Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 07/01/2020), n.40

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9190-2018 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

STEFANO PLENZICK;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 – bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, commi 10 e 11, perchè, non essendo disponibile la videoregistrazione di cui al medesimo art. 35-bis, comma 8, il decidente aveva proceduto a rigettare la domanda senza fissare l’udienza di comparizione del ricorrente avanti a sè.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato in ragione del principio secondo cui “la mancanza della videoregistrazione della audizione del richiedente avanti a tale Commissione rende necessaria la fissazione da parte del Tribunale dell’udienza di comparizione delle parti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, anche nel caso in cui sia stato redatto il verbale dell’audizione, non essendo questo idoneo a rendere percepibili nella loro integralità le dichiarazioni dell’istante nella medesima occasione” (Cass., Sez. VI-I, 12/12/2018, n. 32073).

3. Nè ha rilevanza in contrario opporre che la videoregistrazione non era prevista in via generale e non era obbligatoria, dovendo al riguardo osservarsi, come già altrove che “il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 – bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., Sez. I, 11/12/2018, n. 32029).

4. Accolto l’anzidetto motivo di ricorso, l’impugnato decreto andrà perciò cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per il nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2020

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