Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 400 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 400 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

Ud. 05/11/2013

sul ricorso 1085-2013 proposto da:

PU

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
2013

RUSSO ROBERTA;
– intimata –

2291

D-( .

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 11/11/2011 n. 11045/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 10/01/2014

udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

La Corte
premesso che il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per
cassazione contro il decreto emesso dalla Corte d’appello di Roma
1’11.11.2011 nel procedimento ex lege n. 89/01 promosso da Roberta Russo;

che con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. l’Avvocatura generale dello
Stato ha chiesto il rinvio della causa a nuovo ruolo, per depositare il duplicato
dell’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso a mezzo del
servizio postale;
che la parte ricorrente ha documentato di aver già effettuato la relativa
richiesta alle Poste Italiane s.p.a.;
ritenuto che ricorrano pertanto le condizioni per il differimento della
discussione della causa, secondo l’indirizzo espresso da S.U. n. 627/08;
dispone
il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Si comunichi.
Roma, 5.11.2013.

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

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