Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4000 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. II, 18/02/2011, (ud. 18/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7413-2005 proposto da:

R.B. IMPIANTI S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, già R.B. IMPIANTI di RIZZI RENZO, nella

persona del suo titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato FUSILLO MATTEO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPILLARE CARLO;

– ricorrente –

contro

ALPE ADRIA FRIGO SRL P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SICARI GIACOMO;

– controricorrente –

e contro

B.T. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore,

già BARON TERMODINAMICA S.P.A., in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, P.IVA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 501/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2011 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito l’Avvocato DUGO BIANCA MARIA con delega dell’avvocato PUSILLO

MATTEO difensore della ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato GOBBI GOFFREDO difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14.7,1997 Alpe Adria Frigo srl proponeva opposizione al d.i. emesso dal Pretore di Vicenza su ricorso della R.B. Impianti di Rizzi Renzo per il pagamento di L. 12.072.074 oltre interessi e spese, per la fornitura di merce, come da fattura (OMISSIS).

L’opponente eccepiva l’adempimento delle proprie obbligazioni, precisava di aver respinto il consuntivo basato tra l’altro su bolle non firmate e sosteneva che probabilmente i lavori in esame rientravano tra quelli appaltati alla Baron Termodinamica e poi subappaltati. Chiedeva la revoca del d.i. e chiamava in causa la Baron Termodinamica.

L’opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione e la chiamata in causa si dichiarava estranea alla lite.

Con sentenza 139/2001 il Tribunale di Vicenza, subentrato al Pretore, rigettava l’opposizione, che invece veniva accolta dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza 501/2004, che condannava l’opposta alla restituzione di Euro 13.005,19 oltre accessori e spese, mentre l’opponente era condannata alle spese nei confronti della chiamata in causa.

La Corte territoriale rilevava che le bolle risultavano sottoscritte dagli stessi dipendenti della R.B. impianti, ove non sottoscritte con sigle indecifrabili. Quanto all’esistenza di ulteriori accordi la prova espletata era stata estremamente vaga.

Ricorre R.B. Impianti con due motivi, variamente articolati, resiste Alpe Adria Frigo.

Le parti hanno presentato memorie ed alla udienza del 13.5.2010 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Baron. adempimento effettuato nei confronti della società in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano vizi di motivazione e la mancata rilevazione dell’ammissione dell’effettuazione dei lavori, posto che l’opponente aveva sostenuto che probabilmente facevano parte del contratto di subappalto, con ciò ammettendo che erano stati eseguiti.

La censura, rispetto alla motivazione sopra riportata circa l’assenza di prove documentali e testimoniali, si sostanzia nella preferenza per la sentenza di primo grado, senza tenere conto che l’asserita ammissione dell’effettuazione dei lavori, oltre ad essere dubbia, è irrilevante non derivandone una obbligazione a carico dell’opponente, che (pagina quattro della sentenza) aveva eccepito il regolare adempimento delle proprie obbligazioni.

La doglianza con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a qua e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e dei principi che regolano l’onere della prova in relazione 1. alla errata valutazione delle bolle di consegna, 2. alla errata valutazione dei testi ma, a prescindere dalla genericità delle censure. Che ribadiscono la preferenza per la sentenza di primo grado, già nella tecnica espositiva si tende ad un riesame del merito non consentito in questa sede, contrapponendo alla argomentata motivazione immune dai vizi logici della sentenza in conformità all’opzione probatoria discrezionale posta in essere, una diversa tesi. Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1500, di cui 1300 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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