Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40 del 07/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 07/01/2021), n.40

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2918-2019 proposto da:

COMUNE CAPACCIO PAESTUM, in persona del sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avv. EMILIO GRIMALDI e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

N.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO n. 92, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO NATALE;

– controricorrenti –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2476/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

N.R. proponeva opposizione innanzi il Giudice di Pace di Capaccio avverso il preavviso di fermo amministrativo emanato sulla base di un verbale della polizia municipale del Comune di Capaccio Paestum, sostenendo che nessun atto presupposto gli fosse mai stato notificato. Si costituiva in giudizio Equitalia Polis Spa resistendo alla domanda. Il Giudice di Pace ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, il quale nel costituirsi dimostrava che la cartella presupposta al fermo amministrativo impugnato era stata regolarmente notificata il 21.4.2009 ed era stata anche impugnata dal N. con autonomo ricorso. L’ente locale, quindi, concludeva per il rigetto dell’opposizione e la condanna del ricorrente al risarcimento del danno derivante da lite temeraria. Con sentenza n. 610/2010 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione compensando le spese.

Interponeva appello il Comune di Capaccio Paestum lamentando la mancata pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. e l’immotivata compensazione delle spese. Si costituiva in seconde cure il N. resistendo al gravame e deducendo di non aver mai contestato la mancata notificazione della cartella, bensì del verbale ad essa presupposto, ed insistendo quindi nella tesi dell’inesistenza di un valido titolo esecutivo. Si costituiva anche Equitalia, aderendo al gravame ed insistendo per la condanna del N. alle spese del doppio grado.

Con la sentenza impugnata, n. 2476 del 2018, il Tribunale di Salerno rigettava l’impugnazione, sul presupposto che non fosse stata impugnata l’integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice di Pace e che, comunque, il N. non avesse ab origine evocato in giudizio l’ente locale.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione il comune di Capaccio Paestum affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso N.R..

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Equitalia Polis Spa, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il controricorrente N. ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale, producendo anche documenti a sostegno dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per effetto del giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 592/2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè dagli artt. 100 a 107, c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto condannare il N., risultato totalmente soccombente all’esito del giudizio di merito, al pagamento delle relative spese, anche nei confronti della parte nei cui confronti il contraddittorio era stato integrato in dipendenza delle domande proposte dall’originario opponente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e degli artt. 100,101,102 e 107 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la compensazione delle spese di lite, già disposta dal Giudice di Pace, era stata erroneamente confermata dal Tribunale sulla presupposta esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, rappresentate dalla non necessarietà della partecipazione al giudizio del Comune, poichè il primo giudice aveva escluso la natura recuperatoria dell’opposizione. Ad avviso dell’ente locale, la sua partecipazione al giudizio di merito è stata diretta conseguenza della prospettazione difensiva del N., che aveva eccepito la mancata notificazione degli atti presupposti al provvedimento impugnato, in tal modo rendendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.

Le due censure, che meritano una trattazione congiunta, sono fondate.

Il N. aveva effettivamente contestato la rituale notificazione del verbale della polizia municipale del Comune di Capaccio Paestum presupposto alla cartella sulla cui base era stato poi emesso il preavviso di fermo amministrativo oggetto dell’opposizione. In conseguenza di questa deduzione il Giudice di Pace, ritenendo che la prospettazione difensiva del N. implicasse la natura recuperatoria dell’opposizione, aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Quest’ultima, quindi, è stata diretta conseguenza della scelta processuale dell’opponente, e quindi -in funzione del principio di derivazione causale degli effetti processuali affermato da questa Corte – il N. avrebbe dovuto essere condannato a rifondere le spese anche in favore del chiamato.

Sul punto, va infatti ribadito il principio per cui “Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23948 del 25/09/2019, Rv. 655358-02; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, Rv. 655979-02).

Non rileva, a contrario, il fatto che il Giudice di Pace si sia pronunciato soltanto sulla legittimità della cartella esattoriale, e non anche degli atti precedenti, perchè ciò è dipeso dal fatto che il Comune, nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato l’avvenuta notificazione della cartella presupposta al fermo amministrativo -avverso la quale il N. aveva addirittura proposto autonoma opposizione al Giudice di Pace – e quindi l’infondatezza della deduzione dell’opponente sulla cui base era stata in origine disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente locale.

Neppure rileva la circostanza – sulla quale si è diffuso il N. nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale- che la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 592/2016 sia passata in giudicato, posto che non v’è prova che essa abbia ad oggetto la stessa cartella presupposta al preavviso di fermo amministrativo oggetto della presente impugnazione: nel ricorso, invero, si afferma che il Comune avrebbe dimostrato che la notificazione della cartella presupposta al fermo amministrativo sarebbe avvenuta in data 21.4.2009 (cfr. pag. 2), mentre la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 592/2016 si riferisce ad una cartella notificata il 23.4.2009. Il controricorrente non si cura di specificare adeguatamente la sua censura, dimostrando l’identità della cartella oggetto della decisione del 2016 con quella presupposta al fermo amministrativo oggetto del presente giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324 e 334 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe considerato che la statuizione del Giudice di Pace con cui era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente locale non era stata impugnata dal N..

Anche questa censura è fondata.

Il N., infatti, non aveva proposto alcun motivo di impugnazione avverso la sentenza di prime cure, nè in forma principale nè incidentale; di conseguenza, si è formato il giudicato interno in relazione alla partecipazione del Comune al giudizio di merito. Dal che deriva che il giudice di seconde cure avrebbe dovuto comunque regolare le spese del giudizio di merito anche nei confronti del Comune, e riconoscerle dovute in base al sopra richiamato principio di derivazione causale degli effetti processuali affermato da questa Corte.

In definitiva, il ricorso va accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

 

 

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