Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 03/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 40

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in Roma, alla via o

Flaminia n. 71, presso l’avv. WALTER FELICIANI, unitamente all’avv.

RICCARDO LEONARDI del foro di Ancona, dal quale è rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già Unicredito Gestione

Crediti Banca S.p.a.), rappresentata da Ma.Gi., in virtù

di procura speciale per notaio m.m. del 29 gennaio 2010,

rep. n. 66668, in qualità di mandataria della DEUTSCHE BANK A.G.,

Filiale di (OMISSIS), in virtù di procura per notaio

G.E. del 15 gennaio 2002, elettivamente domiciliata in Roma, al

Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10, presso l’avv. ANDREA

FIORETTI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

DEUTSCHE BANK A.G., FILIALE DI (OMISSIS), e BANCA NAZIONALE DEL

LAVORO S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 236/09,

pubblicata 1 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

marzo 2016 dal Consigliere Dott. MERCOLINO Guido;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per

l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, per quanto

di ragione, con la dichiarazione d’inammissibilità del primo motivo

e l’assorbimento del secondo, e per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- M.D. convenne in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.. proponendo opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso il 7 febbraio 1997, con cui il Presidente del Tribunale di Ancona gli aveva intimato il pagamento della somma di Lire 1.608.995.780, oltre interessi convenzionali, a titolo di saldo debitore di un conto corrente.

Si costituì la Banca, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

1.1. Con sentenza dell’8 luglio 2003, il Tribunale di Ancona accolse parzialmente l’opposizione, dichiarando nulle le clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl’interessi passivi e rinviavano agli usi per la determinazione del tasso d’interesse, dichiarando prescritti i crediti maturati in epoca anteriore al mese di novembre 1991, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente al pagamento della somma di Euro 181.231,35, oltre interessi legali.

2. – L’impugnazione proposta dal M. è stata accolta dalla Corte di Appello di Ancona, che con sentenza dell’il aprile 2009 ha rigettato la domanda proposta dalla Banca.

Premesso che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di un estratto conto riferito alla data del 6 dicembre 1996, da cui risultava che la somma dovuta dal correntista ammontava a Lire 752.806.084 alla data del 31 dicembre 1991, cui dovevano aggiungersi gl’interessi successivi, la Corte ha osservato che le risultanze di tale documento dovevano considerarsi superate dalla relazione del c.t.u. nominato in primo grado, recepita dalla sentenza di primo grado, che aveva determinato l’ammontare del credito in Lire 358.908.672 alla data del 29 novembre 1985 sulla base di una lettera raccomandata inviata dalla Banca al cliente. Precisato inoltre che nei rapporti di conto corrente bancario gli estratti conto sono gli unici documenti idonei a comprovare la sussistenza del credito della banca, non solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione, ha rilevato che la Banca aveva omesso di produrre gli estratti conto con decorrenza dalla data del primo del quale fosse riuscita a provare per iscritto l’intervenuta comunicazione all’opponente, in tal modo impedendo di prendere conoscenza degl’importi e delle causali che avevano condotto alla domanda di pagamento, ed ha concluso quindi per la mancata dimostrazione del credito. Ha dichiarato infine compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, osservando che l’accoglimento dell’appello era stato determinato non già dalla dimostrazione della insussistenza del credito, ma dalla mancanza di elementi di riscontro forniti dalla Banca.

3. Avverso la predetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso l’Unicredit Credit Management Bank S.p.a. (già Unicredito Gestione Crediti Banca S.p.a.), in qualità di mandataria della Deutsche Bank A.G., costituitasi nel giudizio d’appello in qualità di cessionaria dei crediti della BNL, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. La Deutsche Bank e la BNL non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., comma 1, censurando la sentenza impugnata per aver pronunciato nei confronti dell’UGC, in qualità di avente causa a titolo particolare della BNL, pretermettendo la dante causa, in favore della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.

1.1. Il motivo è infondato.

Pur non essendo stata indicata, nell’intestazione della sentenza impugnata, quale parte del giudizio d’appello, e neppure dichiarata contumace, la BNL è stata ritualmente convenuta con l’atto d’impugnazione, a seguito della cui notificazione non si è peraltro costituita, mentre ha spiegato intervento, in qualità di cessionaria del credito azionato, la Deutsche Bank, a mezzo della sua mandataria UGC; il giudizio è poi proseguito nei confronti di quest’ultima, anche in sede di legittimità, senza tuttavia che ciò abbia comportato, neppure in via di fatto, l’estromissione della cedente, alla quale è stato notificato anche il ricorso per cassazione. In quanto non incidenti sul contraddittorio, ritualmente instauratosi nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, ed inidonee a generare incertezza in ordine ai soggetti ai quali la decisione si riferisce, la cui identificazione risulta con chiarezza dagli atti di causa, le predette omissioni non comportano la nullità della sentenza impugnata, risolvendosi in meri errori materiali, emendabili con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, 9 ottobre 2013, n. 22918; Cass.. Sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20481; Cass. Sez. 3, 25 agosto 2006, n. 18513).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda proposta in appello da esso opponente, anche ai fini della condanna della BNL al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

2..1. – Il motivo è infondato.

La rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della BNL consente infatti di estendere anche alla stessa l’efficacia dell’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata nel procedimento monitorio, nonchè a quella delle censure proposte con l’atto di appello, escludendo pertanto la configurabilità del vizio di omessa pronuncia, ai fini del quale non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass., Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 452; Cass., Sez. L 20 settembre 2013, n. 21612; Cass., Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311). Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che la BNL non risulti espressamente menzionata nella motivazione della sentenza, sia nella parte concernente il merito della controversia che in quella riguardante il regolamento delle spese processuali, dal momento che. sotto entrambi i profili, la decisione adottata risulta ugualmente riferibile tanto alla Banca appellata quanto a quella intervenuta nel giudizio, avendo la controversia ad oggetto un credito ceduto a quest’ultima dalla prima, ed essendo stata disposta la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti in causa.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della dichiarazione di compensazione delle spese processuali. ha conferito rilievo alla mancata dimostrazione dell’insussistenza del credito. Premesso che incombeva alla Banca, in qualità di creditrice, l’onere di fornire la prova del diritto azionato, afferma che l’inadempimento di tale onere rendeva irrilevante la mancata dimostrazione di fatti estintivi dell’obbligazione: aggiunge che l’inesistenza del credito era ben nota alla Banca, la quale aveva atteso circa dodici anni prima di azionarlo, senza conservare neppure la necessaria documentazione, dimostrando disinteresse per il giudizio d’appello, nel quale si era astenuta dal costituirsi.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il giudizio in esame risulta infatti instaurato in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 e pertanto, ai sensi del comma 4 di tale disposizione, risulta assoggettato alla disciplina dettata dall’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2 cit., comma 1, lett. a). Nell’interpretazione di tale disciplina, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato del Giudice di legittimità è limitato all’accertamento che non risulti violato il principio secondo cui le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, o che non siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare. per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (cfr. Cass.. Sez. 5, 6 ottobre 2011, n. 20457; Cass. Sez. 3, 31 luglio 2006, n. 17457; 29 settembre 2005, n. 19161). Tale vizio non emerge in alcun modo dalla sentenza impugnata, il cui riferimento alle iniziative istruttorie delle parti, in quanto volto a porne in risalto la condotta processuale. indipendentemente dall’osservanza dei rispettivi oneri probatori, si sottrae alle critiche del ricorrente, chiaramente orientate a rimettere in discussione, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, la valutazione relativa all’opportunità della compensazione, non censurabile in sede di legittimità, in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in presenza di altri giustificati motivi.

4. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1832 e 2697 c.c., del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere indimostrato il credito, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’avvenuta produzione di un estratto contabile al 6 dicembre 1996, avente la medesima efficacia probatoria degli estratti conto, ed attestante le operazioni effettuate dal mese di gennaio 1992 al mese di settembre 1996. Nel rilevare la mancata produzione degli estratti conto, la Corte di merito ha erroneamente posto a carico di essa controricorrente l’onere di conservazione degli originali per oltre dieci anni, senza tener conto della genericità delle contestazioni sollevate dall’opponente e dell’operatività della preclusione prevista dall’art. 1832 cit., nonchè della tardività della domanda di accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione degl’interessi, proposta soltanto in comparsa conclusionale, dopo la scadenza del termine di prescrizione.

4.1. Il motivo è infondato.

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, ai fini della qualificazione come estratti conto di chiusura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1832 c.c., comma 2, delle comunicazioni sulla situazione finale del conto inviate dalla banca al cliente allo scioglimento del rapporto ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste, è necessario che le stesse non si limitino a riportare il saldo del conto, con il calcolo delle spese e degl’interessi, ma rechino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato (cfr. Cass., Sez. 1, 19 gennaio 2016, n. 817; 5 febbraio 2009, n. 2802; 6 luglio 2000, n. 9008). E’ proprio l’assenza di tali indicazioni, in mancanza delle quali il correntista deve ritenersi dispensato dall’onere di una specifica contestazione, al fine di escludere l’efficacia probatoria dell’estratto conto (cfr. Cass., Sez. 1, 5 aprile 2005, n. 7087), ad aver indotto la Corte d’Appello a negare la predetta natura al documento prodotto dalla BNL nel procedimento monitorio, il quale, come precisato dalla sentenza impugnata. riportava esclusivamente il saldo del conto alla data del 6 dicembre 1996, risultante dalla mera somma dell’importo dovuto dal M. alla data del 31 dicembre 1991 e degl’interessi maturati successivamente, senza ulteriori indicazioni. E’ pur vero che, come precisato da questa Corte nelle sentenze citate. la specificazione delle partite di dare ed avere che hanno condotto al saldo di chiusura non è necessaria nel caso in cui l’estratto conto finale faccia seguito e rinvii espressamente a precedenti estratti parziali, trasmessi al cliente con l’indicazione di tutte le operazioni afferenti al relativo periodo, dal momento che in tale situazione risulta ugualmente soddisfatta l’esigenza di porre il correntista in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale e di opporsi ad ingiustificate richieste di pagamento. Nella specie. tuttavia, pur insistendo sull’efficacia probatoria del documento prodotto dalla BNL, la controricorrente non ha neppure precisato se lo stesso contenesse un richiamo a precedenti estratti conto e se questi ultimi fossero stati regolarmente comunicati al cliente: non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che soltanto la produzione in giudizio di tali estratti conto sarebbe risultata idonea a fornire la prova del credito azionato, in quanto avrebbe consentito al debitore ed al giudice di prendere adeguatamente conoscenza di tutti gli importi e le causali che avevano portato alla richiesta di pagamento avanzata nel procedimento monitorio e di verificarne la fondatezza.

L’inadempimento dell’onere di produrre i predetti documenti non può trovare in alcun modo giustificazione nell’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili per oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto la previsione di tale obbligo, volta ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale rispetto ad un’eventuale posizione creditoria da essi fatta valere o ad una contestazione sollevata nei confronti dell’imprenditore, comporta soltanto che quest’ultimo non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle scritture contabili per un periodo di tempo superiore a quello indicato, ma non anche che il decorso di tale periodo di tempo possa operare a suo favore, dispensandolo dall’onere di fornire la piena dimostrazione di un credito da lui azionato (cfr. Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2016, n. 7972: 26 gennaio 2011. n. 1842; 25 novembre 2010, n. 23974). Parimenti irrilevante, a tal fine, è la tardiva proposizione della domanda di accertamento della nullità della clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, trattandosi di un vizio che, in quanto correlato alla violazione di norme imperative, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguente configurabilità della relativa deduzione come mera difesa, proponibile anche in comparsa conclusionale o in appello, e non soggetta a prescrizione, ai sensi dell’art. 1422 c.c. (cfr. Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2013, n. 350; l’ marzo 2007, n. 4853; 28 ottobre 2005. n. 21080).

5. – I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite; il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei confronti delle stesse.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e dichiara interamente compensate le spese processuali tra M.D. e l’Unicredit Credit Management Bank S.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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