Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4002 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.15/02/2017),  n. 4002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18280/2011 proposto da:

C.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

ANGELOZZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), COMUNE DI

ROMA, REGIONE LAZIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7399/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/10/2010 R.G.N. 4977/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma ha rigettato la domanda di C.N. volta ad ottenere l’assegno L. n. 118 del 1971, ex art. 13, fin dalla domanda amministrativa del 24/2/2003. Ha affermato, infatti, che pur risultando che il ricorrente era invalido al 75% dal gennaio 2006,il C. non aveva provveduto al deposito della documentazione comprovante il possesso del requisito reddituale aggiornato come richiesto con ordinanza del 31/10/2008 risultando dal fascicolo di primo grado il deposito di documentazione reddituale solo del 2004.

Avverso la sentenza ricorre il C. formulando quattro motivi. Resiste l’Inps. Il Ministero delle finanze è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13. Lamenta che la Corte aveva affermato la sussistenza del requisito sanitario a decorrere dal 2006 e non già dalla domanda senza alcuna motivazione.

Rileva, inoltre, che fin dal primo grado aveva depositato certificato dell’Agenzie dell’Entrate da cui risultava che negli anni dal 2001 al 2004 il C. non aveva depositato dichiarazione dei redditi, che dall’anamnesi raccolta dai CTU risultava che dal 2002 il ricorrente non lavorava e che da dette circostanze si poteva desumere la sussistenza del requisito reddituale.

Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 57 e 58 c.p.c. e art. 45 disp. att.. Rileva che aveva appreso della richiesta da parte della Corte della documentazione sul reddito solo dalla motivazione di rigetto della sentenza non essendogli stata notificata detta ordinanza e che nessuna negligenza era imputabile alla difesa per non esserne venuta a conoscenza. Espone, infatti, che la Corte, ritiratasi per la decisione, aveva emesso l’ordinanza nominando il CTU ed in calce al provvedimento aveva anche disposto la produzione di documentazione sul reddito e che, tuttavia l’assenza di orario della lettura lasciava intendere che l’ordinanza non era stata letta al termine della Camera di consiglio. La stessa Corte, nelle udienze successive, aveva conferito la consulenza senza sollecitare il deposito della documentazione in precedenza richiesta.

Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 116 c.c., comma 2 e all’art 2729 c.c.. Deduce che dall’esame delle prove esistenti la Corte poteva presumere che il ricorrente, iscritto nelle liste di collocamento fin dal 2002, non avesse percepito alcun reddito.

Con il quarto motivo denuncia che la Corte aveva omesso di esercitare i poteri istruttori di cui agli artt. 421 e 427 c.p.c. e valorizzare il rapporto collaborativo al quale tutte le parti dovevano improntare il loro comportamento. La Corte ha applicato rigidamente il principio dispositivo dovendo invece nel rito del lavoro contemperarsi quello dispositivo con quello della ricerca della verità materiale.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione,sono infondati.

Quanto alla sussistenza del requisito sanitario fin dalla domanda amministrativa le censure sono del tutto generiche esprimendo un mero dissenso diagnostico. Questa Corte ha da tempo fissato il principio secondo cui, nei giudizi in materia di invalidità, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (cfr tra le tante Cass. n. 1652/2012).

Va, altresì, rilevato che costituisce giurisprudenza consolidata che il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto alle prestazioni assistenziali disciplinate dalla L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13 e che è onere della parte che agisce per ottenerne il riconoscimento allegare e dimostrare.

I requisiti reddituali condizionano il riconoscimento del beneficio e debbono coesistere con l’erogazione del trattamento con la conseguenza che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione (Cass. ord. 11 aprile 2014, n. 8633; Cass., 28 luglio 2010, n. 17624) che nella specie è il 2006 e che, pertanto, la documentazione relativa al reddito del 2004, l’unica depositata come emerge dalla sentenza e dalla stessa esposizione contenuta nel ricorso, non è idonea ai fini dell’accoglimento della domanda.

Nella specie la stessa Corte d’appello ha invitato la parte a depositare la documentazione relativa all’anno di decorrenza del 2006,non essendo sufficiente quella del 2004, con ciò ampiamente collaborando nell’interesse del ricorrente al raggiungimento della verità come auspicato dallo stesso ricorrente.

Le difficoltà che il ricorrente ha affermato sussistere e che gli avevano impedito di conoscere l’ordinanza della Corte, oltre che del tutto indimostrate, non valevano certo ad esonerarlo dall’obbligo di provare tempestivamente – non certo nel corso del presente giudizio di legittimità – la sussistenza del requisito reddituale con riferimento all’anno per il quale il CTU aveva accertato il possesso del requisito sanitario. Quanto alla pretesa di dedurre il possesso del requisito reddituale nel 2006 dalla circostanza che già nel 2004 non risultava percepire alcun reddito va rilevato che la permanenza di detto requisito non può presumersi stante proprio la sua variabilità. Premesso che il requisito socio economico non può essere provato in sede processuale sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà L. n. 15 del 1968, ex art. 4, poichè detta dichiarazione ha attitudine certificativa e probatoria, fino a prova contraria, nei procedimenti amministrativi, ma in difetto di diversa specifica previsione di legge non ha valore probatorio nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova (Cass. n. 1606/2015, 9010/2016 e 22484/2016), va rilevato che il requisito reddituale deve invece essere provato attraverso la tempestiva produzione di idonea certificazione amministrativa, dell’Agenzia delle Entrate o di altra Amministrazione, circostanza questa che non risulta pacificamente avvenuta nella fattispecie (“In materia di pensione di inabilità, la prova del requisito reddituale deve essere fornita attraverso le attestazioni degli uffici finanziari richieste dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, potendo la documentazione a corredo della domanda essere sostituita da autocertificazioni rese dall’interessato sotto la propria responsabilità solo in sede di procedimento amministrativo, non di giudizio civile” Cass. n. 9016/2016).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese trovando applicazione l’art. 152 c.p.c..

PQM

Rigetta il ricorso, nulla per spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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