assorbe ogni altra questione e travolge anche le sentenze di primo grado, che vanno analogamente cassate, onde le parti vanno rimesse dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese degli interi giudizi, essendo la pronunzia delle SS.UU. successiva alla presentazione dei ricorsi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce al presente il ricorso di cui al n. 20652/2004 e quello incidentale al principale.

Pronunziando sui ricorsi, cassa le sentenze impugnate e quelle di primo grado e rimette le parti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Compensa le spese degli interi giudizi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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