Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4001 del 19/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4001 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 10294-2008 proposto da:
WEBRED SPA (gia’ Crued Servizi Informatici S.p.a.),
00271540544, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato
GALLICANI RINALDI SIMONA, rappresentata e difesa
2014

dall’avvocato BOCCI MARTA;
– ricorrente –

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contro

ZUFFELLATO COMPUTERS S.R.L., in persona del legale
rappresentante;

Data pubblicazione: 19/02/2014

- intimata

avverso la sentenza n. 163/2007 del TRIBUNALE di
FERRARA, depositata il 19/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO

udito

l’Avvocato MARTA BOCCI

difensore della

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del primo motivo di ricorso e per
l’accoglimento del secondo motivo.

MIGLIUCCI;


r•

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-

Con sentenza dep. il 19 febbraio 2007 il tribunale di Ferrara, in

accoglimento dell’appello proposto dall’attrice Zuffellato Computery
s.r.1., accoglieva la domanda con la quale quest’ultima, acquirente di

dell’inadempimento della venditrice Webred s.p.a.( già Crued Servizi
Informatici).
Dopo avere rilevato che la domanda proposta dall’attrice, che non
aveva chiesto la risoluzione del contratto, era diretta a fare valere
l’eccezione di inadempimento, il primo Giudice osservava che l’onere
della prova era pur sempre a carico del debitore, nonostante che
l’iniziativa giudiziale fossa stata nella specie intrapresa dal
creditore.
La convenuta non aveva offerto la prova dell’esatto adempimento,
essendosi limitata a dimostrare la installazione e l’inizio della
attivazione del programma di contabilità finanziaria destinato a una
farmacia.
2.-

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Webred

s.p.a. sulla base di due motivi illustrati da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata

moTrvI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697, 1218 e 1469 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, censura la decisione gravata

che, pur

un programma di contabilità finanziaria, aveva chiesto l’accertamento

avendo escluso che quella proposta fosse azione di risoluzione, aveva
erroneamente ritenuto posto a carico del debitore l’onere della prova
dell’adempimento, tenuto conto che l’attrice aveva proposto azione di
accertamento negativo e non di risoluzione, di adempimento o di

carico del debitore.
Denuncia l’iter motivazionale della decisione impugnata la quale aveva
ribaltato la sentenza di primo grado senza indicare gli elementi
giustificativi.
1.2. – Il motivo va disatteso.
a) L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi
intende fare valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la
modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga
neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”(Cass.5427/02;14854/13).
b) In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della
prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve
ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso,
2

risarcimento del danno in relazione ai quali opera il diverso onere a

invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà
dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta
scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non

creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza
dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o
per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una
volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto
adempimento(S.U.13533/2001).
In tema di compravendita, l’obbligazione (di dare) posta a carico
del venditore è di risultato, in quanto l’interesse perseguito
dall’acquirente è soddisfatto con la consegna di un bene in grado di
realizzare le utilità alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione
sia preordinata. Ne consegue che all’acquirente (creditore) sarà
sufficiente allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la
presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso alla
quale è destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore,
essendo a carico del venditore (debitore), in virtù del principio della
riferibilità o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche
attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme
alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la
regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene ;
ove sia stata fornita tale prova, soltanto allora sarà onere del
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l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al

compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco
della cosa ascrivibile al venditore ( Cass.20110/2013).
Correttamente nella specie, in cui il compratore aveva proposto domanda
di accertamento dell’inesatto adempimento della prestazione alla quale

dell’acquirente), sarebbe stato onere probatorio posto a carico del
venditore fornire la prova di avere esattamente adempiuto la obbligazione
posta a suo carico.
2.1. –

Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione in relazione alle risultanze istruttorie su
punti decisivi della controversia, deduce che, contrariamente a quanto
ritenuto in sentenza, essa ricorrente aveva comunque fornito la prova di
avere esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali: i Giudici
avevano invece omesso

ogni esame e valutazione circa le risultanze ad

essa favorevoli, non avendo

preso

in

considerazione

la dichiarazione

confessoria resa dal rappresentante legale della resistente che aveva
sottoscritto il verbale del 15-2-1994 di attivazione dei servizi, dando
atto che gli stessi erano stati eseguiti; non avevano tenuto conto della
deposizione testimoniale resa dal teste Rapetti indicato da essa
ricorrente, che aveva accertato personalmente il corretto funzionamento
del programma e aveva riferito di avere tenuto presso la farmacia
Valeriani, alla quale lo stesso era destinato, il regolare svolgimento
del corso dì istruzione previsto in contratto, confermando tali
dichiarazioni in sede di confronto con il teste Squerzanti che invece in
quella sede non aveva confermato le sue precedenti e contrastanti
4

aveva diritto in base al contratto (titolo costitutivo del diritto

4.

dichiarazioni, tant’è vero che venne ritenuto pacifico dai Giudici la
effettuazione del corso da parte del Rapetti; la sentenza aveva preso
in esame esclusivamente le deposizioni, tutt’altro che attendibili, dei
testi di controparte.

all’esecuzione delle prestazioni era stata formulata da controparte che
aveva accettato la fattura Crued n. 215/95
2.2.- Il motivo è infondato.
La sentenza ha chiarito e dato atto – alla stregua delle deposizioni
escusse – che era stata fornita la prova della installazione e anche
dell’inizio dell’ attivazione del programma ma non pure dell’esatto
adempimento, che era stato oggetto della precisa contestazione in
proposito formulata dal creditore.
Orbene, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,
nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova
testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del
merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una
fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che
quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere
tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni
difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e
circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
5

Evidenzia come nessuna contestazione o lamentela successivamente

incompatibili con la decisione adottata. D’altra parte, va osservato che
il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve
consistere in un errore intrinseco al

ragionamento del giudice che deve

essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento

valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito
rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti
pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360 n. 5 citato, la (dedotta)
erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva
del fatto che – come nella specie – il ricorrente formuli procedendo a
una diversa lettura del materiale probatorio. In particolare, intanto può
configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento o
delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento
probatorio decisivo nel senso che la relativa acquisizione sia tale da
invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui sì è
fondato il convincimento del giudice del merito, sì che la “ratio
decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto, non può essere
dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame dì
elementi che siano suscettibili di essere liberamente apprezzati
unitamente ad altri con essi contrastanti – nell’ambito della valutazione
discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice
di merito : altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza
investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al
giudice di legittimità, atteso che tale indagine rientra nell’ambito
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impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della

degli accertamenti riservati al giudice di merito.
Nella specie, le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a
scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito
dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, si concretano in

processuali compiuto dai giudici.
Il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione circa la regolamentazione delle spese
della presente fase, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014
Il Cons. estensore

Il Presidente

argomentazioni volte a sostenere l’erroneo apprezzamento delle risultanze

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