Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4000 del 19/02/2010
Cassazione civile sez. II, 19/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4000
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA
MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRI
MANUELA;
– ricorrente –
contro
T.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA G CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato TRAINA DUCCIO
MARIA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1853/2 0 03 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 24/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
26/01/2010 dal Consigliere Dott. GOLDONI Umberto;
udito l’Avvocato SILVAGNI Barbara con delega depositata in udienza
dell’Avvocato OZZOLA Massimo, difensore della ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1995, C.G. conveniva di fronte al tribunale di Arezzo T.M.P., lamentando che costei aveva posto in essere una serie di comportamenti arbitrari e non consentiti e chiedendone la cessazione o comunque la regolarizzazione; in particolare si doleva del fatto che le fosse stato interdetto il passaggio attraverso il resede della predetta e la c.d. “sala delle macine” per accedere alla cantina ed alla fossa biologica posta sul retro della casa, con condanna della predetta al risarcimento dei danni morali conseguentemente sofferti. Si costituiva la T., chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, declaratoria di usucapione delle attività lamentate.
Con sentenza del 2000, l’adito Tribunale riconosceva il diritto della C. di passare attraverso la “sala delle macine” e respingeva ogni altra domanda, regolando le spese.
Avverso tale decisione proponevano appello entrambe le parti, lamentando la T. che a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, ella aveva sin dai primo atto difensivo, sempre contestato il diritto della C. di passare attraverso al stanza delle macine, e la C. il mancato riconoscimento della servitù di passaggio sul resede della T. e della arbitrarietà dei comportamenti ascritti alla foci.
Con sentenza in data 13.10 – 23.11.2003, la Corte di appello di Firenze accoglieva l’impugnazione della T., rilevando che effettivamente costei aveva contestato sin dall’inizio la sussistenza de diritto di servitù in capo alla C. e che non era stata data prova alcuna al riguardo; respingeva l’appello della stessa C. relativamente alla servitù di passaggio sul resede di costei, atteso che trattavasi della stessa servitù, sicchè con l’una cadeva l’altra, mentre relativamente agli atti arbitrari ascritti alla T., il primo giudice aveva ritenuto che fosse stato usucapito il diritto a porli in essere e tanto non veniva contestato con l’impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di tre motivi, la C. e resiste con controricorso la T..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, si lamenta vizio di motivazione in ordine alla questione relativa al passaggio attraverso la “sala delle macine”, assumendosi che nella sentenza impugnata non si sarebbe tenuto conto, delle prove documentali, delle risultanze della CTU e delle testimonianze raccolte.
Il profilo determinante e ineludibile, è quello di stabilire se la odierna ricorrente potesse o meno vantare il diritto di servitù di cui lamenta l’avvenuta eliminazione; a tal fine, la C. assume di godere di una servitù convenzionalmente costituita e precisamente in forza del rogito per notaio Vettori.
Agli assorbenti fini della dimostrazione della avvenuta costituzione della servitù de qua, il principio di autosufficienza del ricorso avrebbe richiesto la trascrizione integrale della clausola del detto rogito con cui tanto si conveniva, mentre non è assolutamente sufficiente indicare il documento ed enunciarne il preteso contenuto;
così pure il riferimento alla CTU incorre nel medesimo vizio, atteso che anche in questo caso sarebbe stato necessario riportare (all’occorrenza testualmente) il passo che concerne l’argomento che ne occupa.
Non essendo quindi il ricorso sul punto autosufficiente, e non rilevando le deposizioni testimoniali, queste sì riportate testualmente, atteso che non si era assolutamente chiesta declaratoria di usucapione, rimane il difetto di prova circa la titolarità del diritto reale in parola e il motivo non può trovare accoglimento.
Con il secondo mezzo si lamenta ancora vizio di motivazione con riferimento alla servitù di passo sul resede della controparte;
prima di passare all’esame delle ragioni addotte a sostegno del vizio denunciato, occorre evidenziare che nella sentenza impugnata si assume che anche tale passo confluiva in quello attraverso la “sala delle macine” e che pertanto si trattava di una sola servitù; la Corte distrettuale ne fa derivare che se non era risultata provata la titolarità della servitù nella sua interezza, non poteva sussisterne una porzione.
Sono pertanto ininfluenti le prove testimoniali, ancora diligentemente riportate e la addotta interelusione della particella in cui è sita la fossa biologica, atteso che non si è mai chiesta nè declaratoria di usucapione nè costituzione di servitù coattiva;
la ratio decidendi adottata nella sentenza impugnata non è stata quindi oggetto di gravame e pertanto, atteso che non era stata data prova della titolarità dell’unica servitù, quale ritenuta dalla Corte gigliata, anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Il terzo mezzo lamenta sia omessa pronuncia che violazione di legge in ordine alla reiezione del motivo di appello concernente gli altri comportamenti arbitrar posti in essere dalla T.; anche se non è sempre agevole comprendere l’iter argomentativo seguito, appare evidente che il vizio di omessa pronuncia non sussiste, atteso che la Corte fiorentina ha esplicitamente deciso che il motivo di appello veniva respinto in quanto non era stata impugnata la ratio decidendi, consistita nella ritenuta usucapione dei diritti collegati a quei comportamenti da parte della T.. La dedotta violazione di legge poi, non espressamente riferita a norme specifiche, appare nebulosa, stante che la non gravata motivazione adottata nella sentenza impugnata è del tutto sufficiente a dar conto del rigetto, senza ulteriori considerazioni, del relativo motivo di appello e, del pari non oggetto di critica con il presente ricorso, che va pertanto respinto, come conseguentemente il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 2.200,00 Euro, di cui 2.000,00 Euro per onorari, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010