Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4001 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.15/02/2017), n. 4001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10639/2011 proposto da:
P.M., C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIATERESA GRIMALDI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, MAURO RICCI, giusta
delega in atti;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. (OMISSIS), REGIONE
TOSCANA, COMUNE DI EMPOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1541/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 29/12/2010, R.G.N. 323/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Firenze,in riforma della sentenza del Tribunale, ha dichiarato inammissibile la domanda di P.M. volta ad ottenere la pensione per ciechi parziali in relazione al periodo 1/3/2003 – 31/12/2005, data in cui la prestazione era stata ripristinata a seguito di nuova domanda amministrativa, prestazione che le era stata revocata con provvedimento del 2/4/2003 a seguito di visita di revisione dell’11/2/2003.
Secondo la Corte la P. aveva avuto conoscenza della revoca quantomeno in data 18/9/2003 in cui aveva presentato ricorso al Tribunale chiedendo il ripristino dell’indennità speciale ma non anche della pensione; che soltanto in data 12/3/2007 aveva proposto domanda giudiziale per il ripristino della pensione e che tale domanda era tardiva in quanto oltre il termine di sei mesi di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, termine decorrente dall’1/1/2005.
Secondo la Corte, infatti, per tutte le domande amministrative già presentate e definite in epoca anteriore al 31/12/2004 il termine semestrale di decadenza introdotto dalla legge citata era iniziato a decorrere dall’1/1/2005 con la conseguenza che alla data di proposizione della domanda giudiziale del 12/3/2007 si era già maturata la decadenza.
Avverso la sentenza ricorre la P. con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comune di Empoli e la Regione Toscana sono rimasti intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
La ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, nonchè vizio di motivazione. Censura l’interpretazione data dalla sentenza alla norma e ritiene l’inapplicabilità della decadenza introdotta dalla norma citata alle domande amministrative e/ o alle comunicazioni dell’esito della visita amministrativa precedenti l’1/1/2005.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata (cfr Cass. n 9038/2011, 9647/2012, 21812/2014, 11484/2015), ha affermato che, in relazione all’azione giudiziale per le prestazioni di invalidità civile, il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003 -la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dal D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2, conv. in L. n. 47 del 2004 – ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa e che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l’art. 252 disp. att. c.c., norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell’abbreviazione del termine di decadenza già esistente – e dall’altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell’area temporale di operatività della norma che l’ha introdotta.
La Corte d’appello non si è attenuta a detto principio ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di decadenza semestrale di cui alla norma citata pur avendo dato atto della comunicazione del provvedimento di rigetto con lettera del 2/4/2003 e della conoscenza della menzionata comunicazione da parte della ricorrente in data 18/9/2003.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017