Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4 del 04/01/2010

Cassazione civile sez. III, 04/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 04/01/2010), n.4

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24653-2005 proposto da:

C.M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G.

MAZZINI 25, presso lo studio dell’avvocato CONSOLINI MASSIMO, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P.V., quale erede di D.P.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 114-B, presso lo studio dell’avvocato MELUCCO GIORGIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERONE MARIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso a sentenza n. 4551/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

sezione 2^ civile emessa il depositata il 21/10/2004; R.G.N.

7513/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI ALBERTO;

udito l’Avvocato CONSOLINI MASSIMO;

udito l’Avvocato PERRONE MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con sentenza n. 35183 pubblicata il 29 102001 il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente la domanda proposta da C.M.N. con citazione del 10.04.1996, ha dichiarato i convenuti dott. P. S.A. e Dott. D.P.P. responsabili e comunque obbligati in pari misura, per i danni da lesioni causate all’attrice in occasione di due interventi chirurgici eseguiti rispettivamente dal dott. P.S. presso il Policlinico (OMISSIS) e dal Dott. D.P. presso (OMISSIS); ha determinato tali danni nell’invalidità permanente pari all’8% del totale, nell’incapacità temporanea assoluta di 60 gg. e parziale di altri 60 gg. e nei conseguente danno morale; li ha condannati pertanto in via solidale al risarcimento (comprensivo di rivalutazione alla data della sentenza) di L. 19.547.200 – per l’I.P., di L. 4.200.000- per l’I.T.A. e L. 2.100.000 per l’I.T.P., di L. 9.273.600 – per il danno morale, oltre interessi legali sulla somma media tra la somma liquidata e quella devalutata all’epoca degli illeciti, nonchè in L. 9.624,788 per spese mediche documentate, maggiorate di rivalutazione ed interessi il Tribunale ha ritenuto accertato, sulla scorta della relazione di C.T.U. disposta in corso di causa e della documentazione medica prodotta, che la C. aveva subito, in data 12.8.1993, una lussazione della scapola omerale sn.; che, rivoltasi per le cure al Dott. P. S., dopo mesi di terapie incruente, l’attrice era stata da questi sottoposta ad un primo intervento ((OMISSIS)) per la sutura dei legamenti omerali medio ed inferiore della spalla sinistra; che, sia prima che durante l’intervento, era stata constatata l’integrità delle ossa e dei rapporti articolari del plesso, in particolare del capo lungo dei bicipite e della cuffia dei rotatori, che poichè tale intervento si era rivelato inidoneo a ridurre dolorosità e deficit funzionale dell’arto, il dott. P. S. consigliava ed eseguiva un secondo intervento (il (OMISSIS)) per capsultomia a T secondo Jobe, con capsulo – plastica, con sezione del legamento coraco-acromiale e sutura del soprascapolare, cui faceva seguito applicazione di un tutore Don Joy a causa della lesione della cuffia provocata in corso d’intervento e poi evidenziata ecograficamente il (OMISSIS), che successivamente la paziente, constatata l’inutilità di tutte le cure farmacologiche e fisioterapiche ed il peggioramento della sintomatologia dolorosa, si era rivolta al dott. D.P., il quale, il (OMISSIS), l’aveva sottoposta ad ulteriore intervento per acromion-plastica e sutura della cuffia; che purtroppo il (OMISSIS), una nuova ecografia riscontrava, oltre il permanere della rottura della cuffia dei rotatori, un’altra piccola rottura della giunzione del muscolo tendineo del sottospinoso, con conseguenti tendinopatia del sottospinoso e tendinosi del sottoscapolare, che infine neppure le terapie e cure consigliate dal prof. W. di (OMISSIS) avevano potuto porre rimedio a tale situazione e che a ben otto anni di distanza, nonostante un nuovo intervento e continue cure, la C. restava affetta da una seria menomazione dell’uso della spalla sn., politiaumatizzata. e soggetta a continui dolori. Sempre sulla scorta della medesima C.T.U. il Tribunale ha ritenuto che sia la lesione della cuffia dei rotatori che quella parziale del nervo ascellare fossero di natura iatrogena, in particolare la prima causata nel corso della seconda operazione eseguita dal dott. P. S., la seconda dovuta certamente ad una manovra chirurgica inopportuna del Dott. D.P. nel corso della terza operazione.

Infine il primo Giudice, nel calcolare il risarcimento dei danno, ha escluso l’esistenza di patologie di natura psicologica o psichiatrica, sostenuta dalla difesa dell’attrice ma non rilevata dai CTU. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la C., con atto di citazione notificato ad entrambi i convenuti il 12.09.2002. Con un primo articolato gruppo di doglianze l’appellante evidenzia una serie di pretesi errori commessi dal Tribunale, per lo più sulla scia della relazione e dei chiarimenti dei CTU, giudicata lacunosa e superficiale, nell’individuazione delle componenti del danno e nella determinazione della sua entità: la sentenza, e la CTU, avrebbero trascurato completamente l’apprezzamento del danno estetico, rappresentato dalle cicatrici chirurgiche, quello alla vita di relazione e la sindrome depressiva (attivata dal costante dolore fisico, dalla reiterazione degli interventi chirurgici e dagli inestetismi), cosi come la limitazione della capacità lavorativa specifica (come dietista ella sarebbe limitata nelle possibilità di visita dei pazienti); la CTU peccherebbe per la carenza di un’indagine psichiatrica e di un apposito esame da parte dei CTU. omesso anche in seguito alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale; la CTU e la sentenza avrebbero sottovalutato il grado di danno biologico attribuibile alle accertate lesioni, che la CTP indica in circa il 35% del totale laddove la sola lesione alla cuffia dei rotatori non potrebbe incidere per meno dell’8-10% sulla validità biologica complessiva, mentre i CTU (e la sentenza che ne ha seguito il parere) non avrebbero assolutamente dato spiegazione di come sono pervenuti alla indicata percentuale, i CTU avrebbero indebitamente espunto dalla durata dell’invalidità temporanea il periodo tra i due interventi chirurgici dannosi. Con un’ulteriore motivo la C. chiede che le sia riconosciuto il risarcimento per l’ulteriore danno subito nelle more de giudizio di 1^ grado, per aver dovuto affrontare un nuovo intervento chirurgico presso il (OMISSIS) per la regolarizzazione precedente acromion – plastica, burisectomia, reinserzione del m. sottoscapolare in sede, con ulteriori accertamenti, ricoveri e spese mediche, la cui congruenza e necessità potrebbe essere valutata mediante nuova indagine tecnica.

Si è costituito il Dott. P.S. contestando la fondatezza del gravame:

sottolinea che la valutazione delle menomazioni ha tenuto conto della circostanza, incontroversa in sede medico-legale, che la C. era portatrice di una iperlassità articolare della spalla sinistra con instabilità pluridirezionale ed una sindrome da impingement conseguente a lussazione scapolo-omerale;

comportante un impaccio funzionale articolare di una certa rilevanza, che l’invalidità temporanea si sarebbe in parte sovrapposta agli esiti permanenti delle lesioni; che la professione di dietista, che non è di natura medica, ma ausiliare, non sarebbe pregiudicata dalla limitazione funzionale, nè l’attrice avrebbe provato di aver subito conseguenze pregiudizievoli nello svolgimento della sua attività lavorativa; che il danno estetico non potrebbe essere apprezzato, perchè conseguenza necessaria dell’intervento chirurgico. Deduce infine l’inammissibilità dell’ulteriore richiesta risarcitoria, la cui consequenzialità rispetto alle condotte lesive sarebbe indimostrata.

Si è costituito anche il Dott. D.P., il quale, oltre a contestare la fondatezza dell’appello, ha proposto appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui lo ha dichiarato solidalmente responsabile con il Dott. P.S. per l’intero risarcimento liquidato alla C., nonostante la riconosciuta autonomia delle condotte lesive e generatrici di danni distinti e la conseguente assenza della eadem causa obligandi.

I procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni definitive all’udienza collegiale del 30.1.2004, alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., comma 10, la Corte ha ritenuto la causa in decisione”.

Con sentenza 21.5 – 21.10.2004 la Corte di Appello di Roma provvedeva come segue.

“… definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C. M.N. avverso la sentenza n. 35183 del 29.10.2001 emessa da) Tribunale di Roma nel giudizio pendente tra essa appellante, P. S.A. e D.P.P., nonchè sull’appello incidentale di quest’ultimo, così decide:

a) respinge l’appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara obbligato e condanna P.S. A. e D.P.P.; in solido tra loro, al pagamento, in favore di C.M.N. della somma complessiva di Euro 28.345, 51 – (pari a L. 54.884 560), oltre interessi calcolati come nella sentenza appellata, b) condanna gli appellati in solido a rifondere alla C. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.887,52, di cui Euro 1.500,00 per onorario, Euro 790,00 per diritti, Euro 229,00 per spese generali ed Euro 368,52 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione C. M.N..

Ha resistito con controricorso S.P.A..

Ha resistito con controricorso anche D.P.V.; il quale ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo una parte ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli art. 2043 c.c., art. 2055 c.c. e art. 1227 c.c. in ordine all’incidenza sull’ammontare del danno risarcibile del concorso tra causa umana e causa naturale nonchè in ordine al mancato riconoscimento del danno psichico” esponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. La Corte di appello ha errato, non ritenendo corretta la valutazione del danno biologico accertata dal consulente di parte attrice, sul presupposto che il nervo ascellare non è stato reciso, ma soltanto leso, e che la valutazione del danno funzionale non può prescindere dalla preesistenza di un deficit originario dovuto all’iperlassità articolare. Nella fattispecie doveva prescindersi dalla circostanza che l’iperlassità articolare avesse avuto una efficacia eziologica nella determinazione dell’evento dannoso. Inoltre la Corte ha escluso che la ricorrente sia affetta da sindrome ansioso-depressiva costituente patologia di rilievo psichiatrico, autonomamente incidente sulla validità biologica complessiva, ignorando che il danno psichico rientra comunque nel danno biologico sia come danno indipendente che come lesione conseguente al danno morale, che degenera in un trauma psichico permanente La Corte d’appello pur uniformandosi a quanto esposto dai c.t.u in ordine all’inesistenza di postumi patologici di natura psichiatrica degni di autonoma valutazione, ha ritenuto che la valutazione della situazione di costante dolorabilità e di disagio nel movimento del braccio è componente tipica del danno biologico inteso nel senso più ampio.

Detto giudice, in violazione dei principi enunciati ed in contraddizione con quanto dedotto nella parte motiva della sentenza, non ha riconosciuto il danno psichico neanche quale componente tipica del danno biologico liquidando così il danno biologico nella limitata misura dei 13% rispetto al 35% valutato dal consulente medico legale di parte.

Il primo motivo non può essere accolto, infatti la motivazione esposta dalla Corte di merito si sottrae al sindacato di legittimità essendo fondata su argomentazioni sufficienti, logiche, non contraddittorie e rispettose della normativa in questione In particolare occorre rilevare quanto segue: – A) va ribadito il seguente principio di diritto (implicitamente affermato numerose volte da questa Corte Suprema): “Se concause naturali non imputabili a danneggiante concorrono, con il comportamento di quest’ultimo, a determinare l’evento dannoso oggetto della causa (nel senso che da un lato dette concause non potevano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno; e che dall’altro il danno in questione non preesisteva neppure in parte rispetto al verificarsi di detto concorso di cause naturali ed umane), l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 6502 del 10/05/2001; e Cass. n 2335 del 2001), ma se nel momento in cui si verifica il concorso causale in questione (in tutte le sue componenti: umane e naturali) e quindi insorge l’evento dannoso oggetto della causa, il danneggiato già presentava condizioni e/o postumi patologici di qualsiasi origine e natura, di questi non si deve tener conto ai fini della liquidazione dei danni, trattandosi condizioni e/o postumi non direttamente causati dal comportamento del danneggiante, nè in alcun altro modo eziologicamente collegati con gli eventi oggetto del giudizio”; -B) la Corte ha disatteso le tesi della C. circa la sindrome della ricorrente “..non potendosi affermare che ella sia affetta da una sindrome, ansioso – depressiva costituente vera e propria patologia di rilievo psichiatrico autonomamente incidente sulla validità biologica complessiva…”; tale rilievo e quelli ulteriori oggetto delle doglianze sono inappuntabili dal punto di vista giuridico, e sono pure immuni dai vizi logici lamentati.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denunzia “vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale” esponendo censure da riassumere nel modo seguente. La Corte di appello non indica le ragioni per cui risarcimento del danno morale è stato stabilito dalla misura di metà di quanto attribuito a titolo di danno biologico violando il principio secondo il quale detta liquidazione, pur rimessa alla valutazione equitativa, deve essere compiuta rispettando l’esigenza di una razionale correlazione tra l’entità oggettiva del danno all’equivalente pecuniario sicchè solo nella effettiva considerazione di ogni aspetto del caso concreto e al di fuori di ogni automatismo, può considerarsi legittimo il ricorso al criterio di determinazione della somma dovuta per il risarcimento dei danni in questione in una frazione dell’importo riconosciuto per danno biologico.

Pure il secondo motivo non può essere accolto.

Occorre rilevare anzitutto che le problematiche concernenti il danno morale possono ovviamente essere esaminate solo nella parte e sotto il profilo oggetto del motivo in esame.

Ciò premesso si osserva che anche sul punto in questione la motivazione esposta dalla Corte di merito si sottrae al sindacato di legittimità essendo fondata su argomentazioni immuni dai vizi denunciati. In particolare va rilevato che la necessaria personalizzazione (al di fuori di ogni automatismo) va individuata nel fatto che la Corte ha implicitamente ma chiaramente ritenuto applicabili (pure) a danno morale tulle le considerazioni (volte anche a realizzare detta personalizzazione) esposte a proposito del danno biologico; ed ha quindi (evidentemente) ritenuto conseguentemente adeguata la personalizzazione del danno morale mediante la liquidazione di mela di quanto liquidato per il danno biologico.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denunzia “inadeguatezza e nullità della C.T.U” esponendo che la consulenza tecnica è nulla perchè la risposta ai quesiti è estremamente generica. I consulenti tecnici di ufficio hanno quantificato nella misura dell’8% il grado di invalidità, senza specificare però se detta invalidità fosse espressione di un danno biologico strettamente considerato e se comprendesse accanto al danno la capacità lavorativa generica anche quella specifica; e se abbia inteso quantificare il solo danno biologico il solo danno reddituale o entrambe le voci di danno.

Il terzo motivo è inammissibile per due ragioni (ciascuna delle quali decisiva anche da sola): -A) in quanto la doglianza, nei termini in cui è stata esposta in sede di ricorso per cassazione, non è stata oggetto dell’impugnata motivazione; la parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. n. 376 del 11/01/2005; Cass. n. 20321 del 20/10/2005, Cass. n.. 1221 del 23/01/2006: Cass. n. 8960 del 18/04/2006; Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) in quali esatti termini, le tesi in questione erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n 205 18 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizioni di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto dei giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa, cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005)”; -B) in quanto vengono lamentati specifici vizi riguardanti (evidentemente) specifici punti delle affermazioni dei C.T.U. senza che vengano riportati ritualmente i brani in questione, in violazione del principio di autosufficienza, del ricorso (cfr. tra le altre Cass. n 4754/1999; Cass. n. 8960/2006; Cass. Sentenza n, 7767/2007;

Cass. Sentenza n. 6807/2007, Cass. Sentenza n. 15952/2007; Cass. Sentenza n. 4849/2009).

Con il quarto motivo la parte ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.” lamentando che erroneamente la Corte di appello ha rigettato la domanda in ordine ai diritto al risarcimento dei danni ulteriori verificatisi nel corso del giudizio, derivati da medesimo fatto illecito, sul presupposto che tale domanda non era stata proposta nel giudizio di primo grado; citando Cass. 15408/03; e rilevando che nella specie la ricorrente ha proposto domande volte al riconoscimento delle spese sostenute successivamente agli interventi dei quali sono derivati i danni in questione; spese tutte documentalmente provate.

Pure il quarto motivo non può essere accolto. Infatti la Corte ha affermato che “…la domanda riguardante il risarcimento di danni ulteriori, vendicatisi nel corso del giudizio di primo grado, non è mai stata proposta in tale fase….sicchè la sua proposizione in appello è assolutamente inammissibile ex art. 345 c.p.c., comma 1, u.p.”. E tale ineccepibile motivazione (in particolar modo pienamente rispettosa dell’art. 345 c.p.c.) non è in alcun modo inficiata dal motivo in questione. Se poi la parte ricorrente ha inteso esporre ulteriori e diverse doglianze, questo sono inammissibili per difetto di chiarezza e specificità.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come esposto nel seguente dispositivo (tenendo presente che D.P.P., contrariamente ad P.S.A., ha anche depositato memoria).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrerne a rifondere alle parti contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione liquidate: per P.S.A. in Euro 2.600,00 duemilaseicento Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge; e per D.P.P. in Euro 2.800,00 duemilaottocento) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010

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