Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4001 del 19/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2018, (ud. 10/01/2018, dep.19/02/2018),  n. 4001

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva solo parzialmente accolto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di P.G. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo rilievo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe affermato, in modo del tutto assiomatico e senza alcuna motivazione al riguardo, come non fosse rinvenibile in atti alcun rifiuto di esibizione di documentazione espressamente indicata dall’Ufficio;

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32, giacchè il divieto di considerazione di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario avrebbe riguardato tutti i documenti e sarebbe stata sufficiente la mera colpa;

che l’intimata non ha resistito;

che il primo motivo non è fondato;

che l’erronea affermazione della CTR circa la mancanza di un rifiuto all’esibizione non determina la violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale e che è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Sez. 3, n. 11892 del 10/06/2016);

che è invece fondato il secondo motivo;

che, per un verso, in effetti – e diversamente dall’affermazione della CTR – il questionario, prodotto col gravame e riprodotto nel corpo del ricorso, mostra come l’Ufficio avesse espressamente richiesto tutta la documentazione riguardante l’autovettura targata (OMISSIS) (“Si prega voler fornire al riguardo, oltre a copia del libretto di circolazione, copia del contratto di acquisto ed eventuale finanziamento, ove presente, con l’indicazione degli importi delle rate mensili”), sicchè, a fronte della predetta richiesta, la mancata risposta al questionario non poteva essere qualificata che come un rifiuto (anche) all’esibizione della documentazione;

che, per altro verso, in tema di accertamento tributario, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Sez. 6-5, n. 27069 del 27/12/2016; Sez. 6-5, n. 11765 del 26/05/2014);

che la trascrizione del questionario riporta anche i predetti avvisi, sicchè la CTR avrebbe dovuto reputare inutilizzabile il contratto di finanziamento esibito dalla contribuente;

che, dunque, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA