Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4002 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5333-2018 proposto da:

ZINCO LASA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE, 16, presso

lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EMANUELE MATTA;

– ricorrente –

contro

GHIRARDELLI OFFICINE MECCANICHE SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO FRANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la Zinco L.A.S.A. s.r.l. convenne in giudizio la Ghirardelli Officine Meccaniche s.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dei vizi di un impianto di zincatura, che l’attrice aveva acquistato dalla Ak Steel (già Armco SMM s.r.l.) e di cui la Ghirardelli aveva realizzato la vasca risultata difettosa;

espose che detta vasca aveva mostrato un’anomala riduzione dello spessore delle saldature e che, stante il pericolo di scoppio, la società attrice aveva dovuto interrompere l’utilizzo dell’impianto, sostenendo spese (per lo svuotamento e la rimozione) di cui richiese la refusione ex art. 2043 c.c.;

il Tribunale accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento di oltre 199.000,00 Euro;

pronunciando sul gravame della Ghirardelli Officine Meccaniche, la Corte di Appello di Cagliari ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria;

la Corte territoriale ha osservato, fra l’altro, che:

“pur nella indiscussa astratta concorrenza tra le due fonti di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quest’ultima “copre” non qualunque danno vantato ma solo quelli derivanti dalla lesione dei diritti cd. assoluti (salute, onore, proprietà di beni diversi da quello compravenduto, etc.), non già quelli per i quali spetta l’azione contrattuale ex art. 1494 c.c., contro il venditore”;

“nel caso di specie, pare non discutibile che i danni vantati non avessero relazione alcuna con diritti assoluti, ma fossero piuttosto i tipici danni ricompresi dalla tutela dell’art. 1494 c.c. e che, pertanto, la Ghirardelli non fosse tenuta a ristorarli alla parte attrice, acquirente del manufatto dalla Ak Steel s.r.l.”;

ha proposto ricorso per cassazione la Zinco L.A.S.A. s.r.l., affidandosi ad un unico motivo; l’intimata ha resistito con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1494 e 2043 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. “per aver la Corte d’Appello di Cagliari ritenuto che nella fattispecie oggetto della presente causa sussista concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che il danno vantato dalla Zinco Lasa non abbia relazione alcuna con diritti assoluti, pertanto escludendo la risarcibilità a titolo aquiliano dello stesso”;

la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la pretesa risarcitoria della Zinco traesse origine da un fatto della Ghirardelli idoneo a determinare un concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale- in capo alla stessa e, altresì, laddove ha affermato che il danno lamentato dall’attrice era ricompreso fra quelli tutelati dall’art. 1494 c.c. e non fra quelli assoluti per i quali era predicabile una tutela extracontrattuale;

assume, all’opposto, che la convenuta non aveva alcun rapporto contrattuale con la convenuta che giustificasse l’esercizio di un’azione di tipo contrattuale e, altresì, che il danno lamentato non era riconducibile alla categoria dei pregiudizi derivanti da vizi della cosa venduta;

il motivo è fondato, alla luce delle considerazioni che seguono;

dopo aver correttamente rilevato che la parte attrice, anzichè proporre le azioni contrattuali contro la venditrice Ak Steel s.r.l. per i vizi del bene acquistato, ha proposto un’azione ex art. 2043 c.c., contro la Ghirardelli, quale soggetto che aveva partecipato al processo produttivo della vasca di zincatura, la Corte è passata ad affermare la possibilità di cumulare l’azione contrattuale ed extracontrattuale (seppure in relazione ad aree di pregiudizi diversificate) sulla base di una assimilazione della responsabilità della Ghirardelli a quella del venditore-produttore, che tuttavia non appare corretta nel caso di specie giacchè, come premesso dalla stessa Corte, la convenuta aveva partecipato alla produzione, ma non era stata anche venditrice dell’impianto;

a tale erronea assimilazione è conseguita l’ingiustificata applicazione dell’indirizzo di legittimità secondo cui “l’inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti” (Cass. n. 3021/2014, fra le tante richiamate dalla sentenza impugnata) e l’ulteriore affermazione secondo cui il pregiudizio, pur ascrivibile alla convenuta, non poteva dar luogo a risarcimento dei danni in quanto gli stessi non erano correlati alla violazione di diritti assoluti, ma costituivano piuttosto “i tipici danni ricompresi dalla tutela dell’art. 1494 c.c.” che pertanto la Ghirardelli non era tenuta a ristorare alla parte attrice;

la corretta lettura della vicenda avrebbe invece dovuto considerare che l’azione promossa dalla Zinco atteneva esclusivamente alla responsabilità extracontrattuale del produttore (non venditore) della vasca dell’impianto, difettando pertanto qualsiasi ipotesi di coesistenza di responsabilità contrattuale; con la conseguenza che non aveva ragion d’essere la distinzione fra diritti relativi e diritti assoluti (enucleata dalla giurisprudenza per selezionare i danni risarcibili in via extracontrattuale nei casi in cui contro lo stesso soggetto venditore-produttore siano esperibili sia l’azione contrattuale che quella extracontrattuale), giacchè, essendo predicabile esclusivamente una responsabilità extracontrattuale, l’ambito dei danni risarcibili non può che comprendere ogni pregiudizio -in termini di danno emergente o lucro cessante- che costituisca conseguenza immediata e diretta dell’illecito (ex artt. 2056 e 1223 c.c.);

la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, rivaluterà la vicenda alla luce delle considerazioni che precedono;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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