Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4000 del 19/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4000 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 25344-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CEMIX SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARIGLIANO 11,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato PASQUALINO SCARAMUZZINO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 625/2/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
31/03/2016;

r-2,/

Data pubblicazione: 19/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Calabria, che aveva dichiarato inammissibile l’appello
dello stesse) ufficio centro la dprisionp della Commissione
tributaria provinciale di Catanzaro, la quale, in accoglimento
del ricorso della s.r.l. Cemix, aveva annullato l’avviso di
accertamento relativo all’IRES degli anni 2005 – 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il
gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacché
l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso
introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione
postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un
eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza;
Considerato:
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico
motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 53 comma 2, 22 comma 10 del D.Lgs.
n. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; assume che il
termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è
ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della
sua ricezione da parte del destinatario, sicché il mancato
deposito della ricevuta al momento della costituzione in
giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del
ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità,
Ric. 2016 n. 25344 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di
ricevimento del plico;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che la censura è fondata;
che questa Corte a Sezioni Unite, nelle recentissime sentenze

alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo
del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la
costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si
avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal
giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o
dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”;
2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o
dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o
l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la
ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento
medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio
postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio
timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento
idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la
legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso
di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come
Ric. 2016 n. 25344 sez. MT – ud. 10-01-2018
-3-

nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017, ha affermato, con riguardo

avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione
dell’atto o della sentenza”;
che, nella specie, l’avviso di ricevimento del gravame riporta la
data del 19 dicembre 2012, anteriormente alla scadenza del
termine per l’impugnazione;

suddetti principi di diritto;
che, dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in
diversa composizione, che provvederà altresì alla liquidazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2018
Il Prpente
Dr. Marc

Iacobellis

che la decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai

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