Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4000 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. III, 18/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22214-2018 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA

165, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO VECCHIARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SABRINA SIFO;

– ricorrente –

contro

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SANDULLI,che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO NARDONE;

– controricorrente –

nonchè contro

CENTRO ITTICO CAMPANO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 140/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svelta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

1. S.E. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, per ciò che qui interessa, aveva confermato la pronuncia del Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di A.R., presidente del CdA del Centro Ippico Campano Spa, avente per oggetto la dichiarazione di illegittimità della revoca della sua carica per mancanza di giusta causa e la condanna al pagamento di una somma per il danno patrimoniale subito oltre che, a carico dello S., per il danno alla reputazione.

2. Ha resistito l’intimato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4;

1.1. Lamenta la contraddorietà della motivazione che aveva definito “aggressivo” il suo comportamento e che lo aveva condannato in quanto sindaco, per responsabilità diretta, pur non essendo stato evocato in giudizio il Comune da lui amministrato.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione false (Ndr: testo originale non comprensibile) degli artt. 116,2043 e 2697 c.c..

2.1. Assume che la Corte, nell’esaminare il carteggio dal quale aveva desunto che la condotta denigratoria dello S. fosse ascrivibile alla sua posizione di cittadino e che non coinvolgesse l’ente locale, aveva omesso di considerare il rapporto di immedesimazione organica.

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce l’omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia ed in particolare la nota inviata al Comune alla quale era stato ricondotto l’intento denigratorio che era stata a lui ascritta nonostante che fosse priva di firma.

4. Tuttavia, preliminarmente, deve essere esaminata la questione, rilevabile d’ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso.

4.1. Infatti, il ricorrente dà atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata (cfr. pag. 1 sub “provvedimento impugnato”) ma dall’esame della documentazione allegata manca del tutto la prova dell’incombente enunciato. Nè risulta che essa sia stata fornita dal controricorrente e che sia, pertanto, presente fra gli atti.

4.2. Questa Corte, al riguardo, ha avuto modo di affermare i seguenti principi, ormai consolidati, ai quali questo Collegio intende dare seguito:

a. “la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione” (cfr. Cass. 25070/2010).

b. “Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poichè il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. 17066/2013).

4.3. Nel caso in esame, l’assenza della prova della notifica della sentenza, della quale è ignota anche la modalità con la quale venne effettuata, è accompagnata dal mancato superamento della c.d. “prova di resistenza”: infatti la pronuncia impugnata è stata pubblicata in data 15.1.208 ed il ricorso è stato notificato il 16.7.2018, e cioè oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

5. In tale situazione, l’omissione del ricorrente non può ritenersi in alcun modo “sanata” e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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