Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4001 del 18/02/2020
Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23277-2018 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI,
34, presso lo studio dell’avvocato NATALIA PAOLETTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO MEDICI;
– ricorrente –
contro
AREARISCOSSIONI SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 652/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata
il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. M.R. ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Crotone che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la pronuncia del Giudice di Pace il quale aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in merito alla opposizione alla ordinanza ingiunzione notificata da Areariscossione Spa di Crotone per il mancato pagamento delle rate relative all’utenza di acqua potabile.
2. L’intimato non si è difeso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 46 c.p.c..
Deduce l’erroneità della sentenza che aveva disconosciuto il principio di diritto secondo cui la declaratoria di incompetenza del giudice di pace non è impugnabile con il regolamento di competenza ma può essere soltanto impugnata con appello, ex art. 339 c.p.c., comma 3, in quanto il regolamento di competenza rimane precluso dalla disposizione di cui all’art. 46 c.p.c..
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato, al quale questo Collegio intende dare seguito, secondo cui “la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass. 14185/2008; Cass. 23062/2018).
Lo stesso principio è stato specificamente affermato anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative (cfr. Cass. 1812/2014).
Nel caso in esame, la decisione del Tribunale – che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la pronuncia del giudice di pace di Crotone che aveva declinato la propria competenza in favore di quella del giudice di pace di Mondovì – ha violato i principi sopra riportati, omettendo di considerare, nella ricostruzione della fattispecie, la rilevanza dell’art. 46 c.p.c., che esclude espressamente l’applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c., disciplinanti il regolamento di competenza, nei giudizi dinanzi ai giudici di pace: in relazione ad essi, dunque, le norme sulla competenza devono farsi rientrare fra quelle – relative al “procedimento” – rispetto alle quali è previsto espressamente il grado di appello (cfr. art. 339 c.p.c., comma 3).
In conclusione, la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Crotone, in diversa composizione che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto:”anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c.”.
Il Tribunale deciderà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020