Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4002 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 16/02/2021), n.4002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14105-2015 proposto da:

ING LEASE ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA UO FEDERALISMO FISCALE TUTELA ENTRATE TRIBUTARIE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6418/2014 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,

depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. ING Lease s.p.a impugna con un motivo la sentenza n. 6418/2014, pronunciata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia con cui, in riforma delle sentenze di primo grado, previa riunione degli appelli proposti contro di esse, ha confermato gli avvisi di accertamento emessi a carico della ricorrente ed aventi ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l’anno 2009 in relazione ad autoveicoli concessi il locazione finanziaria a terzi. Con detta sentenza la CTR ha affermato che, in caso di autoveicoli concessi in locazione finanziaria, l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica con scadenza successiva al 15 agosto 2009 incombe in solido sul proprietario e sull’utilizzatore in leasing del veicolo, così dovendosi interpretare la L. 23 luglio 2009, n. 29, art. 7.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto la legittimità degli avvisi di accertamento notificati ad essa ricorrente dalla Regione Lombardia per tasse automobilistiche dell’anno 2009, così violando il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 9, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, e modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2. L’errore di diritto è consistito nell’aver la CTR ritenuto che, anche dopo la data dell’entrata in vigore della legge di modifica (il 15 agosto 2009), la tassa regionale di possesso dei veicoli sia a carico del concedente e dell’utilizzatore in solido laddove, invece, sarebbe stato corretto affermare che, da quella data, soggetto passivo della tassa è unicamente l’utilizzatore, con conseguente annullamento degli avvisi impugnati.

2. La Regione Lombardia di è costituita in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Rileva la Corte che, con nota del 4 agosto 2020, la Regione Lombardia ha comunicato di aver annullato gli avvisi di accertamento ed ha formulato istanza di compensazione delle spese processuali.

La contribuente ha depositato memoria in data 5 novembre 2020 con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Dato il provvedimento assunto in autotutela dalla Regione Lombardia, il procedimento va dichiarato estinto per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e va conseguentemente cassata senza rinvio fa sentenza impugnata.

2. Per la decisione in ordine alle spese processuali è necessario richiamare le norme che disciplinano l’imposizione della tassa automobilistica succedutesi nel tempo.

Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 prevede: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi della L. 21 maggio 1955, n. 463, art. 18, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.”.

Dunque in base alla norma originaria il soggetto passivo della tassa era il proprietario dell’autoveicolo.

La L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7 ha modificato la norma prevedendo: “Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi della L. 21 maggio 1955, n. 463, art. 18, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.”.

La L. 6 agosto 2015, n. 125, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, prevede, con l’art. 9, comma 9-bis: “Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 2, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.”.

Il medesimo articolo prevede poi, al comma 9-ter: “Alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo”.

Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la legge di conversione L. 7 agosto 2016, n. 160, all’art. 10 prevede: “6. Al D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis è abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.”.

La questione che si è posta nel presente giudizio consisteva nello stabilire se la norma di cui alla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, la quale ha aggiunto, nel novero dei soggetti passivi del tributo de quo, gli “usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatoli a titolo di locazione finanziaria” debba essere interpretata nel senso che, in caso di locazione finanziaria, soggetto passivo della tassa sia il solo utilizzatore dell’autoveicolo concesso in leasing oppure se sussista solidarietà tra il medesimo ed il proprietario dell’autoveicolo, che rimarrebbe così coobbligato.

Questa Corte, con sentenza n. 13131 del 16 maggio 2019, ha rilevato che la soluzione non può che desumersi dal dato normativo dovendosi considerare che, dopo la previsione contenuta nella L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, è intervenuta la norma di cui alla L. 6 agosto 2015, n. 125, il cui art. 9, comma 9 bis, ha previsto che l’art. 7 cit. si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l’utilizzatore, salva la responsabilità solidale del proprietario solo nella particolare ipotesi in cui questi abbia provveduto (volontariamente) al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. Trattandosi di norma di interpretazione autentica non può che avere effetto retroattivo. Non è dato, poi, interpretare diversamente la norma alla luce della L. 7 agosto 2016, n. 160, art. 10. Con tale intervento il legislatore ha, da un lato, cancellato la legge d’interpretazione autentica (della L. n. 99 del 2009) in forza della quale, per il passato, soggetto passivo della tassa era (di regola) il solo utilizzatore ed ha, dall’altro lato, introdotto, pro futuro, una regola identica a quella cancellata. Tale intervento legislativo ha carattere abrogativo e vale solo per l’avvenire sicchè ad esso non può essere attribuito altro significato che quello di riformulazione della disciplina già ricavabile dalla L. n. 99 del 2009 (in questo senso Cass. 16/05/2019, n. 13131).

Ritiene la Corte che le considerazioni che precedono, che danno conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva al ricorso, giustifichino la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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